Art. 22 Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 2 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.