((Art. 14 bis 
 
             Imposta di consumo sui prodotti succedanei 
                dei prodotti da fumo per l'anno 2021 
 
  1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da
inalazione senza  combustione,  al  primo  periodo  del  comma  1-bis
dell'articolo  62-quater   del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per
cento e al dieci per cento dal 1°  gennaio  2021»  sono  inserite  le
seguenti: «fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021,». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione  di  cui
al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))