Art. 14
Tassazione ((delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni in)) start up innovative
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate
da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ((convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)), acquisite
mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a
imposizione. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono
agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del
decreto-legge n. 179 del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da
persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, ((convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33)), acquisite mediante
sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre
2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione di cui
al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo
4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015.
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche,
derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di
cui agli articoli 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico,
qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento,
siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole
e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale
entro il 31 dicembre 2025.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo
Economico.
((4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021»;
b) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021».))
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno
2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per
l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di
euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.