Art. 14 Disciplina generale dei procedimenti e delle fasi procedimentali riferibili all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di risoluzione e ad altre attivita' istituzionali. 1. Fermo quanto previsto nel presente Capo, ai procedimenti e alle fasi procedimentali riferibili all'esercizio delle attivita' istituzionali si applica la disciplina contenuta nei precedenti articoli. 2. Salvo ove diversamente stabilito, ai procedimenti di cui al comma precedente si applica il termine di conclusione di novanta giorni. 3. Qualora piu' procedimenti amministrativi di cui al presente articolo siano connessi, in quanto caratterizzati da interdipendenza ovvero attinenti a un'operazione economico-finanziaria unitaria, si applica a tutti i procedimenti il termine di conclusione piu' lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di conclusione di uno dei procedimenti connessi sia fissato da regolamenti dell'Unione europea o dalla legge, tale termine costituisce quello di conclusione di tutti i procedimenti connessi. In tali circostanze la comunicazione di avvio fa espressa menzione della connessione e indica il termine unico di conclusione per tutti i procedimenti stessi. 4. Qualora un procedimento amministrativo della Banca d'Italia sia connesso a una procedura della BCE, in quanto caratterizzato da interdipendenza ovvero attinente a un'operazione economico-finanziaria unitaria, il termine di conclusione puo' essere sospeso fino all'acquisizione della decisione assunta dalla BCE. La comunicazione di avvio fa espressa menzione della connessione. 5. Oltre che nelle ipotesi previste all'art. 8, comma 1, lett. a), i termini possono essere sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, intese o atti di altre amministrazioni o Autorita'. 6. Nei casi indicati al comma 5, i termini riprendono a decorrere dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), dei pareri, delle intese e degli atti o, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto ispettivo. 7. Salvo ove diversamente previsto il periodo di sospensione, anche nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), non puo' eccedere i 180 giorni.