Art. 13 
 
        Misure per il sostegno alla liquidita' delle imprese 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le  parole
«30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    b) all'articolo 1, comma 2,  lettera  a),  dopo  le  parole  «non
superiore a 6 anni» sono aggiunte  le  seguenti  «ovvero  al  maggior
termine di durata previsto dalla lettera a-bis)»; 
    c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a),  e'  inserita  la
seguente: 
    «a-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione  della   Commissione
europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a  10  anni.  Su  richiesta
delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del
presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di
10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a
10 anni ai  sensi  della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni
annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per  l'estensione
delle garanzie di cui all'articolo 1  del  presente  decreto  saranno
determinate  in  conformita'  alla  Comunicazione  della  Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato
sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.»; 
    d) all'articolo 1, comma 14-ter, le  parole  «trenta  per  cento»
sono sostituite dalle parole «quindici per cento». Tale previsione si
applica anche alle operazioni in  essere  alla  data  di  entrata  in
vigore ((del presente decreto)); 
    e)  all'articolo  1-bis.1,  le  parole  «30  giugno  2021»   sono
sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo,  le
parole «lettera l)» sono sostituite dalle  seguenti:  «lettere  i)  e
l)»; 
    f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo  periodo,  dopo
le parole: «con durata fino a 72 mesi» ((sono aggiunte)) le seguenti:
«ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera  c-bis).
A decorrere dal 1° luglio 2021  le  garanzie  di  cui  alla  presente
lettera sono concesse nella misura massima dell'80 ((per cento»)); 
    g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c)  e'  inserita  la
seguente: 
    «c-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione  della   Commissione
europea, il limite di durata delle nuove  operazioni  finanziarie  di
cui alla lettera c) garantibili dal Fondo e' innalzato  a  120  mesi.
Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c),  aventi  durata
non superiore a 72 mesi e gia'  garantite  dal  Fondo,  nel  caso  di
prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal  soggetto
finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la  pari   estensione   della
garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120  mesi  di
durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della
Commissione europea.». 
    h) all'articolo 13, comma 1,  lettera  m)  dopo  le  parole  «con
copertura al 100 percento» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere
dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 ((per  cento)),»  e  dopo  le
parole «con durata analoga al finanziamento» e' inserito il  seguente
periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2021,  per  i  finanziamenti  con
copertura al 90 ((per cento)), puo'  essere  applicato  un  tasso  di
interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente»; 
    i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole «Fino al 31  dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021». 
  3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250  e
non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti «imprese  con  un
numero di dipendenti non superiore  a  499,  determinato  sulla  base
delle unita' di lavoro anno e non  riconducibili  alle  categorie  di
imprese di cui alla raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,
del 6 maggio 2003,  relativa  alla  definizione  delle  microimprese,
piccole e medie imprese». 
  4. All'articolo 6, comma 14-bis,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, al primo periodo, dopo  le  parole  «per  finanziamenti
sotto qualsiasi forma» sono ((inserite)) le seguenti: «, ivi  inclusi
portafogli di finanziamenti,». 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 1, ((lettere)) da f) a i), e 2,
la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo  2,  comma
100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata
di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021. 
  6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021.  Le
predette  risorse  sono  versate  sul  conto  corrente  di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 13,  comma  11,  del  decreto-legge  ((8
aprile 2020, n. 23)), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, per  essere  utilizzate  in  base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge ((1° dicembre)) 2016,
n. 225, le parole  «La  garanzia  dell'ISMEA  e'  concessa  a  titolo
gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e  comunque  nei  limiti
previsti dai regolamenti (UE)  numeri  1407/2013  e  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis» sono sostituite dalle seguenti:  «La  garanzia
dell'ISMEA e' concessa a titolo  gratuito  nei  limiti  previsti  dai
regolamenti  (UE)  nn.  717/2014,   1407/2013   e   1408/2013   della
Commissione e successive modifiche e integrazioni». 
  ((7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali
e altri titoli di credito  e  a  ogni  altro  atto  avente  efficacia
esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio  2021
al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o  le
constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021  al
30 settembre 2021 sono cancellati  d'ufficio.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' riscosso.)) 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo ((pari a  1.940,202))
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.