Art. 14 
 
       Tassazione ((delle plusvalenze derivanti dalla cessione 
             di partecipazioni in)) start up innovative 
 
  1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma  1,  lettere  c)  e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate
da persone fisiche, derivanti dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma
2, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  ((convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221)),  acquisite
mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al  31
dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni  non  sono  soggette  a
imposizione. Al fine dell'esenzione di  cui  al  primo  periodo  sono
agevolati gli investimenti di cui  agli  articoli  29  e  29-bis  del
decreto-legge n. 179 del 2012. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate  da
persone  fisiche,  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo  4
del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.   3,   ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33)), acquisite mediante
sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31  dicembre
2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione  di  cui
al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui  all'articolo
4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015. 
  3.  Non  sono  soggette  a  imposizione  le  plusvalenze   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da  persone  fisiche,
derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di
cui agli articoli 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad  esse
equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico,
qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro  conseguimento,
siano reinvestite in imprese start up innovative di cui  all'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in  piccole
e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del  capitale  sociale
entro il 31 dicembre 2025. 
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico. 
  ((4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021»; 
  b) al terzo periodo, le parole: «30 giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021».)) 
  5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per  l'anno
2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di  euro  per
l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026,  29,7  milioni  di
euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente. 
                  a)   le   plusvalenze   realizzate   mediante    la
          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
          parziale, dei terreni e degli edifici; 
                  b) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
                  c) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione di strumenti finanziari di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio; 
                    2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo
          109, comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto
          sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento  del  valore
          del  patrimonio  netto  contabile  risultante   dall'ultimo
          bilancio  approvato  prima  della  data  di   stipula   del
          contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli
          sono  negoziati  in  mercati  regolamentati  o   di   altre
          partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate  mediante  la
          cessione  dei  contratti  stipulati  con   associanti   non
          residenti  che  non  soddisfano  le   condizioni   di   cui
          all'articolo 44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,
          l'assimilazione   opera   a    prescindere    dal    valore
          dell'apporto; 
                    3)  cessione  dei  contratti  di  cui  al  numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'articolo 47 del citato testo unico; 
                  c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione dei contratti di  cui  all'art.  109,
          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
                    2) cessione dei contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
                  c-ter) le plusvalenze, diverse  da  quelle  di  cui
          alle lettere c) e c-bis), realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   ovvero   rimborso    di    titoli    non
          rappresentativi di  merci,  di  certificati  di  massa,  di
          valute estere, oggetto di cessione a termine  o  rivenienti
          da  depositi  o  conti  correnti,  di   metalli   preziosi,
          sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e  di  quote
          di partecipazione ad organismi  d'investimento  collettivo.
          Agli effetti dell'applicazione della  presente  lettera  si
          considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
          valute estere dal deposito o conto corrente; 
                  c-quater)   i   redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 
                  c-quinquies)  le  plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto; 
                  d)  le  vincite  delle  lotterie,  dei  concorsi  a
          premio, dei giochi e delle  scommesse  organizzati  per  il
          pubblico e i premi derivanti da prove di abilita'  o  dalla
          sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in  riconoscimento   di
          particolari meriti artistici, scientifici o sociali; 
                  e) i redditi di natura fondiaria non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
                  f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
                  g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
          dell'articolo 53; 
                  h)  i  redditi  derivanti  dalla   concessione   in
          usufrutto  e   dalla   sublocazione   di   beni   immobili,
          dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in  uso  di
          veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
                  h-bis)  le  plusvalenze  realizzate  in   caso   di
          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
          acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
                  h-ter) la differenza tra il valore di mercato e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
                  i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente; 
                  l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
          obblighi di fare, non fare o permettere; 
                  m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport  e
          salute   Spa,   dalle   Federazioni   sportive   nazionali,
          dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle  Razze  Equine
          (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e  da  qualunque
          organismo,  comunque  denominato,  che  persegua  finalita'
          sportive dilettantistiche e che da essi  sia  riconosciuto.
