Art. 16 Procedure comuni alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale europea 1. Per le procedure comuni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 75, 79 e 82 del Regolamento UE n. 468/2014, la decisione e' assunta dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. 2. Nei casi di cui al comma precedente: a) alla fase procedimentale di competenza della Banca d'Italia si applica quanto previsto dal presente regolamento per i procedimenti amministrativi in quanto compatibile. La proposta della Banca d'Italia non costituisce provvedimento amministrativo; b) i termini indicati nell'Elenco 1b costituiscono il termine massimo per l'assunzione della decisione da parte della BCE, fatti salvi i casi di interruzione o sospensione. 3. Nel rispetto del medesimo termine di cui al precedente comma 2, lett. b), la Banca d'Italia adotta il provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'accesso all'attivita' se il richiedente non soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 14, par. 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014.