Art. 13 
 
        Misure per il sostegno alla liquidita' delle imprese 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le  parole
«30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    b) all'articolo 1, comma 2,  lettera  a),  dopo  le  parole  «non
superiore a 6 anni» sono aggiunte  le  seguenti  «ovvero  al  maggior
termine di durata previsto dalla lettera a-bis)»; 
    c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a),  e'  inserita  la
seguente: 
    «a-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione  della   Commissione
europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a  10  anni.  Su  richiesta
delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del
presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di
10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a
10 anni ai  sensi  della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni
annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per  l'estensione
delle garanzie di cui all'articolo 1  del  presente  decreto  saranno
determinate  in  conformita'  alla  Comunicazione  della  Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato
sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.»; 
    d) all'articolo 1, comma 14-ter, le  parole  «trenta  per  cento»
sono sostituite dalle parole «quindici per cento». Tale previsione si
applica anche alle operazioni in  essere  alla  data  di  entrata  in
vigore ((del presente decreto)); 
    e)  all'articolo  1-bis.1,  le  parole  «30  giugno  2021»   sono
sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo,  le
parole «lettera l)» sono sostituite dalle  seguenti:  «lettere  i)  e
l)»; 
    f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo  periodo,  dopo
le parole: «con durata fino a 72 mesi» ((sono aggiunte)) le seguenti:
«ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera  c-bis).
A decorrere dal 1° luglio 2021  le  garanzie  di  cui  alla  presente
lettera sono concesse nella misura massima dell'80 ((per cento»)); 
    g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c)  e'  inserita  la
seguente: 
    «c-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione  della   Commissione
europea, il limite di durata delle nuove  operazioni  finanziarie  di
cui alla lettera c) garantibili dal Fondo e' innalzato  a  120  mesi.
Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c),  aventi  durata
non superiore a 72 mesi e gia'  garantite  dal  Fondo,  nel  caso  di
prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal  soggetto
finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la  pari   estensione   della
garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120  mesi  di
durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della
Commissione europea.». 
    h) all'articolo 13, comma 1,  lettera  m)  dopo  le  parole  «con
copertura al 100 percento» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere
dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 ((per  cento)),»  e  dopo  le
parole «con durata analoga al finanziamento» e' inserito il  seguente
periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2021,  per  i  finanziamenti  con
copertura al 90 ((per cento)), puo'  essere  applicato  un  tasso  di
interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente»; 
    i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole «Fino al 31  dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021». 
  3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250  e
non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti «imprese  con  un
numero di dipendenti non superiore  a  499,  determinato  sulla  base
delle unita' di lavoro anno e non  riconducibili  alle  categorie  di
imprese di cui alla raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,
del 6 maggio 2003,  relativa  alla  definizione  delle  microimprese,
piccole e medie imprese». 
  4. All'articolo 6, comma 14-bis,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, al primo periodo, dopo  le  parole  «per  finanziamenti
sotto qualsiasi forma» sono ((inserite)) le seguenti: «, ivi  inclusi
portafogli di finanziamenti,». 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 1, ((lettere)) da f) a i), e 2,
la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo  2,  comma
100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata
di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021. 
  6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021.  Le
predette  risorse  sono  versate  sul  conto  corrente  di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 13,  comma  11,  del  decreto-legge  ((8
aprile 2020, n. 23)), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, per  essere  utilizzate  in  base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge ((1° dicembre)) 2016,
n. 225, le parole  «La  garanzia  dell'ISMEA  e'  concessa  a  titolo
gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e  comunque  nei  limiti
previsti dai regolamenti (UE)  numeri  1407/2013  e  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis» sono sostituite dalle seguenti:  «La  garanzia
dell'ISMEA e' concessa a titolo  gratuito  nei  limiti  previsti  dai
regolamenti  (UE)  nn.  717/2014,   1407/2013   e   1408/2013   della
Commissione e successive modifiche e integrazioni». 
