Art. 15 
 
                  Procedure finanziarie e contabili 
 
  1. All'articolo 1, comma 1039, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, le  parole  «su  un  conto  corrente  della  Tesoreria  centrale
appositamente istituito» sono sostituite dalle seguenti: «su un conto
aperto presso la Tesoreria statale». 
  2. Le procedure relative alla gestione  finanziaria  delle  risorse
previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in  sede  di  emanazione
dei decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 1, comma 1042, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento ((e di Bolzano)),  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR
e del  PNC  che  a  fine  esercizio  confluiscono  nel  risultato  di
amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1,  commi
897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. Gli enti  di  cui  al  comma  3  possono  accertare  le  entrate
derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e  del  PNC  sulla
base della  formale  deliberazione  di  riparto  o  assegnazione  del
contributo  a  proprio  favore,  senza  dover   attendere   l'impegno
dell'amministrazione  erogante,  con  imputazione  agli  esercizi  di
esigibilita' ivi previsti. 
  ((4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio  o
gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026,
a iscrivere in  bilancio  i  relativi  finanziamenti  di  derivazione
statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo  163  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato  4/2  annesso  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.)) 
  5. All'articolo 4-quater, comma  1,  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«2020, 2021 e 2022». 
  6. Il piano dei conti integrato  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  ((12
novembre)) 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31
dicembre 2009,  n.  196,  puo'  essere  aggiornato  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche  rivedendo  il  livello
minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti.  Il
termine della sperimentazione di  cui  all'articolo  38-sexies  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' prorogato di un anno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dei commi 1039 e 1042 dell'articolo 1  della
          citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato  dal
          presente articolo, e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 14. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».  
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 2 (Adozione di sistemi contabili  omogenei).  -
          1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo  2  del
          decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  adottano  la
          contabilita'   finanziaria   cui   affiancano,   ai    fini
          conoscitivi,      un      sistema      di      contabilita'
          economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione  unitaria
          dei fatti gestionali sia sotto il profilo  finanziario  che
          sotto il profilo economico-patrimoniale. 
                2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di  cui
          al  comma  1  che  adottano  la  contabilita'   finanziaria
          affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema  di
          contabilita'    economico-patrimoniale,    garantendo    la
          rilevazione unitaria dei fatti  gestionali,  sia  sotto  il
          profilo    finanziario     che     sotto     il     profilo
          economico-patrimoniale. 
                3.  Le  istituzioni  degli   enti   locali   di   cui
          all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni
          pubbliche di cui al comma 1 adottano  il  medesimo  sistema
          contabile dell'amministrazione di cui fanno parte. 
                4.». 
               - Si riporta il testo vigente  dei  commi  897  e  898
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1. - 896. (Omissis). 
                897. Ferma restando  la  necessita'  di  reperire  le
          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano
          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e
          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di
          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti
          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del
          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota
          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato
          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle
          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il
          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio
          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa
          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di
          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di
          preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
          all'articolo 187, comma 3-quater,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.
          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote
          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di
          amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 
                898. Nel caso in cui l'importo della lettera  A)  del
          prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o  inferiore
          alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e al fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono
          applicare al bilancio di  previsione  la  quota  vincolata,
          accantonata e destinata del  risultato  di  amministrazione
          per un importo non superiore  a  quello  del  disavanzo  da
          recuperare iscritto nel primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione. 
                (Omissis).». 
               - Si riporta il testo dell'articolo  163  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.   163   (Esercizio   provvisorio   e   gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio
          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli
          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio
          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o
          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i
          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
                2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
                3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
                4. 
                5. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                  a) tassativamente regolate dalla legge; 
                  b) non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in
          dodicesimi; 
                  c)  a   carattere   continuativo   necessarie   per
          garantire  il  mantenimento  del  livello   qualitativo   e
          quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito
          della scadenza dei relativi contratti. 
                [6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal  limite
          dei dodicesimi di cui  al  comma  5  sono  individuati  nel
          mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185,  comma
          2, lettera i-bis).] 
