Art. 17 
 
Disposizioni specifiche per le procedure di  risoluzione  nell'ambito
                               del MRU 
 
  1. La Banca d'Italia, quale  autorita'  nazionale  di  risoluzione,
esercita le funzioni di risoluzione nell'ambito del MRU sulla base di
quanto  previsto  dal  Regolamento  UE  n.  806/2014,   dal   decreto
legislativo n. 180/2015 e dalle altre disposizioni in materia.