Art. 17 Disposizioni specifiche per le procedure di risoluzione nell'ambito del MRU 1. La Banca d'Italia, quale autorita' nazionale di risoluzione, esercita le funzioni di risoluzione nell'ambito del MRU sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 806/2014, dal decreto legislativo n. 180/2015 e dalle altre disposizioni in materia.