Art. 17
Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato
1. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli interventi del
Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni ((previste)) dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il
31 dicembre 2021.».
2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole «possono esserlo», sono inserite
le seguenti «, in alternativa all'apporto di liquidita',».
((2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sono investiti» sono inserite le seguenti: «, a
cura della societa' Poste italiane Spa,»;
b) le parole: «a cura di Poste Italiane Spa» sono soppresse;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', nel limite
del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili
ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri
crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente».))