((Art. 23 ter 
 
Introduzione dell'articolo 150-quater  del  testo  unico  di  cui  al
  decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  materia  di
  partecipazione azionaria a banche popolari 
 
  1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 150-quater  (Disposizioni  in  materia  di  partecipazione  a
banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le  azioni
previste dall'articolo 2526 del codice civile nei  casi  e  nei  modi
previsti  dal  presente  articolo,  previa  modifica  dello   statuto
sociale. 
  2. I soci finanziatori possono  detenere  azioni  di  finanziamento
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto
stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci
finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche  in  deroga
ai limiti previsti dall'articolo  30,  comma  1,  e  ne  assicura  la
computabilita' come capitale di qualita' primaria.  L'emissione  deve
essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 
  3. Le maggioranze richieste per  la  costituzione  delle  assemblee
delle banche popolari emittenti azioni  di  finanziamento  e  per  la
validita' delle deliberazioni sono determinate dallo statuto  e  sono
calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori  e
ai soci finanziatori. 
  4.  Le  banche  popolari  che  versino   in   una   situazione   di
inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad  amministrazione
straordinaria possono emettere le azioni di  finanziamento  anche  in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526,  secondo  comma,  terzo
periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo
comma e quarto comma, secondo periodo, 2543,  terzo  comma,  e  2544,
secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile».))