  ((7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali
e altri titoli di credito  e  a  ogni  altro  atto  avente  efficacia
esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio  2021
al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o  le
constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021  al
30 settembre 2021 sono cancellati  d'ufficio.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' riscosso.)) 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo ((pari a  1.940,202))
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dei  commi  1,  2,  13,  14-bis,
          14-ter dell'articolo 1 del citato  decreto-legge  8  aprile
          2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
          giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno  alla
          liquidita' delle imprese). - 1. Al fine  di  assicurare  la
          necessaria liquidita' alle  imprese  con  sede  in  Italia,
          colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche  e  da
          altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito,  SACE
          S.p.A. concede  fino  al  31  dicembre  2021  garanzie,  in
          conformita' alla normativa europea  in  tema  di  aiuti  di
          Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
          previste dai commi da 2 a  11,  in  favore  di  banche,  di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,  per  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma   alle
          suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.  ai
          sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30  miliardi
          sono destinati a supporto di piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e  i  liberi
          professionisti  titolari  di   partita   IVA   nonche'   le
          associazioni    professionali    e    le    societa'    tra
          professionisti, che abbiano pienamente utilizzato  la  loro
          capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2,  comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          nonche' alle garanzie concesse ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
                1.-bis. - 1-ter. (Omissis). 
                2. Le garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
          rilasciate alle seguenti condizioni: 
                  a) la garanzia e' rilasciata entro il  31  dicembre
          2021, per finanziamenti di durata non superiore  a  6  anni
          ovvero al maggior termine di durata previsto dalla  lettera
          a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi  di
          un preammortamento di durata fino a 36 mesi; 
                  a-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione   della
          Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
          cui agli articoli 1  e  1-bis.1  del  presente  decreto  e'
          innalzata  a  10  anni.  Su   richiesta   delle   parti   i
          finanziamenti aventi una durata non  superiore  a  6  anni,
          gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli  1  e
          1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
          una durata massima  di  10  anni  o  sostituiti  con  nuovi
          finanziamenti aventi una durata fino a  10  anni  ai  sensi
          della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni  annuali
          dovute  dalle  imprese   per   il   rilascio   ovvero   per
          l'estensione delle  garanzie  di  cui  all'articolo  1  del
          presente decreto  e  la  durata  effettiva  delle  garanzie
          medesime   saranno   determinate   in   conformita'    alla
          Comunicazione della Commissione europea recante un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",  previa
          notifica e autorizzazione della Commissione  europea,  come
          specificato sul piano procedurale  e  documentale  da  SACE
          S.p.A.; 
                  b) al 31 dicembre 2019 l'impresa  beneficiaria  non
          rientrava nella categoria delle imprese in  difficolta'  ai
          sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
          giugno 2014 e del Regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
          dicembre 2014,  e  alla  data  del  29  febbraio  2020  non
          risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
          sistema   bancario,   come    rilevabili    dal    soggetto
          finanziatore; 
                  b-bis) nella definizione del rapporto tra debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dal numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)
          dell'articolo 2 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  e  che  costituisce  un
          parametro indispensabile per la definizione di "impresa  in
          difficolta'", sono compresi nel calcolo  del  patrimonio  i
          crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,
          maturati nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  per  somministrazione,  forniture  e
          appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  le
          certificazioni  richiamate  al  citato  articolo  9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
          per il pagamento, emesse  mediante  l'apposita  piattaforma
          elettronica; 
                  c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
          e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                    1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa
          relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
          dichiarazione fiscale; 
                    2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
          relativi al 2019, come risultanti dal  bilancio  ovvero  da
          dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
          qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2018, si fa  riferimento  ai
          costi  del  personale  attesi  per  i  primi  due  anni  di
          attivita', come documentato e attestato dal  rappresentante
          legale dell'impresa; 
                  d)  la   garanzia,   in   concorso   paritetico   e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                    1) 90 per cento per imprese con non piu' di  5000
          dipendenti in Italia e valore  del  fatturato  fino  a  1,5
          miliardi di euro; 
                    2) 80  per  cento  per  imprese  con  valore  del
          fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5  miliardi  di
          euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
                    3) 70 per cento per le  imprese  col  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                  e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per
          il rilascio della garanzia sono le seguenti: 
