Art. 14 
 
Disciplina generale dei  procedimenti  e  delle  fasi  procedimentali
  riferibili  all'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza,   di
  risoluzione e ad altre attivita' istituzionali. 
 
  1. Fermo quanto previsto nel presente Capo, ai procedimenti e  alle
fasi  procedimentali   riferibili   all'esercizio   delle   attivita'
istituzionali si  applica  la  disciplina  contenuta  nei  precedenti
articoli. 
  2. Salvo ove diversamente stabilito,  ai  procedimenti  di  cui  al
comma precedente si applica il  termine  di  conclusione  di  novanta
giorni. 
  3. Qualora piu' procedimenti  amministrativi  di  cui  al  presente
articolo siano connessi, in quanto caratterizzati da  interdipendenza
ovvero attinenti a un'operazione economico-finanziaria  unitaria,  si
applica a tutti i procedimenti il termine di conclusione  piu'  lungo
tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in  cui  il
termine di conclusione di uno dei procedimenti connessi  sia  fissato
da regolamenti  dell'Unione  europea  o  dalla  legge,  tale  termine
costituisce quello di conclusione di tutti i  procedimenti  connessi.
In tali circostanze la comunicazione di avvio  fa  espressa  menzione
della connessione e indica il termine unico di conclusione per  tutti
i procedimenti stessi. 
  4. Qualora un procedimento amministrativo della Banca d'Italia  sia
connesso a una procedura  della  BCE,  in  quanto  caratterizzato  da
interdipendenza      ovvero      attinente      a       un'operazione
economico-finanziaria unitaria, il termine di conclusione puo' essere
sospeso fino all'acquisizione della decisione assunta dalla  BCE.  La
comunicazione di avvio fa espressa menzione della connessione. 
  5. Oltre che nelle ipotesi previste all'art. 8, comma 1, lett.  a),
i  termini  possono  essere  sospesi  quando  si   renda   necessario
effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti  ispettivi
o  acquisire  pareri,  intese  o  atti  di  altre  amministrazioni  o
Autorita'. 
  6. Nei casi indicati al comma 5, i termini riprendono  a  decorrere
dall'acquisizione  delle  integrazioni  dell'istruttoria   ai   sensi
dell'art. 8, comma 1, lett. a), dei pareri, delle intese e degli atti
o, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di  apposizione  del
visto del Governatore al rapporto ispettivo. 
  7. Salvo ove diversamente previsto il periodo di sospensione, anche
nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), non  puo'  eccedere  i
180 giorni.