          Tale  disposizione  si  applica  anche   ai   rapporti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  di   carattere
          amministrativo-gestionale di natura non professionale  resi
          in   favore   di   societa'   e    associazioni    sportive
          dilettantistiche; 
                  n)  le  plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 25, comma 2, 29  e
          29-bis  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese): 
                «Art.   25   (Start-up   innovativa   e    incubatore
          certificato: finalita', definizione e  pubblicita').  -  1.
          (Omissis). 
                2. Ai fini del presente decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
                a); 
                b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
                c) e' residente in Italia ai sensi  dell'articolo  73
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia; 
                d) a partire dal  secondo  anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
                e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
                f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o  prevalente,
          lo sviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di
          prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
                g) non e' stata costituita da una fusione,  scissione
          societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo  di
          azienda; 
                h)  possiede  almeno  uno  dei   seguenti   ulteriori
          requisiti: 
                  1) le spese in ricerca e  sviluppo  sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
                  2)  impiego  come  dipendenti  o  collaboratori   a
          qualsiasi titolo, in  percentuale  uguale  o  superiore  al
          terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di titolo  di  dottorato  di  ricerca  o  che  sta
          svolgendo un dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'
          italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e  che
          abbia svolto, da almeno  tre  anni,  attivita'  di  ricerca
          certificata presso istituti di ricerca pubblici o  privati,
          in Italia o all'estero, ovvero,  in  percentuale  uguale  o
          superiore a due terzi della forza  lavoro  complessiva,  di
          personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai   sensi
          dell'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270; 
                  3) sia titolare o depositaria  o  licenziataria  di
          almeno una privativa industriale relativa a una  invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
                (Omissis).» 
                «Art.  29  (Incentivi  all'investimento  in  start-up
          innovative). - 1. Per gli anni 2013,  2014,  2015  e  2016,
          all'imposta lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  si
          detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  della  somma
          investita dal contribuente nel capitale sociale  di  una  o
          piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite
          di organismi di investimento collettivo del  risparmio  che
          investano prevalentemente in start-up innovative. 
                2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle
          altre detrazioni eventualmente spettanti  al  contribuente.
          L'ammontare, in  tutto  o  in  parte,  non  detraibile  nel
          periodo d'imposta di riferimento  puo'  essere  portato  in
          detrazione dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
          nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. 
                3. L'investimento massimo  detraibile  ai  sensi  del
          comma 1, non puo' eccedere, in ciascun  periodo  d'imposta,
          l'importo di euro  500.000  e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno tre  anni;  l'eventuale  cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la decadenza dal  beneficio  e  l'obbligo  per  il
          contribuente di restituire l'importo  detratto,  unitamente
          agli interessi legali. 
                3-bis. A  decorrere  dall'anno  2017,  l'investimento
          massimo detraibile di cui al comma 3 e'  aumentato  a  euro
          1.000.000. 
                4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015  e  2016,
          non concorre  alla  formazione  del  reddito  dei  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da
          imprese start-up innovative, il 20 per  cento  della  somma
          investita nel capitale  sociale  di  una  o  piu'  start-up
          innovative direttamente ovvero per il tramite di  organismi
          di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
          che investano prevalentemente in start-up innovative. 
                5. L'investimento massimo  deducibile  ai  sensi  del
          comma 4 non puo' eccedere, in  ciascun  periodo  d'imposta,
          l'importo di euro 1.800.000 e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno tre  anni.  L'eventuale  cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la  decadenza  dal  beneficio  ed  il  recupero  a
          tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi
          legali. 
                6.  Gli  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in
          imprese     start-up     innovative     non     beneficiano
          dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 
                7. Per le start-up a  vocazione  sociale  cosi'  come
          definite all'articolo 25, comma 4 e  per  le  start-up  che
          sviluppano e  commercializzano  esclusivamente  prodotti  o
          servizi innovativi ad alto  valore  tecnologico  in  ambito
          energetico la detrazione di cui al comma 1 e'  pari  al  25
          per cento della somma investita e la deduzione  di  cui  al
          comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 
                7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui
          ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. 
                8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto,  sono  individuate  le  modalita'  di
          attuazione  delle  agevolazioni   previste   dal   presente
          articolo. 
                8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  ai
          commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016. 
                9.  L'efficacia  della  disposizione   del   presente
          articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  all'autorizzazione  della  Commissione   europea,
          richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.» 
