Art. 18 
 
            Recupero ((dell'IVA)) su crediti non riscossi 
                     nelle procedure concorsuali 
 
  1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 le parole «o per mancato pagamento in  tutto  o  in
parte a causa di  procedure  concorsuali  o  di  procedure  esecutive
individuali  rimaste  infruttuose  o  a  seguito  di  un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,  lettera  d),  del  medesimo
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»
sono soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in  caso  di  mancato
pagamento del corrispettivo, in  tutto  o  in  parte,  da  parte  del
cessionario o committente: 
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose.»; 
    c) al comma 5, e' ((aggiunto)), in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'obbligo di cui al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).»; 
    d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Nel caso  in
cui,  successivamente  agli  eventi  di  cui  al  comma   3-bis,   il
corrispettivo sia  pagato,  in  tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.»; 
    e) al comma 8, le parole «ai commi 2,  3  e  5»  sono  sostituite
dalle seguenti «ai commi 2, 3, 3-bis e 5»; 
    f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente comma:  «10-bis.  Ai
fini  del  comma  3-bis,  lettera  a),  il  debitore   si   considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi.»; 
    g) al comma 12, le parole «ai fini del comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti «ai fini del comma 3-bis, ((lettera b),))». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a),
e  comma  5,  secondo  periodo,  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle
modifiche  apportate  dal  comma  1  si  applicano   alle   procedure
concorsuali avviate ((successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto.)) 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
340  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
          - 1. Le disposizioni degli articoli 21  e  seguenti  devono
          essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
          le volte che successivamente all'emissione della fattura  o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione   o   della
          registrazione. 
                2. Se un'operazione per la  quale  sia  stata  emessa
          fattura, successivamente alla  registrazione  di  cui  agli
          articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o  se  ne
          riduce   l'ammontare   imponibile,   in   conseguenza    di
          dichiarazione   di    nullita',    annullamento,    revoca,
          risoluzione, rescissione e simili, pubblicato nel  registro
          delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni
          o sconti previsti contrattualmente, il cedente del  bene  o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai sensi dell'articolo  19  l'imposta  corrispondente  alla
          variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. 
                3. La disposizione di cui al comma 2 non puo'  essere
          applicata dopo il decorso  di  un  anno  dall'effettuazione
          dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi  indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e puo' essere applicata,  entro  lo  stesso  termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato   luogo   all'applicazione
          dell'articolo 21, comma 7. 
                3-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica
          anche in caso di mancato pagamento  del  corrispettivo,  in
          tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: 
                  a) a partire dalla  data  in  cui  quest'ultimo  e'
          assoggettato a una procedura concorsuale o dalla  data  del
          decreto che omologa  un  accordo  di  ristrutturazione  dei
          debiti di cui all'articolo 182-bis  del  Regio  Decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
          registro delle imprese  di  un  piano  attestato  ai  sensi
          dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                  b)  a  causa  di  procedure  esecutive  individuali
          rimaste infruttuose. 
                4. 
                5. Ove il  cedente  o  prestatore  si  avvalga  della
          facolta' di cui al comma 2, il cessionario  o  committente,
          che   abbia   gia'   registrato   l'operazione   ai   sensi
          dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
          a norma dell'articolo 23 o  dell'articolo  24,  nei  limiti
          della  detrazione  operata,  salvo  il  suo  diritto   alla
          restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore  a
          titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
          applica nel caso di procedure concorsuali di cui  al  comma
          3-bis, lettera a). 
                5-bis. Nel caso in cui, successivamente  agli  eventi
          di cui al comma 3-bis,  il  corrispettivo  sia  pagato,  in
          tutto o in parte, si applica  la  disposizione  di  cui  al
          comma 1. In tal caso,  il  cessionario  o  committente  che
          abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha  diritto  di
          portare in detrazione ai sensi dell'articolo  19  l'imposta
          corrispondente alla variazione in aumento. 
                6. 
                7. La correzione di errori  materiali  o  di  calcolo
          nelle registrazioni di cui agli articoli  23,  25  e  39  e
          nelle  liquidazioni  periodiche  di  cui  all'articolo  27,
          all'articolo 1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  23  marzo  1998,  n.  100,  e
          successive modificazioni, e all'articolo 7 del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          ottobre 1999, n.  542,  e  successive  modificazioni,  deve
          essere  fatta,  mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
          e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'articolo 25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
          essere corretti, nel registro di cui all'articolo  24,  gli
          errori  materiali  inerenti  alla  trascrizione   di   dati
          indicati nelle fatture o nei registri  tenuti  a  norma  di
          legge. 
                8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis  e  5  e
          quelle per errori  di  registrazione  di  cui  al  comma  7
          possono essere effettuate  dal  cedente  o  prestatore  del
          servizio e dal cessionario  o  committente  anche  mediante
          apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
          registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
          all'articolo 25. 
                9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a
          contratti a esecuzione continuata o periodica,  conseguente
          a inadempimento, la facolta' di  cui  al  comma  2  non  si
          estende a quelle cessioni e a quelle  prestazioni  per  cui
          sia  il  cedente  o  prestatore  che   il   cessionario   o
          committente abbiano correttamente  adempiuto  alle  proprie
          obbligazioni. 
                10. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          esercitata,  ricorrendo  i  presupposti  di  cui   a   tale
          disposizione, anche dai cessionari e  committenti  debitori
          dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o  dell'articolo  74
          del  presente   decreto   ovvero   dell'articolo   44   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive  modificazioni.  In  tal  caso,  si  applica  ai
          cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5. 
                10-bis. Ai fini  del  comma  3-bis,  lettera  a),  il
          debitore si considera assoggettato a procedura  concorsuale
          dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
          provvedimento   che   ordina   la    liquidazione    coatta
          amministrativa o del decreto di ammissione  alla  procedura
          di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
          procedura di  amministrazione  straordinaria  delle  grandi
          imprese in crisi. 
                11. 
                12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b) una procedura
          esecutiva   individuale   si   considera   in   ogni   caso
          infruttuosa: 
                  a)  nell'ipotesi  di  pignoramento  presso   terzi,
          quando dal verbale di pignoramento  redatto  dall'ufficiale
          giudiziario risulti che presso il terzo  pignorato  non  vi
          sono beni o crediti da pignorare; 
                  b) nell'ipotesi di  pignoramento  di  beni  mobili,
          quando dal verbale di pignoramento  redatto  dall'ufficiale
          giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
          l'impossibilita'  di  accesso  al  domicilio  del  debitore
          ovvero la sua irreperibilita'; 
                  c) nell'ipotesi in cui,  dopo  che  per  tre  volte
          l'asta  per  la  vendita  del  bene  pignorato  sia  andata
          deserta, si decida di interrompere la  procedura  esecutiva
          per eccessiva onerosita'.».