((Art. 18 bis
Disposizioni in materia di aliquota ridotta
dell'imposta sul valore aggiunto
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta
dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I,
numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi
destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali
vivi ceduti per l'attivita' venatoria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))