                    1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
          sono corrisposti, in  rapporto  all'importo  garantito,  25
          punti base durante il primo anno, 50 punti base durante  il
          secondo e terzo anno, 100 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                    2) per i finanziamenti di imprese  diverse  dalle
          piccole e  medie  imprese  sono  corrisposti,  in  rapporto
          all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
          100 punti base durante il secondo e terzo anno,  200  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                  f) la garanzia e'  a  prima  richiesta,  esplicita,
          irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti  previsti   dalla
          normativa di vigilanza prudenziale ai fini  della  migliore
          mitigazione del rischio; 
                  g) la garanzia copre nuovi  finanziamenti  concessi
          all'impresa  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
          presente  decreto,  per  capitale,   interessi   ed   oneri
          accessori fino all'importo massimo garantito; 
                  h)  le  commissioni  devono  essere   limitate   al
          recupero dei costi e il  costo  dei  finanziamenti  coperti
          dalla garanzia deve essere inferiore al costo  che  sarebbe
          stato richiesto dal soggetto o dai  soggetti  eroganti  per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
          deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
          sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
          eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
          prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
          rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
          costo effettivamente applicato all'impresa; 
                  i) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede  in
          Italia che faccia parte del medesimo gruppo  cui  la  prima
          appartiene, comprese quelle soggette alla  direzione  e  al
          coordinamento da  parte  della  medesima,  non  approvi  la
          distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel
          corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano
          gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
          della richiesta del  finanziamento,  l'impegno  e'  assunto
          dall'impresa per i dodici mesi successivi alla  data  della
          richiesta; 
                  l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno a  gestire  i  livelli  occupazionali  attraverso
          accordi sindacali; 
                  m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che  ad
          esito del rilascio del finanziamento  coperto  da  garanzia
          l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto; 
                  n) il finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare  le  produzioni,  ovvero  il
          finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
          al rimborso di finanziamenti nell'ambito di  operazioni  di
          rinegoziazione del debito accordato in essere  dell'impresa
          beneficiaria purche' il finanziamento preveda  l'erogazione
          di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
          dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione  e
          a condizione che il rilascio della garanzia  sia  idoneo  a
          determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
          finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; 
                  n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
          essere altresi' destinato, in misura non  superiore  al  20
          per cento dell'importo erogato, al  pagamento  di  rate  di
          finanziamenti,  scadute   o   in   scadenza   nel   periodo
          emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre  2020,
          per  le  quali  il   rimborso   sia   reso   oggettivamente
          impossibile in conseguenza della  diffusione  dell'epidemia
          di COVID-19 o delle misure dirette alla  prevenzione  e  al
          contenimento    della    stessa,    a    condizione     che
          l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia  attestata  dal
          rappresentante legale dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                3. - 12. (Omissis). 
                13. Fermo restando il limite complessivo  massimo  di
          cui al comma 1, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere  concessa,  in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione europea, la garanzia dello  Stato  su
          esposizioni assunte o  da  assumere  da  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.)  entro  il  31  dicembre  2021
          derivanti da garanzie, anche nella  forma  di  garanzie  di
          prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi,  in
          qualsiasi forma, da banche e da  altri  soggetti  abilitati
          all'esercizio del credito in Italia alle imprese  con  sede
          in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato  a
          causa dell'emergenza epidemiologica  da  "COVID-19"  e  che
          prevedano modalita' tali da assicurare  la  concessione  da
          parte dei soggetti finanziatori di nuovi  finanziamenti  in
          funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
          per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e'  a  prima
          richiesta,  incondizionata,  esplicita,   irrevocabile,   e
          conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
          prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
                14. (Omissis). 
                14-bis.  Al  fine   di   assicurare   la   necessaria
          liquidita' alle  imprese  indicate  al  comma  1,  la  SACE
          S.p.A., fino al 31  dicembre  2021,  concede  garanzie,  in
          conformita' alla normativa dell'Unione europea  in  materia
          di aiuti di Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
          condizioni previsti nel presente  articolo,  in  favore  di
          banche, istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali
          e altri  soggetti  che  sottoscrivono  in  Italia  prestiti
          obbligazionari  o  altri  titoli  di  debito  emessi  dalle
          suddette imprese a cui  sia  attribuita  da  parte  di  una
          primaria agenzia di rating una classe almeno pari a  BB-  o
          equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
          del presente comma, unitamente a quelli  assunti  ai  sensi
          del comma 1,  non  devono  superare  l'importo  complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro. 
