Art. 17 
 
           Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
il comma 4 e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Gli  interventi  del
Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni  ((previste))  dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  "Covid-19",  come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati  entro  il
31 dicembre 2021.». 
  2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole «possono esserlo»,  sono  inserite
le seguenti «, in alternativa all'apporto di liquidita',». 
  ((2-bis. Al comma 1097 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «sono investiti» sono inserite le seguenti: «, a
cura della societa' Poste italiane Spa,»; 
  b) le parole: «a cura di Poste Italiane Spa» sono soppresse; 
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', nel limite
del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili
ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  ovvero  in  altri
crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente».))