Art. 16 
 
 Procedure comuni alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale europea 
 
  1. Per le  procedure  comuni,  fatto  salvo  quanto  previsto  agli
articoli 75, 79 e 82 del Regolamento UE n. 468/2014, la decisione  e'
assunta dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. 
  2. Nei casi di cui al comma precedente: 
    a) alla fase procedimentale di competenza della Banca d'Italia si
applica quanto previsto dal presente regolamento per  i  procedimenti
amministrativi  in  quanto  compatibile.  La  proposta  della   Banca
d'Italia non costituisce provvedimento amministrativo; 
    b) i termini indicati nell'Elenco  1b  costituiscono  il  termine
massimo per l'assunzione della decisione da parte  della  BCE,  fatti
salvi i casi di interruzione o sospensione. 
  3. Nel rispetto del medesimo termine di cui al precedente comma  2,
lett. b), la  Banca  d'Italia  adotta  il  provvedimento  di  diniego
dell'autorizzazione all'accesso all'attivita' se il  richiedente  non
soddisfa  tutte  le  condizioni  di  autorizzazione,  secondo  quanto
previsto dall'art. 14, par. 2, del  Regolamento  UE  n.  1024/2013  e
dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014.