                «Art.  29-bis  (Incentivi  in  regime  «de   minimis»
          all'investimento in start-up innovative). - 1. A  decorrere
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione,   in   alternativa    a    quanto    previsto
          dall'articolo 29,  dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle
          persone fisiche si detrae un importo pari al 50  per  cento
          della somma investita dal contribuente nel capitale sociale
          di una o piu' start-up innovative direttamente  ovvero  per
          il tramite di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio  che  investano   prevalentemente   in   start-up
          innovative. 
                2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica  alle
          sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del
          Registro delle imprese  al  momento  dell'investimento.  La
          detrazione e' concessa ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione europea del  18  dicembre  2013
          sugli aiuti de minimis. 
                3.  L'investimento  massimo   detraibile   non   puo'
          eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro
          100.000 e  deve  essere  mantenuto  per  almeno  tre  anni;
          l'eventuale  cessione,  anche  parziale,  dell'investimento
          prima del decorso di tale termine,  comporta  la  decadenza
          dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
          l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per  il  sistema
          bancario e gli investimenti): 
                «Art. 4 (Piccole e medie imprese  innovative).  -  1.
          Per "piccole e medie imprese innovative", di  seguito  "PMI
          innovative", si  intendono  le  PMI,  come  definite  dalla
          raccomandazione   2003/361/CE,   societa'   di    capitali,
          costituite anche in forma  cooperativa,  che  possiedono  i
          seguenti requisiti: 
                  a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni, o in  uno  degli  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo spazio economico europeo, purche'  abbiano  una  sede
          produttiva o una filiale in Italia; 
                  b)  la  certificazione   dell'ultimo   bilancio   e
          dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro dei revisori contabili; 
                  c) le loro azioni non sono quotate  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  d) l'assenza di  iscrizione  al  registro  speciale
          previsto all'articolo 25, comma  8,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                  e) almeno due dei seguenti requisiti: 
                    1)  volume  di  spesa  in  ricerca,  sviluppo   e
          innovazione in misura uguale o superiore  al  3  per  cento
          della maggiore entita' fra  costo  e  valore  totale  della
          produzione della PMI innovativa. Dal computo per  le  spese
          in ricerca, sviluppo e innovazione sono  escluse  le  spese
          per l'acquisto e per la locazione  di  beni  immobili;  nel
          computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad
          alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
          aggiunta a quanto previsto  dai  principi  contabili,  sono
          altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
          innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
          e  competitivo,  quali  sperimentazione,  prototipazione  e
          sviluppo  del  piano  industriale;  le  spese  relative  ai
          servizi di incubazione forniti  da  incubatori  certificati
          come definiti dall'articolo 25, comma 5, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;  i  costi  lordi  di
          personale interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nelle
          attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi  soci
          ed amministratori; le spese legali per la  registrazione  e
          protezione di proprieta' intellettuale, termini  e  licenze
          d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato  e
          sono descritte in nota integrativa; 
                    2) impiego  come  dipendenti  o  collaboratori  a
          qualsiasi titolo, in  percentuale  uguale  o  superiore  al
          quinto della forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di titolo  di  dottorato  di  ricerca  o  che  sta
          svolgendo un dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'
          italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e  che
          abbia svolto, da almeno  tre  anni,  attivita'  di  ricerca
          certificata presso istituti di ricerca pubblici o  privati,
          in Italia o all'estero, ovvero,  in  percentuale  uguale  o
          superiore a un terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di
          personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
                    3)  titolarita',  anche   quali   depositarie   o
          licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa
          a  una  invenzione  industriale,  biotecnologica,   a   una
          topografia di prodotto  a  semiconduttori  o  a  una  nuova
          varieta' vegetale ovvero titolarita' dei  diritti  relativi
          ad  un  programma  per  elaboratore  originario  registrato
          presso il Registro pubblico speciale per  i  programmi  per
          elaboratore,  purche'  tale  privativa   sia   direttamente
          afferente all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. 
