((Art. 19 bis
Proroga degli incentivi per le societa' benefit
1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al
comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro
delle imprese nonche' le spese inerenti all'assistenza professionale
e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla
costituzione o alla trasformazione in societa' benefit. L'importo
massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e' fissato
in 10.000 euro per ciascun contribuente».))