((Art. 19 bis 
 
           Proroga degli incentivi per le societa' benefit 
 
  1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Tra i costi di costituzione  o  trasformazione  di  cui  al
comma 1 sono compresi quelli notarili e di  iscrizione  nel  registro
delle imprese nonche' le spese inerenti all'assistenza  professionale
e  alla  consulenza   sostenute   e   direttamente   destinate   alla
costituzione o alla trasformazione  in  societa'  benefit.  L'importo
massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e' fissato
in 10.000 euro per ciascun contribuente».))