Art. 17 
 
           Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
il comma 4 e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Gli  interventi  del
Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni  ((previste))  dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  "Covid-19",  come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati  entro  il
31 dicembre 2021.». 
  2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole «possono esserlo»,  sono  inserite
le seguenti «, in alternativa all'apporto di liquidita',». 
  ((2-bis. Al comma 1097 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «sono investiti» sono inserite le seguenti: «, a
cura della societa' Poste italiane Spa,»; 
  b) le parole: «a cura di Poste Italiane Spa» sono soppresse; 
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', nel limite
del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili
ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  ovvero  in  altri
crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   4-bis   e   17
          dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1. - 4. (Omissis). 
                4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato  nelle
          forme e  alle  condizioni  previste  dal  quadro  normativo
          dell'Unione Europea  sugli  aiuti  di  Stato  adottato  per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
          definiti con il decreto di cui al comma 5, sono  effettuati
          entro il 31 dicembre 2021. 
                5. - 16. (Omissis). 
                17. Ai fini degli apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del   predetto
          limite,  l'apporto  di   liquidita'.   Detti   titoli   non
          concorrono a formare il limite delle  emissioni  nette  per
          l'anno 2020 stabilito  dalla  legge  di  bilancio  e  dalle
          successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
          dell'operazione, a fronte del controvalore  dei  titoli  di
          Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
          pagamento  commutabile  in   quietanza   di   entrata   sul
          pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata
          relativo all'accensione di prestiti. Il  medesimo  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' utilizzato per gli apporti di  liquidita'.
          Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo  265.  I  titoli  di  Stato
          eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
          esserlo, in alternativa all'apporto  di  liquidita',  negli
          anni successivi e non concorrono al limite delle  emissioni
          nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  1097  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «1. - 1096. (Omissis). 
                1097. I fondi provenienti da raccolta  effettuata  da
          Poste Italiane Spa per attivita' di  bancoposta  presso  la
          clientela  privata  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
          lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.  144,  sono
          investiti, a cura della societa'  Poste  italiane  Spa,  in
          titoli governativi dell'area euro  e,  per  una  quota  non
          superiore al 50  per  cento  dei  fondi,  in  altri  titoli
          assistiti dalla garanzia dello Stato italiano nonche',  nel
          limite del 30 per cento di tale ultima  quota,  in  crediti
          d'imposta, cedibili  ai  sensi  del  decreto-legge  del  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio  2020,  n.  77,  ovvero  in  altri  crediti
          d'imposta cedibili ai sensi della normativa . 
                (Omissis).».