Art. 19
Proroga degli incentivi per la cessione
di crediti e ACE innovativa 2021
1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»;
b) al comma 1, dopo le parole «2 miliardi di euro» sono aggiunte
le seguenti parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio
rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta
precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma
287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari al
15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente
comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un
ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo
del patrimonio netto risultante dal bilancio.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2
corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo
comma 2, puo' essere alternativamente fruita tramite riconoscimento
di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento
nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta
puo' essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle
entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalita'
stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto
versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla
rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo
alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a
riserva l'utile di esercizio.
4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra
la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo
d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si
e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito
d'imposta e' restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora
nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore
rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta e'
restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la
variazione in aumento del capitale proprio risulti ((inferiore
rispetto a quella del periodo in corso)) al 31 dicembre 2021, il
credito d'imposta e' restituito in proporzione alla differenza tra la
variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito
nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della
variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto
del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la
variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore
rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta
precedente, il reddito complessivo ((ai fini)) dell'imposta sui
redditi e' aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della
differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio
esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella
esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti
((inferiore rispetto a quella del periodo in corso)) al 31 dicembre
2021, il reddito complessivo ((ai fini)) dell'imposta sui redditi e'
aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra
la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura
del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente
alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale
aumento del reddito complessivo ((ai fini)) dell'imposta sui redditi
effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della
determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi
precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto
risultante dal bilancio.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non e' produttivo di
interessi. Puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, oppure puo' essere chiesto a rimborso. In
alternativa, il credito d'imposta puo' essere ceduto, con facolta' di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed e' usufruito
dal cessionario con le stesse modalita' previste per il soggetto
cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale
utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui
al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono ((definiti)) le
modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione nonche' le modalita' attuative per la cessione del
credito.
8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
le parole «e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo
competente per legge, tra il ((1° gennaio)) e il 31 dicembre 2021,»
sono sostituite dalle seguenti: «((qualora il progetto)) sia stato
approvato dall'organo amministrativo competente delle societa'
partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia
stata deliberata dall'organo amministrativo competente della
conferente, in caso di conferimenti, tra il ((1° gennaio)) 2021 e il
31 dicembre 2021,».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.881,2
milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno
2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro
per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni
di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43
milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno
2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per
l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e ((0,25 milioni di
euro per l'anno 2033)), si provvede ai sensi dell'articolo 77.