Art. 16 
 
                    Proroga moratoria per le PMI 
 
  1. Previa comunicazione delle imprese gia' ammesse,  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  alle  misure  di  sostegno
previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, come  modificato  dal  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far  pervenire  al  soggetto
finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalita' di
cui al comma 2 del suddetto articolo  56,  e'  prorogato  il  termine
delle predette misure di  sostegno,  limitatamente  alla  sola  quota
capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.  Conseguentemente
sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini
di cui all'articolo 56, commi 6 e 8. 
  2. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere integrate le disposizioni operative del  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. 
  ((3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Le disposizioni del comma  5-bis  si  applicano  anche  per
l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano  prodotto
un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  56  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle  micro,
          piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).
          - 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia  da  COVID-19
          e' formalmente riconosciuta come evento  eccezionale  e  di
          grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo  107
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
                2. Al fine di sostenere le attivita'  imprenditoriali
          danneggiate dall'epidemia  di  COVID-19  le  Imprese,  come
          definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
          - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti  di
          banche, di intermediari finanziari  previsti  dall'articolo
          106 del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e degli  altri  soggetti  abilitati
          alla concessione di credito  in  Italia  -  delle  seguenti
          misure di sostegno finanziario: 
                  a) per le aperture di credito  a  revoca  e  per  i
          prestiti  accordati  a  fronte  di  anticipi   su   crediti
          esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se  successivi,
          a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi
          accordati, sia per la parte utilizzata sia per  quella  non
          ancora utilizzata, non possono essere revocati in  tutto  o
          in parte fino al 30 giugno 2021; 
                  b)  per  i  prestiti  non  rateali   con   scadenza
          contrattuale prima del 30  giugno  2021  i  contratti  sono
          prorogati, unitamente ai rispettivi  elementi  accessori  e
          senza alcuna  formalita',  fino  al  30  giugno  2021  alle
          medesime condizioni; 
                  c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
          rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
          agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
          scadenza prima del 30 giugno 2021 e'  sospeso  sino  al  30
          giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei  canoni
          oggetto di  sospensione  e'  dilazionato,  unitamente  agli
          elementi  accessori  e  senza  alcuna  formalita',  secondo
          modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri per entrambe le  parti;  e'  facolta'  delle  Imprese
          richiedere di  sospendere  soltanto  i  rimborsi  in  conto
          capitale. 
                3. La comunicazione prevista al comma 2 e'  corredata
          della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          di aver subito in  via  temporanea  carenze  di  liquidita'
          quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
          COVID-19. 
                4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2
          le Imprese le cui esposizioni  debitorie  non  siano,  alla
          data di pubblicazione del  presente  decreto,  classificate
          come esposizioni  creditizie  deteriorate  ai  sensi  della
          disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 
                5. Ai fini del presente articolo,  si  intendono  per
          Imprese le microimprese e le piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. 
                6. Su richiesta telematica del soggetto  finanziatore
          con  indicazione   dell'importo   massimo   garantito,   le
          operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
          2  sono  ammesse,  senza  valutazione,  alla  garanzia   di
          un'apposita sezione speciale del Fondo di cui  all'art.  2,
          comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
          La sezione speciale, con una dotazione di 1730  milioni  di
          euro, garantisce: 
                  a) per un importo pari al 33 per cento  i  maggiori
          utilizzi,  alla  data  del   30   giugno   2021,   rispetto
          all'importo  utilizzato  alla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto dei prestiti di cui al  comma  2,  lettera
          a); 
                  b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e
          gli altri finanziamenti la cui  scadenza  e'  prorogata  ai
          sensi del comma 2, lettera b); 
                  c) per un importo pari al 33 per cento  le  singole
          rate dei mutui  e  degli  altri  finanziamenti  a  rimborso
          rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro
          il 30 giugno 2021 e che siano state sospese  ai  sensi  del
          comma 2, lettera c). 
                Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
          tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni  di  cui
          al comma 2, lettere a), b)  e  c),  sono  realizzate  senza
          preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti  e
          con automatico allungamento del contratto di  provvista  in
          relazione    al    prolungamento     dell'operazione     di
          finanziamento,  alle  stesse   condizioni   del   contratto
          originario  nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti
          agevolati previa comunicazione  all'ente  incentivante  che
          entro 15 giorni puo'  provvedere  a  fornire  le  eventuali
          integrazioni alle modalita' operative. 
                7. La garanzia della sezione speciale  del  Fondo  di
          cui al comma 6 ha  natura  sussidiaria  ed  e'  concessa  a
          titolo   gratuito.   La   garanzia   copre   i    pagamenti
          contrattualmente previsti  per  interessi  e  capitale  dei
          maggiori utilizzi delle linee di credito  e  dei  prestiti,
          delle rate o dei canoni di leasing sospesi  e  degli  altri
          finanziamenti prorogati di cui al  comma  6.  Per  ciascuna
          operazione  ammessa  alla  garanzia  viene  accantonato,  a
          copertura del rischio, un importo  non  inferiore  al  6  %
          dell'importo  garantito  a  valere  sulla  dotazione  della
          sezione speciale. 
