Art. 20
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta
per beni strumentali nuovi
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 1059, e' aggiunto il seguente:
«1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali
diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del
comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non
((inferiore)) a 5 milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in
un'unica quota annuale.».
2. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: «a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a
3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro
per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«, a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di
euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a
2.063,97 milioni».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.