((Art. 11 octies 
 
Modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
  creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1.  Per   fronteggiare   gli   effetti   economici   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe  e  trasparenti
le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno  delle
famiglie,  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 120-quaterdecies e' inserito il seguente: 
  «Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore
puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto  o  in
parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una  riduzione
del costo totale  del  credito,  in  misura  pari  all'importo  degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»; 
  b) il comma 1  dell'articolo  120-noviesdecies  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. Ai contratti di  credito  disciplinati  dal  presente  capo  si
applicano gli articoli  117,  118,  119,  120,  comma  2,  120-ter  e
120-quater»; 
  c) l'articolo 125-sexies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1.  Il  consumatore  puo'
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in  tal  caso,  ha  diritto  alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua  del  contratto,
degli interessi e di tutti i costi  compresi  nel  costo  totale  del
credito, escluse le imposte. 
  2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per  la
riduzione  proporzionale  degli  interessi  e  degli   altri   costi,
indicando in modo analitico se trovi applicazione il  criterio  della
proporzionalita' lineare o il criterio del  costo  ammortizzato.  Ove
non sia diversamente indicato,  si  applica  il  criterio  del  costo
ammortizzato. 
  3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e  l'intermediario
del credito, il finanziatore ha diritto  di  regresso  nei  confronti
dell'intermediario del credito per la quota  dell'importo  rimborsato
al   consumatore   relativa   al   compenso   per   l'attivita'    di
intermediazione del credito. 
  4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a  un
indennizzo equo e oggettivamente  giustificato  per  eventuali  costi
direttamente  collegati   al   rimborso   anticipato   del   credito.
L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo  rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua  del
contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni  caso,  l'indennizzo
non puo'  superare  l'importo  degli  interessi  che  il  consumatore
avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 
  5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto: 
  a) se il rimborso anticipato e'  effettuato  in  esecuzione  di  un
contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; 
  b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di  apertura  di
credito; 
  c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui  non  si
applica un tasso di interesse espresso da una  percentuale  specifica
fissa predeterminata nel contratto; 
  d) se l'importo rimborsato anticipatamente  corrisponde  all'intero
debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro». 
  2. L'articolo 125-sexies del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c),  del  presente
articolo, si applica ai contratti sottoscritti  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente   decreto   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo  125-sexies  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le  norme  secondarie  contenute  nelle
disposizioni di trasparenza  e  di  vigilanza  della  Banca  d'Italia
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia», e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  30  settembre
          1993, n. 230, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  120-noviesdecies
          del citato decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili).  -
          1. Ai contratti di credito disciplinati dal  presente  capo
          si applicano gli articoli 117,  118,  119,  120,  comma  2,
          120-ter e 120-quater. 
                2. Il  finanziatore  e  l'intermediario  del  credito
          forniscono gratuitamente  ai  consumatori  le  informazioni
          previste ai sensi del presente  capo,  anche  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 127-bis.».