                8. L'escussione della garanzia puo' essere  richiesta
          dai soggetti  finanziatori  se  siano  state  avviate,  nei
          diciotto  mesi  successivi  al  termine  delle  misure   di
          sostegno di cui al  comma  2,  le  procedure  esecutive  in
          relazione: 1) all'inadempimento  totale  o  parziale  delle
          esposizioni di cui al comma 2, lettera a);  2)  al  mancato
          pagamento, anche parziale, delle somme dovute per  capitale
          e interessi relative ai prestiti  prorogati  ai  sensi  del
          comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento  di  una  o  piu'
          rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai  sensi  del
          comma 2, lettera c). In tal caso, i  soggetti  finanziatori
          possono  inviare  al  Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
          richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
          e agli altri finanziamenti di cui al comma 2,  lettere  a),
          b) e c) corredata da  una  stima  della  perdita  finale  a
          carico del Fondo. Per la fattispecie di  cui  al  comma  2,
          lettera c), la  garanzia  e'  attivabile,  con  i  medesimi
          presupposti di cui sopra,  nei  limiti  dell'importo  delle
          rate o dei canoni di leasing  sospesi  sino  al  30  giugno
          2021. Il Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  ad   aggiornare   i   relativi
          accantonamenti. 
                9. Il Fondo di garanzia, verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  a  liquidare  in  favore   del
          soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
          50% del minor importo tra la quota massima garantita  dalla
          Sezione speciale prevista dal comma 6 e  il  33  per  cento
          della perdita finale stimata a carico del Fondo di  cui  al
          comma 8. 
                10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia
          puo' richiedere, entro 180  giorni  dall'esaurimento  delle
          procedure esecutive, la liquidazione  del  residuo  importo
          dovuto a titolo di escussione  della  garanzia  del  Fondo.
          Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
          documentata richiesta di escussione il  Fondo  di  garanzia
          provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
          soggetti beneficiari della garanzia. 
                11. La garanzia prevista dal presente articolo  opera
          in conformita' all'autorizzazione della Commissione europea
          prevista  ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
          Funzionamento  dell'Unione   Europea.   Entro   30   giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
          essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
          all'art. 2, comma 100, lett. a), della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
                12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              - Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O. 
              - La legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. 
              -  Il  testo  dell'articolo  108   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 10. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a  partecipazione  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.    24    (Revisione     straordinaria     delle
          partecipazioni).   -   1.   Le   partecipazioni   detenute,
          direttamente  o   indirettamente,   dalle   amministrazioni
          pubbliche alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto in  societa'  non  riconducibili  ad  alcuna  delle
          categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non  soddisfano
          i requisiti di cui all'articolo 5,  commi  1  e  2,  o  che
          ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma
          2, sono  alienate  o  sono  oggetto  delle  misure  di  cui
          all'articolo 20, commi 1 e 2.  A  tal  fine,  entro  il  30
          settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica  effettua
          con provvedimento motivato  la  ricognizione  di  tutte  le
          partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, individuando  quelle  che  devono  essere
          alienate.  L'esito  della  ricognizione,  anche   in   caso
          negativo,  e'  comunicato   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo  17  del  decreto-legge  n.   90   del   2014,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla  sezione
          della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo  5,
          comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
                2. Per le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 611,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  il
          provvedimento di cui al comma 1  costituisce  aggiornamento
          del piano operativo di razionalizzazione adottato ai  sensi
          del comma 612  dello  stesso  articolo,  fermi  restando  i
          termini ivi previsti. 
                3. Il provvedimento di ricognizione e'  inviato  alla
          sezione  della  Corte  dei  conti   competente   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4, nonche'  alla  struttura  di  cui
          all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale  adempimento
          degli obblighi di cui al presente articolo. 
                4.   L'alienazione,   da    effettuare    ai    sensi
          dell'articolo 10, avviene entro un anno  dalla  conclusione
          della ricognizione di cui al comma 1. 
                5. In caso di mancata adozione dell'atto  ricognitivo
          ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti  dal
          comma 4, il socio pubblico non puo'  esercitare  i  diritti
          sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni  caso
          il potere di alienare la  partecipazione,  la  medesima  e'
          liquidata  in  denaro  in   base   ai   criteri   stabiliti
          all'articolo  2437-ter,  secondo  comma,  e   seguendo   il
          procedimento di cui  all'articolo  2437-quater  del  codice
          civile. 
                5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del  valore
          delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre  2021
          le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano  nel  caso
          in  cui  le  societa'  partecipate  abbiano   prodotto   un
          risultato medio  in  utile  nel  triennio  precedente  alla
          ricognizione. L'amministrazione  pubblica  che  detiene  le
          partecipazioni  e'  conseguentemente  autorizzata   a   non
          procedere all'alienazione. 
                5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis  si  applicano
          anche  per  l'anno  2022  nel  caso  in  cui  le   societa'
          partecipate abbiano prodotto un risultato  medio  in  utile
          nel triennio 2017-2019. 
                6. Nei casi di  cui  al  sesto  e  al  settimo  comma
          dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in  caso
          di  estinzione  della  partecipazione   in   una   societa'
          unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione. 
                7. Gli obblighi di alienazione  di  cui  al  comma  1
          valgono  anche  nel  caso  di   partecipazioni   societarie
          acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative,
          statali o regionali. 
                8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma
          1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n.
          190 del 2014. 
                9. All'esclusivo fine di favorire i processi  di  cui
          al  presente  articolo,  in  occasione  della  prima   gara
          successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della
          societa' a controllo pubblico interessata da tali processi,
          il  rapporto  di  lavoro  del  personale   gia'   impiegato
          nell'appalto  o   nella   concessione   continua   con   il
          subentrante  nell'appalto  o  nella  concessione  ai  sensi
          dell'articolo 2112 del codice civile.».