((Art. 19 bis Proroga degli incentivi per le societa' benefit 1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonche' le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in societa' benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e' fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente».))