                2.  Presso  le  Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  all'articolo
          2188 del codice civile, a  cui  le  PMI  innovative  devono
          essere iscritte; la sezione  speciale  del  registro  delle
          imprese  consente  la  condivisione,  nel  rispetto   della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni   relative,    per    le    PMI    innovative:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al  patrimonio
          netto, al sito internet, ai rapporti con gli  altri  attori
          della filiera. 
                3. L'iscrizione avviene a  seguito  di  presentazione
          della  domanda  in  formato  elettronico,   contenente   le
          seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
                  a) ragione sociale e codice fiscale; 
                  b) data e luogo di costituzione, nome  e  indirizzo
          del notaio; 
                  c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
                  d) oggetto sociale; 
                  e)   breve   descrizione   dell'attivita'   svolta,
          comprese l'attivita' e le  spese  in  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione; 
                  f) elenco dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a
          societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro
          delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
          1993,   n.   580,   e   successive    modificazioni,    con
          autocertificazione di veridicita', indicando altresi',  per
          ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per
          conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo
          il socio agisce; 
                  g) elenco delle societa' partecipate; 
                  h)  indicazione  dei  titoli  di  studio  e   delle
          esperienze professionali dei soci e del  personale  la  cui
          prestazione lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa
          delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili; 
                  i)   indicazione   dell'esistenza   di    relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
                  l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
                  m) elenco dei diritti di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale; 
                  n) numero dei dipendenti; 
                  o) sito internet. 
                4. Le informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          aggiornate entro il  30  giugno  di  ciascun  anno  e  sono
          sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 
                5. Le informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di  soggetti  terzi.  Le  PMI  innovative
          assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
          dalla home page del proprio sito Internet. 
                6. Entro 30 giorni dall'approvazione del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante  legale  delle  PMI  innovative  attesta  il
          mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal  comma
          1 del presente  articolo,  e  deposita  tale  dichiarazione
          presso l'ufficio del registro delle imprese. 
                6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
          cui   al   comma   4    nella    piattaforma    informatica
          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui  al  comma  2,  aggiornandole  o
          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza
          dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
          comma 2. 
                7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei  requisiti
          di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate  dalla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai  sensi
          dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del   codice   civile,
          permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
          delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato  il
          mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. 
                8. Le Camere di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione . 
                9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli  26,
          fatto  salvo  l'obbligo  del  pagamento  dei   diritti   di
          segreteria dovuti per adempimenti relativi alle  iscrizioni
          nel registro delle  imprese  nonche'  del  diritto  annuale
          dovuto in favore  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221;
          l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012,  si
          applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e
          dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
          destinati   a   promuovere   gli   investimenti   per    il
          finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
          19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014. 
                9-bis. 
                9-ter. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito
          delle  persone  fisiche  si  detrae  un  importo  pari   al
          cinquanta per cento della somma investita dal  contribuente
          nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'   PMI   innovative
          direttamente  ovvero  per  il  tramite  di   organismi   di
          investimento  collettivo  del   risparmio   che   investano
          prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica
          alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del
          Registro delle imprese al momento dell'investimento  ed  e'
          concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.  1407/2013  della
          Commissione europea del 18 dicembre  2013  sugli  aiuti  de
          minimis.  L'investimento  massimo   detraibile   non   puo'
          eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro
          300.000 e  deve  essere  mantenuto  per  almeno  tre  anni;
          l'eventuale  cessione,  anche  parziale,  dell'investimento
          prima del decorso di tale termine,  comporta  la  decadenza
          dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
          l'importo detratto, unitamente agli  interessi  legali.  La
          detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
          rispetto  alla  detrazione  di  cui  all'articolo  29   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino
          all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
          Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui  al
          secondo periodo, e' fruibile esclusivamente  la  detrazione
          di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n.  179  del
