Art. 13
Misure per il sostegno alla liquidita' delle imprese
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole
«30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole «non
superiore a 6 anni» sono aggiunte le seguenti «ovvero al maggior
termine di durata previsto dalla lettera a-bis)»;
c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la
seguente:
«a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione
europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a 10 anni. Su richiesta
delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del
presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di
10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a
10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni
annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione
delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno
determinate in conformita' alla Comunicazione della Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato
sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.»;
d) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole «trenta per cento»
sono sostituite dalle parole «quindici per cento». Tale previsione si
applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in
vigore ((del presente decreto));
e) all'articolo 1-bis.1, le parole «30 giugno 2021» sono
sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo, le
parole «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i) e
l)»;
f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo
le parole: «con durata fino a 72 mesi» ((sono aggiunte)) le seguenti:
«ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis).
A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente
lettera sono concesse nella misura massima dell'80 ((per cento»));
g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la
seguente:
«c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione
europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di
cui alla lettera c) garantibili dal Fondo e' innalzato a 120 mesi.
Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata
non superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto
finanziatore, puo' essere richiesta la pari estensione della
garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di
durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della
Commissione europea.».
h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole «con
copertura al 100 percento» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere
dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 ((per cento)),» e dopo le
parole «con durata analoga al finanziamento» e' inserito il seguente
periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con
copertura al 90 ((per cento)), puo' essere applicato un tasso di
interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente»;
i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole «Fino al 31 dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e
non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti «imprese con un
numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base
delle unita' di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di
imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese».
4. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al primo periodo, dopo le parole «per finanziamenti
sotto qualsiasi forma» sono ((inserite)) le seguenti: «, ivi inclusi
portafogli di finanziamenti,».
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, ((lettere)) da f) a i), e 2,
la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata
di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021.
6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le
predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge ((8
aprile 2020, n. 23)), convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge ((1° dicembre)) 2016,
n. 225, le parole «La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo
gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti
previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «La garanzia
dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione e successive modifiche e integrazioni».
((7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali
e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia
esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021
al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le
constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al
30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' riscosso.))
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo ((pari a 1.940,202))
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.