Art. 15
Misure per lo sviluppo di canali alternativi
di finanziamento delle imprese
1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di
finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di
garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese
a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo
aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo
tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, l'importo delle
obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro
2 milioni ed euro 8 milioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ((stabiliti)) le
modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione
della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo
finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni
di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di
loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di
eventuali investitori istituzionali o professionali.
4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di
cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro
100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.