Art. 18
Recupero ((dell'IVA)) su crediti non riscossi
nelle procedure concorsuali
1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «o per mancato pagamento in tutto o in
parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»
sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato
pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del
cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose.»;
c) al comma 5, e' ((aggiunto)), in fine, il seguente periodo:
«L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di
procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).»;
d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in
cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il
corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la
disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o
committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.»;
e) al comma 8, le parole «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite
dalle seguenti «ai commi 2, 3, 3-bis e 5»;
f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente comma: «10-bis. Ai
fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi.»;
g) al comma 12, le parole «ai fini del comma 2» sono sostituite
dalle seguenti «ai fini del comma 3-bis, ((lettera b),))».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a),
e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle
modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure
concorsuali avviate ((successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.))
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.