Art. 23 bis 
 
Modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
  creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
  385, in materia di morte del socio delle banche popolari 
 
  ((1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico  delle  leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: 
  «Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di  morte  del  socio,
gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. 
  2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda  di  ammissione  a
socio  o,  se  privi   dei   requisiti,   domanda   di   accertamento
dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al  rigetto
della   domanda   di   ammissione   a   socio   o    all'accertamento
dell'insussistenza dei requisiti,  gli  eredi  possono  esercitare  i
diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2. 
  3. Gli  eredi  ai  quali  il  consiglio  di  amministrazione  abbia
rifiutato l'ammissione a  socio  o  nei  confronti  dei  quali  abbia
accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione  hanno  diritto
al rimborso delle azioni, salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
comma 2-ter. 
  Art. 32-ter  (Criteri  di  valutazione  delle  azioni  in  caso  di
rimborso). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  28,
comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni  a  seguito  di
recesso, morte nel caso previsto dall'articolo  32-bis,  comma  3,  o
esclusione del socio, ai fini  della  determinazione  del  valore  di
rimborso delle azioni si applicano  i  criteri  di  cui  all'articolo
2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in  cui
le azioni siano quotate  in  mercati  regolamentati  si  applicano  i
criteri  di  cui  all'articolo  2437-ter,  terzo  comma,  del  codice
civile». 
  2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «2530, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma,»  sono  inserite  le  seguenti:  «2534,  2535,
secondo comma, primo periodo,». 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  banche  popolari  adeguano  i
propri statuti sociali alle  disposizioni  degli  articoli  32-bis  e
32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  introdotti
dal presente articolo. Anche in deroga a  quanto  previsto  da  altre
disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari,
non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437,
primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice
civile.))