                7.  Nel  corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.». 
              - Il testo del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
          118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
          sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
          degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
          articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          4-quater  del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni  in
          materia contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore
          del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  fine  di  garantire  la
          sussistenza delle  disponibilita'  di  competenza  e  cassa
          occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali
          e  la  necessita'  di  assicurare  la   tempestivita'   dei
          pagamenti  in  un  quadro  ordinamentale  che  assicuri  la
          disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in  un
          arco temporale adeguato alla  tempistica  di  realizzazione
          delle  spese  di  investimento  sulla  base   dello   stato
          avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni  2019,
          2020, 2021 e 2022: 
                  a) le somme da iscrivere negli stati di  previsione
          della spesa in relazione a variazioni di bilancio  connesse
          alla riassegnazione di  entrate  finalizzate  per  legge  a
          specifici  interventi  o  attivita'   sono   assegnate   ai
          pertinenti capitoli in ciascuno  degli  anni  del  bilancio
          pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni  e
          dei pagamenti da presentare contestualmente alla  richiesta
          di variazione; 
                  b) per le spese in conto capitale i termini di  cui
          al comma 3 dell'articolo 34-bis  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore  esercizio  e
          quelli di cui al  comma  4,  primo  periodo,  del  medesimo
          articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi; 
                  c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2,
          lettera b), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  si
          applicano anche  alle  autorizzazioni  di  spesa  in  conto
          capitale a carattere permanente e a quelle annuali. 
                (Omissis).».  
              - Il testo del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 novembre 2018, n. 140,  recante  «Regolamento
          concernente la definizione della struttura  del  piano  dei
          conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato,
          ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre
          2018, n. 299, S.O.  
              - Si riporta il testo degli articoli 38-ter e 38-sexies
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
                «Art. 38-ter (Piano dei conti  integrato).  -  1.  Le
          Amministrazioni centrali dello  Stato  adottano  un  comune
          piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre
          2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e
          le spese in termini di contabilita' finanziaria e da  conti
          economico-patrimoniali redatti secondo  comuni  criteri  di
          contabilizzazione. 
                2.  Il  piano  dei  conti,  mediante  il  sistema  di
          contabilita' integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue
          le seguenti finalita': 
                  a) l'armonizzazione  del  sistema  contabile  delle
          amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre
          amministrazioni   pubbliche,   destinatarie   dei   decreti
          legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011  ai  fini  del
          rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione  dei
          bilanci  pubblici  e  del   coordinamento   della   finanza
          pubblica; 
                  b) l'integrazione e la coerenza tra le  rilevazioni
          contabili  di  natura  finanziaria  e  quelle   di   natura
          economica e patrimoniale; 
                  c) il  consolidamento  nelle  fasi  di  previsione,
          gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese,  dei
          costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il  monitoraggio
          in corso d'anno degli andamenti di finanza  pubblica  delle
          amministrazioni centrali dello Stato; 
                  d) una maggiore tracciabilita'  delle  informazioni
          nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore
          attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili
          anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante  il
          sistema di contabilita' integrata. 
                3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
          17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il
          31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia  e
          delle finanze, sono definite: 
                  a)  le  voci  del  piano   dei   conti   integrato,
          costituito dall'elenco dei conti relativi  alle  entrate  e
          alle spese in termini di  contabilita'  finanziaria  e  dai
          conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per
          le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento; 
                  b) i collegamenti dei conti finanziari,  dei  conti
          economico  patrimoniali  ai  documenti   contabili   e   di
          bilancio; 
                  c) il livello minimo di articolazione del piano dei
          conti per le fasi di riferimento del bilancio. 
                4.  Gli  aggiornamenti  del  piano  dei  conti   sono
          adottati con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  anche  a  seguito  della  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 38-sexies.». 
                «Art. 38-sexies (Sperimentazione). - 1.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro  trenta  giorni  dalla   data   di   emanazione   del
          regolamento  di  cui  all'articolo  38-ter,  comma  3,   e'
          disciplinata un'attivita' di sperimentazione di durata  non
          superiore a  tre  esercizi  finanziari,  con  verifica  dei
          risultati a consuntivo, al fine  di  valutare  gli  effetti
          dell'adozione della contabilita' integrata, del  piano  dei
          conti integrato e  del  suo  utilizzo  quale  struttura  di
          riferimento per la predisposizione dei documenti  contabili
          e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle
          azioni di cui all'articolo 25-bis, nonche'  della  codifica
          provvisoria di cui al periodo successivo. Con  il  medesimo
          decreto  e'  introdotta  una  codifica  provvisoria   delle
          transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma
          1,  al  fine   di   tracciare   le   operazioni   contabili
          movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti
          finanziario economico e patrimoniale.».