                14-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma
          14-bis,  qualora  la  classe  di  rating   attribuita   sia
          inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari  dei  prestiti
          obbligazionari o  dei  titoli  di  debito  si  obbligano  a
          mantenere una quota pari almeno al quindici per  cento  del
          valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  1-bis.1  e  13,
          commi 1, 11 e 12-bis, del  citato  decreto-legge  8  aprile
          2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
          giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1-bis.1 (Misure  a  sostegno  della  liquidita'
          delle imprese di medie dimensioni). - 1. A decorrere dal 1°
          marzo 2021 e fino al 31 dicembre  2021,  la  societa'  SACE
          S.p.A. rilascia le garanzie di  cui  all'articolo  1,  alle
          medesime  condizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,
          lettere a), b) e c),  e  per  i  medesimi  importi  massimi
          garantiti ivi  previsti,  tenuto  conto  dell'ammontare  in
          quota capitale non rimborsato  di  eventuali  finanziamenti
          assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di  imprese
          con  un  numero  di  dipendenti  non   superiore   a   499,
          determinato sulla base delle unita' di  lavoro-anno  e  non
          riconducibili  alle  categorie  di  imprese  di  cui   alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole
          e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi
          2, lettere i) e l), 7  e  8,  del  presente  decreto  e  si
          provvede ai sensi della procedura semplificata  di  cui  al
          comma 6  del  citato  articolo  1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 3 del medesimo articolo  1,  i  benefici
          accordati ai sensi della sezione  3.1  della  comunicazione
          della Commissione europea del 19  marzo  2020,  recante  un
          "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
          non superano  le  soglie  ivi  previste,  tenuto  conto  di
          eventuali altre misure  di  aiuto,  da  qualunque  soggetto
          erogate, di cui la societa' ha beneficiato ai  sensi  della
          medesima sezione 3.1.» 
                «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1.  Fino
          al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina del Fondo di
          cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
                  a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
                  b) l'importo massimo garantito per singola  impresa
          e'  elevato,  nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione
          europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
          imprese con numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499,
          determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
          per l'anno 2019. Resta fermo che  la  misura  di  cui  alla
          presente lettera  si  applica,  alle  medesime  condizioni,
          anche qualora almeno il 25 per cento  del  capitale  o  dei
          diritti di voto sia detenuto direttamente o  indirettamente
          da un ente pubblico oppure, congiuntamente,  da  piu'  enti
          pubblici; 
                  c)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia
          diretta e' incrementata, anche mediante il  concorso  delle
          sezioni speciali del Fondo di garanzia,  al  90  per  cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'unione europea (TFUE), per le  operazioni  finanziarie
          con durata fino a 72 mesi ovvero  del  maggior  termine  di
          durata previsto dalla lettera c-bis). A  decorrere  dal  1°
          luglio 2021 le garanzie di cui alla presente  lettera  sono
          concesse nella misura massima dell'80 per cento.  L'importo
          totale  delle  predette  operazioni  finanziarie  non  puo'
          superare, alternativamente: 
                    1) il doppio  della  spesa  salariale  annua  del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
                    2) il 25  per  cento  del  fatturato  totale  del
          beneficiario nel 2019; 
                    3)  il  fabbisogno  per  costi  del  capitale  di
          esercizio e per costi di  investimento  nei  successivi  18
          mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
          12 mesi, nel caso di imprese con numero di  dipendenti  non
          superiore a 499;  tale  fabbisogno  e'  attestato  mediante
          apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445; 
                    3-bis) per le  imprese  caratterizzate  da  cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019; 
                  c-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione   della
          Commissione  europea,  il  limite  di  durata  delle  nuove
          operazioni finanziarie di cui alla lettera  c)  garantibili
          dal Fondo e'  innalzato  a  120  mesi.  Per  le  operazioni
          finanziarie di cui  alla  lettera  c),  aventi  durata  non
          superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
          prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal
          soggetto  finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la   pari
          estensione  della  garanzia,  fermi  restando  il  predetto
          periodo massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
          finanziaria e la connessa autorizzazione della  Commissione
          europea; 
                  d)  per  le  operazioni   finanziarie   aventi   le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia   o   dalle    societa'    cooperative    previste
          dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
          che le  garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
          percentuale massima di copertura del 90 per  cento,  previa
          autorizzazione della Commissione  Europea  ai  sensi  dell'
          articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento  di
          un premio  che  tiene  conto  della  remunerazione  per  il
          rischio   di   credito.   Fino   all'autorizzazione   della
          Commissione  Europea  e,  successivamente   alla   predetta
          autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
          predette caratteristiche di durata e importo  di  cui  alla
          lettera c) e alla presente lettera d),  le  percentuali  di
          copertura sono incrementate,  rispettivamente,  all'80  per
          cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c)  e  al
          90 per cento per la riassicurazione di  cui  alla  presente
          lettera d) anche per durate  superiori  a  dieci  anni.  La
          garanzia del Fondo puo' essere  cumulata  con  un'ulteriore
          garanzia concessa da confidi o da altri soggetti  abilitati
          al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
                  e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il nuovo:  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
                  f) per le operazioni per le quali le banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
                  g) fermo restando quanto previsto  all'articolo  6,
          comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  157
          del 7 luglio 2017, e fatto salvo  quanto  previsto  per  le
          operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del  presente
