Art. 17 Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato 1. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni ((previste)) dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.». 2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «possono esserlo», sono inserite le seguenti «, in alternativa all'apporto di liquidita',». ((2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «sono investiti» sono inserite le seguenti: «, a cura della societa' Poste italiane Spa,»; b) le parole: «a cura di Poste Italiane Spa» sono soppresse; c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 4-bis e 17 dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1. - 4. (Omissis). 4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021. 5. - 16. (Omissis). 17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente legge: «1. - 1096. (Omissis). 1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti, a cura della societa' Poste italiane Spa, in titoli governativi dell'area euro e, per una quota non superiore al 50 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano nonche', nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa . (Omissis).».