Art. 16 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, ((commi da  1
a 5-bis,)) e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno  2021,  28.672.000
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro  annui
a decorrere dal 2027, si provvede: 
    a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 6.021.000 euro per  l'anno  2021  e  12.040.000  euro
((annui  a  decorrere  dall'anno))  2022,   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno
2022 e 5.080.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2023; 
      2)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dello   sviluppo
economico per 348.000 euro per l'anno 2021  e  a  696.000  ((annui  a
decorrere dall'anno)) 2022; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((per l'anno 2022)); 
      5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
348.000 euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  ((annui  a  decorrere
dall'anno)) 2022; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione  per
348.000 euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  ((annui  a  decorrere
dall'anno)) 2022; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a
696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000  ((annui
a decorrere dall'anno)) 2022; 
      9) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui  a
decorrere dall'anno)) 2022; 
      10) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
348.000 euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  ((annui  a  decorrere
dall'anno)) 2022; 
      11) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo  per  348.000  euro  per
l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 
      12) l'accantonamento relativo al Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali per 348.000 euro per  l'anno  2021  e  a  696.000
((annui a decorrere dall'anno ))2022. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».  
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   200
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): 
                «1. - 199. (Omissis). 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                (Omissis).».