          2012 nei limiti del regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 
                10. Al testo unico delle disposizioni in  materia  di
          intermediazioni finanziarie di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  0a) all'articolo 1: 
                    1) al comma 5-novies, le parole: "portale per  la
          raccolta di  capitali  per  le  start-up  innovative"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "portale  per  la  raccolta  di
          capitali  per  le  start-up  innovative  e   per   le   PMI
          innovative" e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          ", delle PMI innovative e degli organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio o  altre  societa'  che  investono
          prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
          come individuati, rispettivamente, dalle lettere  e)  e  f)
          del comma  2  dell'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 gennaio  2014,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014"; 
                    2)  dopo  il  comma  5-decies  e'   inserito   il
          seguente: 
                    "5-undecies.  Per  'piccola   e   media   impresa
          innovativa' o 'PMI innovativa' si intende la  PMI  definita
          dall'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2015, n. 3"; 
                  a) alla rubrica del  capo  III-quater,  del  titolo
          III, della Parte II, dopo le parole: "start-up  innovative"
          sono inserite le seguenti: "e le PMI innovative"; 
                  b) all'articolo 50-quinquies: 
                    1)  alla  rubrica,  dopo  le  parole:   "start-up
          innovative" sono inserite le seguenti: "e PMI innovative"; 
                    2)  al  comma  1,  dopo  le   parole:   "start-up
          innovative" sono  inserite  le  seguenti:  ",  per  le  PMI
          innovative, per gli organismi  di  investimento  collettivo
          del risparmio e per le societa' di capitali  che  investono
          prevalentemente   in   start-up   innovative   e   in   PMI
          innovative"; 
                    3)  al  comma  2,  dopo  le   parole:   "start-up
          innovative" sono  inserite  le  seguenti:  ",  per  le  PMI
          innovative, per gli organismi  di  investimento  collettivo
          del risparmio e per le societa' di capitali  che  investono
          prevalentemente   in   start-up   innovative   e   in   PMI
          innovative"; 
                  c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo  le  parole:
          "start-up innovative" sono aggiunte le seguenti:  ",  dalle
          PMI innovative, dagli organismi di investimento  collettivo
          del risparmio o altre societa' di  capitali  che  investono
          prevalentemente   in   start-up   innovative   e   in   PMI
          innovative"; 
                  c-bis)  all'articolo  100-ter,  comma  2,  dopo  le
          parole: "start-up innovativa" sono inserite le seguenti: "o
          della PMI innovativa"; 
                  c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma  2  sono
          aggiunti i seguenti: 
                    "2-bis.  In  alternativa   a   quanto   stabilito
          dall'articolo 2470, secondo  comma,  del  codice  civile  e
          dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e  successive  modificazioni,  per  la
          sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione
          di  quote  rappresentative   del   capitale   di   start-up
          innovative e di  PMI  innovative  costituite  in  forma  di
          societa' a responsabilita' limitata: 
                  a) la sottoscrizione o  l'acquisto  possono  essere
          effettuati per il tramite di  intermediari  abilitati  alla
          resa di uno o piu' dei  servizi  di  investimento  previsti
          dall'articolo 1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e);  gli
          intermediari  abilitati  effettuano  la  sottoscrizione   o
          l'acquisto delle quote in nome  proprio  e  per  conto  dei
          sottoscrittori  o  degli  acquirenti  che  abbiano  aderito
          all'offerta tramite portale; 
                  b) entro i trenta giorni successivi  alla  chiusura
          dell'offerta,  gli  intermediari  abilitati  comunicano  al
          registro delle imprese la  loro  titolarita'  di  soci  per
          conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
          le condizioni di adesione  pubblicate  nel  portale  devono
          espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
          di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
          avvalersi del regime alternativo di cui al presente  comma,
          comporti il  contestuale  e  obbligatorio  conferimento  di
          mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
                    1) effettuino l'intestazione delle quote in  nome
          proprio e per conto dei sottoscrittori o degli  acquirenti,
          tenendo adeguata evidenza  dell'identita'  degli  stessi  e
          delle quote possedute; 
                    2) rilascino, a richiesta  del  sottoscrittore  o
          dell'acquirente, un attestato di  conferma  comprovante  la
          titolarita' delle quote;  tale  attestato  di  conferma  ha
          natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
          diritti   sociali,   e'   nominativamente    riferito    al
          sottoscrittore  o  all'acquirente,  non  e'   trasferibile,
          neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
          non costituisce valido strumento per il trasferimento della
          proprieta' delle quote; 
                    3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti
          che ne facciano richiesta  di  alienare  le  quote  secondo
          quanto previsto alla lettera c) del presente comma; 
                    4) accordino ai sottoscrittori e agli  acquirenti
          la facolta' di richiedere, in ogni momento,  l'intestazione
          diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; 
                  c) la successiva alienazione delle quote  da  parte
          di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi  della  lettera
          b), numero 3), avviene mediante  semplice  annotazione  del
          trasferimento nei registri  tenuti  dall'intermediario;  la
          scritturazione e il trasferimento non  comportano  costi  o
          oneri  ne'  per  l'acquirente  ne'  per   l'alienante;   la
          successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
          fini dell'esercizio dei  diritti  sociali,  sostituisce  ed
          esaurisce le formalita' di cui all'articolo  2470,  secondo
          comma, del codice civile. 
