Art. 19 
 
               Proroga degli incentivi per la cessione 
                  di crediti e ACE innovativa 2021 
 
  1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «31  dicembre  2020»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «2 miliardi di euro» sono  aggiunte
le seguenti parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021». 
  2. Nel periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2020, per la variazione  in  aumento  del  capitale  proprio
rispetto a quello  esistente  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta
precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b)  del  comma
287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari  al
15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al
31 dicembre 2020, gli incrementi  del  capitale  proprio  rilevano  a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del  presente
comma la variazione in aumento del capitale  proprio  rileva  per  un
ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo
del patrimonio netto risultante dal bilancio. 
  3. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre  2020,  la  deduzione  del  rendimento  nozionale   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di  cui  al  comma  2
corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo
comma 2, puo' essere alternativamente fruita  tramite  riconoscimento
di un  credito  d'imposta  da  calcolarsi  applicando  al  rendimento
nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  vigore  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito  d'imposta
puo'  essere  utilizzato,  previa  comunicazione  all'Agenzia   delle
entrate da effettuarsi ai sensi del comma  7,  secondo  le  modalita'
stabilite al comma 6, dal giorno successivo  a  quello  dell'avvenuto
versamento del conferimento in denaro o dal  giorno  successivo  alla
rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo
alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto  o  in  parte,  a
riserva l'utile di esercizio. 
  4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza  tra
la variazione in aumento del capitale  proprio  riferita  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita  al  periodo
d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui  quali  si
e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3,  il  credito
d'imposta e' restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora
nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti  inferiore
rispetto a quella del periodo precedente,  il  credito  d'imposta  e'
restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel  secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la
variazione  in  aumento  del  capitale  proprio  risulti  ((inferiore
rispetto a quella del periodo in corso))  al  31  dicembre  2021,  il
credito d'imposta e' restituito in proporzione alla differenza tra la
variazione in  aumento  del  capitale  proprio  riferita  al  secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2021
rispetto a quella riferita  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito  d'imposta  restituito
nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione  della
variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto
del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. 
  5. Nel caso  di  mancata  applicazione  del  comma  3,  qualora  la
variazione in aumento del  capitale  proprio  del  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre  2021  risulti  inferiore
rispetto a quella  esistente  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta
precedente, il  reddito  complessivo  ((ai  fini))  dell'imposta  sui
redditi e' aumentato di un ammontare  pari  al  15  per  cento  della
differenza  tra  la  variazione  in  aumento  del  capitale   proprio
esistente alla chiusura del periodo  d'imposta  precedente  e  quella
esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso.  Qualora  nel
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2021  la  variazione  in  aumento  del   capitale   proprio   risulti
((inferiore rispetto a quella del periodo in corso)) al  31  dicembre
2021, il reddito complessivo ((ai fini)) dell'imposta sui redditi  e'
aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della  differenza  tra
la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura
del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente
alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale
aumento del reddito complessivo ((ai fini)) dell'imposta sui  redditi
effettuato  nel  periodo  d'imposta   precedente.   Ai   fini   della
determinazione  della  variazione  in  aumento  di  cui  ai   periodi
precedenti non  si  tiene  conto  del  limite  del  patrimonio  netto
risultante dal bilancio. 
  6. Il credito d'imposta di cui al comma  3  non  e'  produttivo  di
interessi. Puo'  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241,  oppure  puo'  essere  chiesto  a  rimborso.  In
alternativa, il credito d'imposta puo' essere ceduto, con facolta' di
successiva cessione del credito ad altri soggetti,  ed  e'  usufruito
dal cessionario con le stesse  modalita'  previste  per  il  soggetto
cedente.  I  soggetti  cessionari  rispondono  solo  per  l'eventuale
utilizzo del  credito  d'imposta  in  modo  irregolare  o  in  misura
maggiore rispetto al credito  ricevuto.  Il  credito  d'imposta  deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi,  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di  cui
al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  ((definiti))  le
modalita',  i  termini  di  presentazione  e   il   contenuto   della
comunicazione nonche' le modalita'  attuative  per  la  cessione  del
credito. 
  8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n.  178
le parole «e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo
competente per legge, tra il ((1° gennaio)) e il 31  dicembre  2021,»
sono sostituite dalle seguenti: «((qualora il  progetto))  sia  stato
approvato  dall'organo  amministrativo  competente   delle   societa'
partecipanti, in caso di fusioni  e  scissioni,  o  l'operazione  sia
stata  deliberata   dall'organo   amministrativo   competente   della
conferente, in caso di conferimenti, tra il ((1° gennaio)) 2021 e  il
31 dicembre 2021,». 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati  in  2.881,2
milioni di euro per l'anno 2021, 5,28  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02  milioni  di  euro
per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025,  1,13  milioni
di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno  2027,  0,43
milioni di euro per l'anno 2028, 0,40  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per
l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e ((0,25 milioni di
euro per l'anno 2033)), si provvede ai sensi dell'articolo 77.