Art. 15 
 
            Misure per lo sviluppo di canali alternativi 
                   di finanziamento delle imprese 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  l'accesso  a  canali  alternativi   di
finanziamento da parte delle imprese con  numero  di  dipendenti  non
superiore  a  499,  nell'ambito  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di
garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese
a fronte della realizzazione di  programmi  qualificati  di  sviluppo
aziendale, nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione  di  tipo
tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. 
  2. Ai  fini  dell'ammissibilita'  alla  garanzia,  l'importo  delle
obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro
2 milioni ed euro 8 milioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono  ((stabiliti))  le
modalita', i termini, i limiti e le  condizioni  per  la  concessione
della  garanzia,  le  caratteristiche  dei  programmi   di   sviluppo
finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle  operazioni
di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri  di
loro selezione e le modalita' di  coinvolgimento  nell'operazione  di
eventuali investitori istituzionali o professionali. 
  4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale  di
cui al comma 1, in fase di prima applicazione,  sono  destinati  euro
100 milioni per l'anno  2021  e  100  milioni  per  l'anno  2022.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 10.