Art. 12 bis Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle societa' di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati ((1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»)).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente legge: «Art. 71 (Modalita' di svolgimento semplificate delle assemblee di societa'). - 1. Alle assemblee delle societa' per azioni, delle societa' in accomandita per azioni, delle societa' a responsabilita' limitata, delle societa' cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le societa' di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma e' necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.».