          comma, la  garanzia  e'  concessa  senza  applicazione  del
          modello di valutazione di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni   di
          carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di
          garanzia allegate al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del  27  febbraio  2019.  Ai
          fini della definizione delle  misure  di  accantonamento  a
          titolo di coefficiente di rischio, in  sede  di  ammissione
          della singola operazione finanziaria,  la  probabilita'  di
          inadempimento delle  imprese  e'  calcolata  esclusivamente
          sulla    base    dei    dati    contenuti    nel     modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
                  g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
                  g-ter)  la  garanzia  e'  altresi'  concessa,   con
          esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
          di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi   del   citato
          articolo  47-bis,  paragrafo  6,  lettere  a)  e  c),   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima  che
          sia  trascorso  un  anno  dalla  data  in  cui  sono  state
          accordate le misure di concessione o, se posteriore,  dalla
          data in cui le esposizioni  sono  state  classificate  come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          in favore delle imprese  che,  in  data  successiva  al  31
          dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura  del
          concordato con continuita' aziendale  di  cui  all'articolo
          186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  hanno
          stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti  ai  sensi
          dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.  267  del
          1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo  67
          del medesimo regio decreto, purche', alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  le  loro  esposizioni  non
          siano  classificabili  come  esposizioni  deteriorate,  non
          presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
          delle misure di concessione  e  il  soggetto  finanziatore,
          sulla base dell'analisi della  situazione  finanziaria  del
          debitore,  possa  ragionevolmente  presumere  il   rimborso
          integrale dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e  c),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni  caso,  escluse
          le imprese che  presentano  esposizioni  classificate  come
          sofferenze ai sensi della disciplina bancaria ; 
                  h) non e' dovuta  la  commissione  per  il  mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
                  i) per operazioni di investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di' importo superiore a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
                  l) per  le  garanzie  su  specifici  portafogli  di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
                  m) previa autorizzazione della Commissione  Europea
          ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili  alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100  per  cento  e,  a
          decorrere dal 1° luglio  2021,  con  copertura  al  90  per
          cento, sia in garanzia diretta che  in  riassicurazione,  i
          nuovi  finanziamenti  concessi  da   banche,   intermediari
          finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993  n.  385  e
          dagli altri soggetti abilitati alla concessione di  credito
          in favore di piccole e medie imprese e di  persone  fisiche
          esercenti attivita' di  impresa,  arti  o  professioni,  di
          associazioni professionali e di societa' tra professionisti
          nonche' di persone fisiche esercenti attivita' di cui  alla
          sezione K del codice ATECO la cui  attivita'  d'impresa  e'
          stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,  secondo  quanto
          attestato    dall'interessato    mediante     dichiarazione
          autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,
          purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del  rimborso
          del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
          una durata fino a 120 mesi  e  un  importo  non  superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, tale tasso non deve essere  superiore  allo  0,20
          per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso  del
          rendimento  medio  dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con
          durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1°  luglio
          2021, per i finanziamenti con copertura al  90  per  cento,
          puo' essere applicato un  tasso  di  interesse  diverso  da
          quello previsto dal periodo precedente. In favore  di  tali
          soggetti beneficiari l'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese  e'  concesso
          automaticamente, gratuitamente e  senza  valutazione  e  il
          soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto  dalla
          garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica  formale
          del  possesso  dei  requisiti,  senza   attendere   l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. La garanzia e' altresi'  concessa  in  favore  di
          beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  anche
          prima del 31 gennaio 2020,  sono  state  classificate  come
          inadempienze   probabili   o   esposizioni   scadute    e/o
          sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
          parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
          2008 della Banca d'Italia, a  condizione  che  le  predette
          esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
          siano piu' classificabili come esposizioni  deteriorate  ai
          sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
          siano state oggetto di misure di concessione,  la  garanzia
          e' altresi' concessa in favore  dei  beneficiari  finali  a
          condizione   che   le   stesse   esposizioni   non    siano
          classificabili come esposizioni deteriorate  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)
          n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla  lettera
          b) del medesimo paragrafo; 
                  m-bis) per i finanziamenti di cui alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto; 
                  n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
          di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate a sostenere  l'  accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di  cui  all'articolo  3,  commi
          4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
                  n-bis)  previa  autorizzazione  della   Commissione
          europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza  da
          COVID-19 prestato dalle cooperative e dai  confidi  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  3  gennaio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio
          2017, possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale
          sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri
          fondi  o  riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
          pubblici,  con  esclusione  di   quelli   derivanti   dalle
          attribuzioni annuali di cui alla legge  7  marzo  1996,  n.
