((Art. 25 bis 
 
             Misure di sostegno del settore aeroportuale 
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  fino  al  31
dicembre  2021,  l'addizionale  comunale  sui  diritti  d'imbarco  di
passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2,  comma  11,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, non  si  applica  nei  confronti  dei
passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali  che  hanno
registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza  pari
o inferiore a un milione di unita'. A  tale  fine,  i  gestori  degli
scali aeroportuali di cui al primo periodo  comunicano  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile i dati relativi al numero di  passeggeri  partiti  in  ciascun
mese entro il giorno 25 del mese successivo. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  del  presente
articolo, pari complessivamente a 5,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))