Art. 24 
 
Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi  imprese  e  misure
  per la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69,)) e' incrementato di  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2. Al fine di scongiurare il rischio di interruzione  del  servizio
di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la  continuita'
territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione  europea
sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  17
marzo 2020 n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' concesso,  per  l'anno  2021,  ad  Alitalia  -
Societa' Aerea Italiana S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  e
alle  altre  societa'  del   medesimo   gruppo   in   amministrazione
straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   un
finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro  e
della durata massima di sei mesi, da utilizzare  per  la  continuita'
operativa e gestionale.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  1  e'
concesso,   anche   mediante   anticipazioni   di   tesoreria,    con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il
giorno lavorativo antecedente la data di  erogazione,  maggiorato  di
1.000 punti base, ed e' restituito  alla  scadenza,  per  capitale  e
interessi, in prededuzione, con  priorita'  rispetto  ad  ogni  altro
debito della procedura. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  300  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.