          108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
          sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
          fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza  vincoli  di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
                  o) sono prorogati per  tre  mesi  tutti  i  termini
          riferiti  agli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle
          operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 
                  p) la garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta
          anche  su  operazioni  finanziarie  gia'  perfezionate  con
          l'erogazione da parte  del  soggetto  finanziatore  da  non
          oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
          comunque, in data successiva al 31 gennaio  2020.  In  tali
          casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al  gestore
          del Fondo una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del
          tasso di interesse applicata, sul finanziamento  garantito,
          al soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
                  p-bis) per i finanziamenti di importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. 
                2. - 10. (Omissis). 
                11. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102, in favore delle imprese agricole,  forestali,
          della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
          dei consorzi di bonifica e dei birrifici  artigianali.  Per
          le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnati
          all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
          risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria
          centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie. 
                12. (Omissis). 
                12-bis. Fino al 31  dicembre  2021,  le  risorse  del
          Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo
          di euro 100 milioni, sono  destinate  all'erogazione  della
          garanzia di cui  al  comma  1,  lettera  m),  del  presente
          articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
          enti del terzo settore  e  gli  enti  religiosi  civilmente
          riconosciuti. Per le finalita' di cui  al  presente  comma,
          per ricavi  si  intende  il  totale  dei  ricavi,  rendite,
          proventi o entrate, comunque  denominati,  come  risultanti
          dal   bilancio   o   rendiconto    approvato    dall'organo
          statutariamente competente per  l'esercizio  chiuso  al  31
          dicembre 2019 o, in mancanza,  dal  bilancio  o  rendiconto
          approvato  dall'organo   statutariamente   competente   per
          l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 244 e 245 dell'articolo
          1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 243. (Omissis). 
                244. Le misure di cui all'articolo 13, comma  1,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  si
          applicano fino al 31 dicembre 2021, salvo  quanto  previsto
          al comma 245. 
                245. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  sono
          concesse, alle condizioni ivi  previste,  in  favore  delle
          imprese con un numero di dipendenti non  superiore  a  499,
          determinato sulla base delle unita' di lavoro  anno  e  non
          riconducibili  alle  categorie  di  imprese  di  cui   alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole
          e medie imprese, fino al 28 febbraio 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 14-bis dell'articolo  6
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione  dell'andamento  dei   conti   pubblici),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Trasformazione della SACE  in  societa'  per
          azioni). - 1. - 14. (Omissis). 
