((Art. 14 bis
Imposta di consumo sui prodotti succedanei
dei prodotti da fumo per l'anno 2021
1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da
inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per
cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021» sono inserite le
seguenti: «fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui
al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))