Art. 21
Fondo di liquidita' per il pagamento dei debiti commerciali degli
enti territoriali
1. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui
all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento
e' attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e
delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli
finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
2. Al fine di garantire l'immediata operativita' del Fondo di cui
al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione
sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del
((decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,)) e trasferisce l'importo
attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle
regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari» al corrispondente conto corrente istituito presso la
Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115
del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le finalita' di cui alla
predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata
a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla
convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalita' per
l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province
autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo,
approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' di
gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla
convenzione e' pubblicato sui siti internet del Ministero
((dell'economia e delle finanze)) e della Cassa depositi e prestiti
S.p.A.
3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidita', anche a
seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non
possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali,
possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo
intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare
ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nell'addendum
di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di
debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali e' subordinata al
relativo riconoscimento.
4. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 3 non comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma
consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista
idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le
anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione,
gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il
rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidita' di
importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
5. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi
del comma 3 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco
dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al
medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, ((n. 64,)) e dell'attestazione di copertura finanziaria
delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile.
6. L'anticipazione e' concessa entro il 23 luglio 2021 a valere
sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme
disponibili.
7. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata
annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il
31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla
data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno
lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data
della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero,
e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, e, per le citta' metropolitane e le province,
all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile, derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni
concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi
del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si puo'
procedere al recupero ((a valere sulle)) giacenze depositate a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3
entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione
dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine
di cui al primo periodo e' rilevante ai fini della misurazione e
della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato
pagamento, puo' chiedere per il corrispondente importo, la
restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalita' di
cui al comma 8.
10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3,
gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale
estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La
mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al
periodo precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare, ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti
territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente
versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la
quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota
capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le
eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31
dicembre 2021.
12. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui
si provvede ai sensi dell'articolo 77.