((Art. 14 bis 
 
             Imposta di consumo sui prodotti succedanei 
                dei prodotti da fumo per l'anno 2021 
 
  1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da
inalazione senza  combustione,  al  primo  periodo  del  comma  1-bis
dell'articolo  62-quater   del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per
cento e al dieci per cento dal 1°  gennaio  2021»  sono  inserite  le
seguenti: «fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021,». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione  di  cui
al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1-bis  dell'articolo
          62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504
          (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 62-quater  (Imposta  di  consumo  sui  prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). - 1. 
                1-bis. I prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo  in  misura  pari,  rispettivamente,  al
          quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
          fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque  per
          cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al  quindici
          per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per  cento  e
          al venti per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
          sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
          al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
          di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
          alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
          base  di  apposite   procedure   tecniche,   definite   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli,  in  ragione  del  tempo  medio  necessario,   in
          condizioni di aspirazione conformi a  quelle  adottate  per
          l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo  di
          un campione composto da almeno dieci tipologie di  prodotto
          tra quelle in commercio, di cui  sette  contenenti  diverse
          gradazioni di nicotina e tre con  contenuti  diversi  dalla
          nicotina,  mediante  tre  dispositivi  per  inalazione   di
          potenza  non  inferiore  a  10  watt.   Con   provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  indicata  la
          misura dell'imposta di consumo, determinata  ai  sensi  del
          presente comma. Entro il primo  marzo  di  ogni  anno,  con
          provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
          rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma,  la
          misura  dell'imposta  di  consumo   in   riferimento   alla
          variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.