Art. 15 
 
Disposizioni specifiche per i procedimenti di vigilanza  della  Banca
  d'Italia anche nell'ambito del MVU. 
 
  1. La Banca d'Italia esercita le proprie funzioni  nell'ambito  del
MVU sulla base di quanto previsto dal Regolamento  UE  n.  1024/2013,
dal Regolamento UE n. 468/2014 e dagli altri atti adottati dalla  BCE
in materia. 
  2. Nell'ambito del MVU, salvo quanto previsto all'art. 16, la Banca
d'Italia e' competente per l'adozione dei provvedimenti nei confronti
dei soggetti  vigilati  meno  significativi  e,  in  ogni  caso,  per
l'adozione di tutti i provvedimenti non di competenza della BCE. 
  3. I procedimenti e le fasi procedimentali per  i  quali  la  Banca
d'Italia e' competente in via  esclusiva,  anche  nei  confronti  dei
soggetti   vigilati   significativi,   nonche'    i    criteri    per
l'individuazione dell'unita' organizzativa responsabile sono indicati
nell'Elenco 1a. 
  4. Il presente regolamento, salvo quanto previsto all'art. 16,  non
si applica alle procedure di competenza della BCE.