Art. 14 
 
       Tassazione ((delle plusvalenze derivanti dalla cessione 
             di partecipazioni in)) start up innovative 
 
  1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma  1,  lettere  c)  e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate
da persone fisiche, derivanti dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma
2, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  ((convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221)),  acquisite
mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al  31
dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni  non  sono  soggette  a
imposizione. Al fine dell'esenzione di  cui  al  primo  periodo  sono
agevolati gli investimenti di cui  agli  articoli  29  e  29-bis  del
decreto-legge n. 179 del 2012. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate  da
persone  fisiche,  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo  4
del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.   3,   ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33)), acquisite mediante
sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31  dicembre
2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione  di  cui
al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui  all'articolo
4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015. 
  3.  Non  sono  soggette  a  imposizione  le  plusvalenze   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da  persone  fisiche,
derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di
cui agli articoli 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad  esse
equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico,
qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro  conseguimento,
siano reinvestite in imprese start up innovative di cui  all'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in  piccole
e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del  capitale  sociale
entro il 31 dicembre 2025. 
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico. 
  ((4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021»; 
  b) al terzo periodo, le parole: «30 giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021».)) 
  5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per  l'anno
2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di  euro  per
l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026,  29,7  milioni  di
euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.