((Art. 15 bis 
 
Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al  rendiconto
                  degli enti locali per l'anno 2020 
 
  1. In deroga alle  modalita'  previste  per  la  deliberazione  del
rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  qualora  l'ente
locale  abbia  approvato  il  rendiconto  senza   aver   inviato   la
certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto  2020
relativi al risultato di amministrazione (allegato  a)  e  all'elenco
analitico delle risorse vincolate nel  risultato  di  amministrazione
(allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
e' effettuata dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  sentito
l'organo di revisione, salvo che non riguardi il  valore  complessivo
del  risultato  di  amministrazione.  Il  rendiconto  aggiornato   e'
tempestivamente  trasmesso  alla  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  227  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art.  227  (Rendiconto  della  gestione).  -  1.  La
          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
          rendiconto della gestione, il quale comprende il conto  del
          bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
                2. Il rendiconto della gestione e'  deliberato  entro
          il 30 aprile dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'. 
                2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno
          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2
          dell'articolo 141. 
                2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente  approva
          il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati  degli
          eventuali  organismi  strumentali  secondo   le   modalita'
          previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                3.  Nelle  more  dell'adozione   della   contabilita'
          economico-patrimoniale, gli  enti  locali  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
          prevista  dall'art.  232,  non   predispongono   il   conto
          economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. 
                4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4
          e  7,  della  legge  14  gennaio  1994,   n.   20   e   del
          consolidamento dei conti pubblici, la Sezione  enti  locali
          potra' richiedere i rendiconti  di  tutti  gli  altri  enti
          locali. 
                5. Al  rendiconto  della  gestione  sono  allegati  i
          documenti  previsti  dall'art.  11  comma  4  del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni, ed i seguenti documenti: 
                  a)   l'elenco   degli   indirizzi    internet    di
          pubblicazione del rendiconto della gestione,  del  bilancio
          consolidato deliberati e relativi  al  penultimo  esercizio
          antecedente  quello  cui  si  riferisce  il   bilancio   di
          previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati  delle
          unioni di comuni di cui il comune fa parte e  dei  soggetti
          considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
          principio applicato del bilancio  consolidato  allegato  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, relativi al penultimo esercizio  antecedente
          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali   documenti
          contabili  sono  allegati  al  rendiconto  della   gestione
          qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet
          indicati nell'elenco; 
                  b) la tabella  dei  parametri  di  riscontro  della
          situazione di deficitarieta' strutturale; 
                  c) il piano degli indicatori  e  dei  risultati  di
          bilancio. 
                6. Gli enti locali  di  cui  all'articolo  2  inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti. 
                6-bis. Nel sito  internet  dell'ente,  nella  sezione
          dedicata ai bilanci, e' pubblicata  la  versione  integrale
          del rendiconto  della  gestione,  comprensivo  anche  della
          gestione    in    capitoli,    dell'eventuale    rendiconto
          consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed  una
          versione  semplificata  per  il  cittadino  di  entrambi  i
          documenti. 
                6-ter. I modelli relativi  alla  resa  del  conto  da
          parte degli  agenti  contabili  sono  quelli  previsti  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
          194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste
          per l'aggiornamento degli allegati al  decreto  legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                6-quater.   Contestualmente   all'approvazione    del
          rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
          previsioni  di  cassa  e  quelle   riguardanti   il   fondo
          pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
          disavanzo di amministrazione.». 
               - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 39 del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 39  (Incremento  Fondo  per  l'esercizio  delle
          funzioni degli enti locali). - (Omissis). 
                2. Gli enti locali beneficiari delle risorse  di  cui
          al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo  106
          del decreto-legge n. 34 del 2020, sono  tenuti  a  inviare,
          utilizzando                l'applicativo                web
          http://pareggiobilancio.mef.gov.  it,  entro   il   termine
          perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, una certificazione della  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
          delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
          dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
          spese   connesse   alla   predetta    emergenza,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione  digitale  (CAD)  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          CAD di cui al citato decreto legislativo n.  82  del  2005.
          Gli obblighi di certificazione di cui  al  presente  comma,
          per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che  esercitano  funzioni  in  materia  di  finanza
          locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite  delle
          medesime regioni e province autonome. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
          118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
          sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
          degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
          articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196: 
                «Art.   13   (Banca   dati   delle    amministrazioni
          pubbliche).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  un   efficace
          controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  della  finanza
          pubblica, nonche' per acquisire  gli  elementi  informativi
          necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3,
          e per dare attuazione e stabilita' al federalismo  fiscale,
          le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
                2. In apposita sezione della banca  dati  di  cui  al
          comma 1 sono  contenuti  tutti  i  dati  necessari  a  dare
          attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono  messi  a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
                3. L'acquisizione dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.».