                14-bis.   Ai   fini   del   sostegno    e    rilancio
          dell'economia, SACE S.p.A. e'  abilitata  a  rilasciare,  a
          condizioni di  mercato  e  in  conformita'  alla  normativa
          dell'Unione  Europea  per  una   percentuale   massima   di
          copertura, salvo specifiche deroghe previste  dalla  legge,
          del 70 per  cento,  garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi
          incluse  controgaranzie  verso  i  confidi,  in  favore  di
          banche,   di   istituzioni    finanziarie    nazionali    e
          internazionali  e  degli  altri  soggetti  abilitati   all'
          esercizio del credito  in  Italia  nonche'  di  imprese  di
          assicurazione,  nazionali  e  internazionali,   autorizzate
          all'esercizio   del   ramo   credito   e   cauzioni,    per
          finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli
          di finanziamenti, concessi alle imprese con sede in Italia,
          entro l'importo complessivo  massimo  di  200  miliardi  di
          euro. Per le  medesime  finalita'  ed  entro  tale  importo
          massimo complessivo, la SACE S.p.A. e' altresi' abilitata a
          rilasciare, a condizioni di mercato e in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione  europea,  garanzie  sotto  qualsiasi
          forma   in   favore   di   sottoscrittori    di    prestiti
          obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli  di  debito  e
          altri strumenti finanziari emessi da imprese  con  sede  in
          Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta  con
          contabilita' separata rispetto alle  attivita'  di  cui  al
          comma 9. Sulle obbligazioni  della  SACE  S.p.A.  derivanti
          dalle  garanzie  disciplinate  dal   presente   comma,   e'
          accordata di  diritto  la  garanzia  dello  Stato  a  prima
          richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
          diretto  dei  soggetti  finanziatori  alla  garanzia  dello
          Stato. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale e con il  Ministro  dello
          sviluppo economico,  sono  definiti  criteri,  modalita'  e
          condizioni del rilascio  da  parte  di  SACE  S.p.A.  delle
          garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della
          garanzia  dello  Stato,  in  conformita'   alla   normativa
          dell'Unione  europea,  e  sono  altresi'   individuate   le
          attivita' che SACE S.p.A. svolge per  conto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 10. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1  dicembre  2016,   n.   225
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
          finanziamento di esigenze indifferibili),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Rifinanziamento Fondo PMI e misure  per  il
          microcredito,   per   la   promozione   e    lo    sviluppo
          dell'agroalimentare  nonche'  in   materia   di   contratti
          dell'ISMEA). - 1. - 1-ter. (Omissis). 
                2. Al fine di favorire  l'accesso  al  credito  delle
          imprese agricole, e' autorizzata la spesa di 30 milioni  di
          euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per
          il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per  la  concessione
          da  parte  del  medesimo  Istituto  di  garanzie  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
          2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa  a  titolo
          gratuito nei  limiti  previsti  dai  regolamenti  (UE)  nn.
          717/2014,  1407/2013  e  1408/2013  della   Commissione   e
          successive modifiche e integrazioni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
                «Art. 11 (Sospensione dei  termini  di  scadenza  dei
          titoli di credito). - 1. Fermo restando quanto previsto  ai
          commi 2 e 3,  i  termini  di  scadenza  relativi  a  vaglia
          cambiari, cambiali e altri titoli  di  credito  e  ad  ogni
          altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al
          31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei  debitori
          e obbligati anche in via di regresso o di  garanzia,  salva
          la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
                2.  Gli  assegni  portati   all'incasso,   non   sono
          protestabili fino al termine del periodo di sospensione  di
          cui al comma 1. Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  e
          accessorie di cui agli  articoli  2  e  5  della  legge  15
          dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento
          della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della
          citata legge n.  386  del  1990,  si  applicano  in  misura
          dimezzata se il traente, entro sessanta giorni  dalla  data
          di scadenza del periodo di sospensione di cui al  comma  1,
          effettua il  pagamento  dell'assegno,  degli  interessi,  e
          delle  eventuali  spese  per   il   protesto   o   per   la
          constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1
          opera su: 
                  a) i termini per la presentazione al pagamento; 
                  b) i termini per la levata  del  protesto  o  delle
          constatazioni equivalenti; 
                  c) i termini  previsti  all'articolo  9,  comma  2,
          lettere a) e b), della legge  15  dicembre  1990,  n.  386,
          nonche' all'articolo 9-bis, comma 2, della  medesima  legge
          n. 386 del 1990; 
                  d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno
          previsto dall' articolo 8, comma 1, della stessa  legge  n.
          386 del 1990. 
                3. I protesti o le constatazioni  equivalenti  levati
          dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono  trasmessi
          dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  provvedono
          d'ufficio alla loro  cancellazione.  Con  riferimento  allo
          stesso periodo sono sospese le informative al  prefetto  di
          cui all'articolo  8-bis,  commi  1  e  2,  della  legge  15
          dicembre  1990,  n.  386,  e  le  iscrizioni  nell'archivio
          informatizzato di cui all'articolo  10-bis  della  medesima
          legge n. 386 del  1990,  che,  ove  gia'  effettuate,  sono
          cancellate.».