                2-ter. Il regime alternativo di  trasferimento  delle
          quote  di  cui  al  comma  2-bis  deve  essere  chiaramente
          indicato nel portale, ove  e'  altresi'  prevista  apposita
          casella o altra idonea modalita' per  esercitare  l'opzione
          ovvero  indicare  l'intenzione  di  applicare   il   regime
          ordinario di cui  all'articolo  2470,  secondo  comma,  del
          codice  civile  e  all'articolo  36,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. 
                2-quater.  Ferma  restando  ogni  altra  disposizione
          della  parte  II,  titolo  II,  capo  II,  l'esecuzione  di
          sottoscrizioni,  acquisti  e   alienazioni   di   strumenti
          finanziari  emessi  da  start-up  innovative   e   da   PMI
          innovative ovvero di  quote  rappresentative  del  capitale
          delle medesime, effettuati secondo  le  modalita'  previste
          alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
          non necessita della stipulazione di un contratto scritto  a
          norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo,  spesa
          o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
          deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
          e  chiara  evidenziazione  delle  condizioni  praticate  da
          ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in  apposita
          sezione del sito  internet  di  ciascun  intermediario.  In
          difetto, nulla e' dovuto agli intermediari. 
                2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui  la
          societa' interessata abbia cessato di essere  una  start-up
          innovativa   per   il   decorso   del   termine    previsto
          dall'articolo  25,  commi  2,  lettera   b),   e   3,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni,  gli  intermediari  provvedono  a
          intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori  e
          degli acquirenti direttamente agli  stessi.  L'intestazione
          ha luogo mediante comunicazione  dell'elenco  dei  titolari
          delle  partecipazioni  al  registro  delle  imprese  ed  e'
          soggetta  a  un  diritto  di  segreteria  unico,  a  carico
          dell'intermediario. Nel caso di opzione per  il  regime  di
          cui al comma 2-bis del  presente  articolo,  la  successiva
          registrazione  effettuata  dal   registro   delle   imprese
          sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui  all'articolo
          2470, secondo comma, del codice civile". 
                10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
          imprenditoriale e con l'obiettivo  di  garantire  una  piu'
          uniforme applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          start-up innovative e  di  incubatori  certificati,  l'atto
          costitutivo  e  le  successive  modificazioni  di  start-up
          innovative sono redatti per atto pubblico ovvero  per  atto
          sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24  e
          25 del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
          e le  successive  modificazioni  sono  redatti  secondo  un
          modello uniforme adottato con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e sono trasmessi al  competente  ufficio
          del registro delle imprese  di  cui  all'articolo  8  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
                10-ter.  Il  Ministero   dello   sviluppo   economico
          istituisce  nel  proprio  sito  internet  istituzionale  un
          portale nel quale sono indicati  tutti  i  documenti  e  le
          informazioni   necessari   per   accedere   ai   bandi   di
          finanziamento pubblici e privati  diretti  e  indiretti  in
          favore delle piccole e medie imprese innovative di  cui  al
          presente articolo e delle start-up  innovative  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  successive  modificazioni.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n.  179
          del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  "di
          diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente  in
          Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse; 
                  b) al comma 2, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia;". 
