Art. 15 Disposizioni specifiche per i procedimenti di vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del MVU. 1. La Banca d'Italia esercita le proprie funzioni nell'ambito del MVU sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1024/2013, dal Regolamento UE n. 468/2014 e dagli altri atti adottati dalla BCE in materia. 2. Nell'ambito del MVU, salvo quanto previsto all'art. 16, la Banca d'Italia e' competente per l'adozione dei provvedimenti nei confronti dei soggetti vigilati meno significativi e, in ogni caso, per l'adozione di tutti i provvedimenti non di competenza della BCE. 3. I procedimenti e le fasi procedimentali per i quali la Banca d'Italia e' competente in via esclusiva, anche nei confronti dei soggetti vigilati significativi, nonche' i criteri per l'individuazione dell'unita' organizzativa responsabile sono indicati nell'Elenco 1a. 4. Il presente regolamento, salvo quanto previsto all'art. 16, non si applica alle procedure di competenza della BCE.