Art. 21 
 
Fondo di liquidita' per il pagamento  dei  debiti  commerciali  degli
                          enti territoriali 
 
  1. La  dotazione  del  «Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed   esigibili»,   di   cui
all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno  2021.  L'incremento
e'  attribuito  alla  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'   per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e
delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 1.000 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  2. Al fine di garantire l'immediata operativita' del Fondo  di  cui
al comma 1, entro 10  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con
la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  un  addendum  alla  convenzione
sottoscritta,   ai   sensi   dell'articolo   115,   comma   2,    del
((decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,))  e  trasferisce  l'importo
attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili  degli  enti  locali  e  delle
regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari»  al  corrispondente  conto  corrente  istituito  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del  medesimo  articolo  115
del decreto-legge n. 34 del  2020.  Per  le  finalita'  di  cui  alla
predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'  autorizzata
a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul  conto  corrente
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.  Nell'addendum  alla
convenzione sono definiti,  tra  l'altro,  criteri  e  modalita'  per
l'accesso da parte degli enti  locali  e  delle  regioni  e  province
autonome alle risorse  della  Sezione,  secondo  un  contratto  tipo,
approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e  pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' di
gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla
convenzione  e'  pubblicato   sui   siti   internet   del   Ministero
((dell'economia e delle finanze)) e della Cassa depositi  e  prestiti
S.p.A. 
  3. Gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano che in caso di carenza  di  liquidita',  anche  a
seguito del protrarsi della  situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  non
possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni  per  prestazioni  professionali,
possono  chiedere,  con  deliberazione  della  Giunta,  nel   periodo
intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7  luglio  2021  alla  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare
ai predetti pagamenti, secondo le modalita'  stabilite  nell'addendum
di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento  di
debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per  prestazioni  professionali  e'  subordinata  al
relativo riconoscimento. 
  4. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 3 non  comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma
consentono  di  superare  temporanee  carenze  di  liquidita'  e   di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e'  gia'  prevista
idonea copertura di bilancio e  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano,  le
anticipazioni sono  concesse  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 62 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.
Successivamente al perfezionamento del  contratto  di  anticipazione,
gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante  il
rimborso dei  prestiti,  un  fondo  anticipazione  di  liquidita'  di
importo   pari   alle   anticipazioni   di    liquidita'    accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile. 
  5. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi
del comma 3 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente  l'elenco
dei  debiti  da  pagare  con  l'anticipazione,  come  qualificati  al
medesimo comma 3,  redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, ((n. 64,)) e dell'attestazione di copertura  finanziaria
delle spese concernenti  il  rimborso  delle  rate  di  ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile. 
  6. L'anticipazione e' concessa entro il 23  luglio  2021  a  valere
sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste  di
anticipazione  pervenute  e,  comunque,  nei   limiti   delle   somme
disponibili. 
  7. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di  cui  al  precedente  comma  2.  La  rata
annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non  oltre  il
31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione  e  sino  alla
data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,  il  giorno
lavorativo   bancario   antecedente   tale   data,    interessi    di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  Tesoro  alla  data
della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a  zero,
e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. 
  8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi  previste,  sulla  base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria, e, per le citta'  metropolitane  e  le  province,
all'atto  del   riversamento   alle   medesime   dell'imposta   sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile,  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello  F24.  Con  riferimento  alle  anticipazioni
concesse alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano,
in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai  sensi
del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste,  si  puo'
procedere al  recupero  ((a  valere  sulle))  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 
  9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma  3
entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di  erogazione
dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il  termine
di cui al primo periodo e' rilevante  ai  fini  della  misurazione  e
della  valutazione  della  performance  individuale   dei   dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e  disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.   verifica,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma  5,  l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso  di  mancato
pagamento,  puo'  chiedere  per   il   corrispondente   importo,   la
restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle  modalita'  di
cui al comma 8. 
  10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui  al  comma  3,
gli  enti  utilizzano  eventuali  somme  residue  per   la   parziale
estinzione  dell'anticipazione  di  liquidita'  concessa  alla  prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
periodo precedente e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare,  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
  11. Gli importi oggetto della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato  sono  annualmente
versati ad appositi capitoli dello stato di  previsione  dell'entrata
del bilancio dello Stato, distinti per la quota  capitale  e  per  la
quota interessi. Gli  importi  dei  versamenti  relativi  alla  quota
capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei  titoli  di
Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate al fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  le
eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla  data  del  31
dicembre 2021. 
  12. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021  cui
si provvede ai sensi dell'articolo 77.