                11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso
          il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   un   portale
          informatico che raccoglie tutti  gli  interventi  normativi
          relativi al settore delle  start-up  innovative  (SUI).  Il
          portale  informatico  deve  fornire   chiare   informazioni
          rispetto  alle  modalita'   di   accesso   ai   bandi,   ai
          finanziamenti e a tutte le forme  di  sostegno  offerte  al
          settore dalle strutture governative,  indicando  anche  gli
          enti di riferimento preposti come  interlocutori  dei  vari
          utilizzatori.  Il  portale  deve  altresi'  contenere   una
          sezione dedicata ai territori, nella quale  siano  indicati
          tutti i riferimenti regionali  e  locali,  con  particolare
          attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori  e
          delle  strutture  di  sostegno  alle  start-up  stesse.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                11-ter. Al decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 25,  comma  2,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                    "b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi"; 
                  b) all'articolo 26, comma 8,  secondo  periodo,  le
          parole:  "quarto  anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "quinto anno". 
                11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
          disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a  2  milioni  di
          euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
          di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
                  a) quanto a 1 milione di euro per  l'anno  2015,  a
          13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno   2019,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
          5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
                  b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015  e  a
          3,1 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo
          parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro  per
          l'anno 2015 e a 3,1  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2016,  l'accantonamento  relativo  al   medesimo
          Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno  2015,
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
                11-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                11-sexies.  All'articolo  25  del  decreto-legge   18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  12,  lettera  e),  dopo  la  parola:
          "holding" sono inserite le seguenti: "ove non iscritte  nel
          registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
          dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni"; 
                  b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso. 
                11-septies.   All'articolo   32,   comma    7,    del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni, le parole: "entro il primo  marzo
          di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il  1°
          settembre di ogni anno". 
                11-octies. In deroga alle  vigenti  disposizioni,  le
          partecipazioni   assunte   nel   capitale   delle   imprese
          beneficiando dell'anticipazione  finanziaria  di  cui  agli
          articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
          successive modificazioni, devono essere limitate nel  tempo
          e  smobilizzate  non  appena  consentito  dal  mercato.  La
          cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in  ogni
          caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni  dalla
          data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia  una
          societa' di  gestione  del  risparmio,  entro  la  data  di
          effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
          che ha  acquisito  la  partecipazione.  Le  commissioni  di
          gestione di cui al punto 12.1 delle  disposizioni  generali
          di cui al decreto del Ministro delle  attivita'  produttive
          19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  23
          del 29  gennaio  2004,  dovute  all'investitore,  non  sono
          versate per il periodo  eccedente  i  sette  anni.  Restano
          ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
          riferimento degli interventi di cui al presente comma. 
                11-novies. Dopo il numero  7  della  lettera  a)  del
          comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge  1ºluglio  2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102, e' inserito il seguente: 
                  "7-bis.  per  le  start-up   innovative,   di   cui
          all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,  n.  221,  e  successive  modificazioni,  durante  il
          periodo di iscrizione nella sezione speciale  del  registro
          delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25,  il
          limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera
          e' aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro". 
                12. All'onere derivante dal comma 9,  valutato  in  7
          milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                12-bis. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero dello  sviluppo
          economico, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          individuati le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni
          di cui al comma 9. 
                12-ter. L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
          comma 9 del presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea; alla richiesta provvede  il  Ministero
          dello sviluppo economico.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 73,  comma  1,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
                «Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). -  1.
          I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
                2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) le societa' di armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                  b)  le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle
          societa'  in  nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali; 
                  c) le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                  d)  si  considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
                4. I redditi delle imprese familiari di cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
                  a)  che  i   familiari   partecipanti   all'impresa
          risultino nominativamente, con l'indicazione  del  rapporto
          di parentela o di affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
                  b)    che    la    dichiarazione    dei     redditi
          dell'imprenditore  rechi  l'indicazione  delle   quote   di
          partecipazione  agli  utili  spettanti   ai   familiari   e
          l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate  alla
          qualita' e quantita'  del  lavoro  effettivamente  prestato
          nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel
          periodo d'imposta; 
                  c) che ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
                5. Si intendono per familiari, ai fini delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.» 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                    d) le societa' e gli enti di ogni tipo,  compresi
          i trust, con o senza personalita' giuridica, non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
                  (Omissis).». 
              -  Il  testo  dell'articolo  108   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2  del
          citato decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21  febbraio  2003,  n.  27,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Riapertura  di  termini  in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto). - 1. (Omissis). 
                2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448, e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2021.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 15 novembre 2021;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2021.».