((Art. 25 bis
Misure di sostegno del settore aeroportuale
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31
dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di
passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei
passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno
registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari
o inferiore a un milione di unita'. A tale fine, i gestori degli
scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione
civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun
mese entro il giorno 25 del mese successivo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente
articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))