((Art. 18 bis 
 
             Disposizioni in materia di aliquota ridotta 
                  dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e fino al 31 dicembre  2021,  per  fronteggiare  gli
effetti  economici   derivanti   dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,   ai   fini   dell'applicazione    dell'aliquota    ridotta
dell'imposta sul valore aggiunto di cui  alla  tabella  A,  parte  I,
numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  negli  animali  vivi
destinati all'alimentazione umana sono  compresi  anche  gli  animali
vivi ceduti per l'attivita' venatoria. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta la tabella A, parte I e parte III allegata
          al  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633: 
                «Tabella A - Parte I  [Beni  e  servizi  soggetti  ad
          aliquota ridotta] 
 
                                    Parte I 
                          Prodotti agricoli e ittici 
 
                1)  Cavalli,  asini,  muli  e  bardotti,  vivi  (v.d.
          01.01); 
                2) animali vivi della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina,  ovina  e  caprina  (v.d.
          01.02 - 01.03 - 01.04) ; 
                3) volatili da  cortile  vivi,  volatili  da  cortile
          morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex
          02.02); 
                4)  conigli  domestici,  piccioni,  lepri,   pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana, api  e  bachi  da  seta  (v.d.  ex
          01.06); 
                5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn.
          3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche
          o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03  -  ex  02.04  -  ex
          02.06); 
                6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco o
          refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
          ex 02.05); 
                7)  pesci  freschi  (vivi  o   morti),   refrigerati,
          semplicemente salati o in salamoia,  secchi  o  affumicati,
          esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex  03.01
          - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci  e  dalla
          piscicoltura; 
                8) crostacei o molluschi, compresi i testacei  (anche
          separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
          refrigerati, secchi, salati o in  salamoia,  crostacei  non
          sgusciati semplicemente cotti in  acqua  (v.d.  ex  03.03),
          derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento; 
                9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne'
          zuccherati (v.d. 04.01); 
                10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04); 
                11) uova di volatili in guscio, fresche o  conservate
          (v.d. ex 04.05); 
                12) miele naturale (v.d. 04.06); 
                13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe  e  rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti;
          altre piante e radici vive, comprese le talee  e  le  marze
          (v.d. 06.01 - 06.02); 
                14) fiori e boccioli di fiori, recisi,  per  mazzi  o
          per ornamenti, freschi, fogliami,  foglie,  rami  ed  altre
          parti di piante, erbe, muschi e licheni, per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04); 
                15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi  i  tartufi,
          freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne  temporaneamente  la  conservazione,   ma   non
          specialmente preparati per il consumo  immediato  (v.d.  ex
          07.01 - ex 07.03); 
                15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita'  standard
          di produzione determinate con decreto del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          emanato di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze; 
                16)  legumi  da  granella,  secchi,  sgranati,  anche
          decorticati o spezzati (v.d. 07.05); 
                17) radici  di  manioca,  d'arrow-root  e  di  salep,
          topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
          alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi  o  tagliati
          in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06); 
                18)  frutta  commestibili,  fresche   o   secche,   o
          temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 -
          08.12); 
                19) scorze di agrumi e di  meloni,  fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v.d. ex 08.13); 
                20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); 
                21)  cereali  (escluso  il  riso  pilato,   brillato,
          lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 -  ex  10.06  -
          10.07); 
                22) semi e frutti oleosi, esclusi  quelli  frantumati
          (v.d. ex 12.01); 
                23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03); 
                24)  barbabietole  da  zucchero,  anche  tagliate  in
          fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04); 
                25) radici di cicoria, fresche  o  disseccate,  anche
          tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08); 
                26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 
                27) piante, parti di piante,  semi  e  frutti,  delle
          specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
          o nella  preparazione  di  insetticidi,  antiparassitari  e
          simili, freschi  o  secchi  anche  tagliati,  frantumati  o
          polverizzati (v.d. 12.07); 
                28) carrube fresche o secche; noccioli  di  frutta  e
          prodotti      vegetali       impiegati       principalmente
          nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove
          (v.d. ex 12.08); 
                29)  paglia  e  lolla  di  cereali,   gregge,   anche
          trinciate (v.d. 12.09); 
                30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
          da foraggio,  fieno,  erba  medica,  lupinella,  trifoglio,
          cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
          da foraggio (v.d. 12.10); 
                31) vimini, canne comuni, canne palustri  e  giunchi,
          greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;
          saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03); 
                32) alghe (v.d. ex 14.05); 
                33) olio d'oliva,  morchie  e  fecce  d'olio  d'oliva
          (v.d. ex 15.07 - ex 15.17); 
                34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15); 
                35)  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati   anche
          mutizzati con metodi  diversi  dalla  aggiunta  di  alcole;
          mosti di uve fresche anche mutizzati con  alcole  (v.d.  ex
          20.07 - 22.04 - ex 22.05); 
                36) vini di uve  fresche  con  esclusione  di  quelli
          liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti  piu'  del
          ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05) ; 
                37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07); 
                38) aceto di vino (v.d. ex 22.10); 
                39)  panelli,  sansa  di  olive  ed   altri   residui
          dell'estrazione dell'olio  di  oliva,  escluse  le  morchie
          (v.d. ex 23.04); 
                40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05); 
                41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
          utilizzati per la nutrizione degli  animali,  non  nominati
          ne' compresi altrove (v.d. 23.06); 
                42)  tabacchi  greggi  o  non  lavorati;  cascami  di
          tabacco (v.d. 24.01); 
                43) legna da ardere in tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine;  cascami  di  legno  compresa  la  segatura  (v.d.
          44.01); 
                44) legno rozzo anche  scortecciato  o  semplicemente
          sgrossato (v.d. 44.03); 
                45) legno semplicemente squadrato, escluso  il  legno
          tropicale (v.d. ex 44.04); 
                46) sughero naturale greggio e  cascami  di  sughero,
          sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01); 
                47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d.
          50.01); 
                48) lane in  massa  sudice  o  semplicemente  lavate;
          cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03); 
                49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex
          53.02); 
                50)  lino  greggio,  macerato,  stigliato;  stoppe  e
          cascami di lino (v.d. ex 54.01); 
                51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02); 
                52) cotone in massa; cascami di cotone non  pettinati
          ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03); 
                53)  canapa  (cannabis  sativa)  greggia,   macerata,
          stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01); 
                54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex
          57.02); 
                55) sisal greggia (v.d. ex 57.04); 
                56)  olio  essenziale  non  deterpenato   di   mentha
          piperita (v.d. ex 33.01).» 
                «Tabella A - Parte III [Beni e  servizi  soggetti  ad
          aliquota ridotta] 
 
                                   Parte III 
             Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 
 
                1) Cavalli, asini, muli e bardotti,  vivi,  destinati
          ad  essere  utilizzati  nella  preparazione   di   prodotti
          alimentari; 
                2) animali vivi della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina, ovina e  caprina  (v.  d.
          01.02, 01.03; 01.04); 
                3) carni e parti  commestibili  degli  animali  della
          specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06); 
                4) frattaglie commestibili degli animali della specie
          equina,  asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il   genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06); 
                5) volatili da  cortile  vivi;  volatili  da  cortile
          morti  commestibili,  freschi,  refrigerati,  congelati   o
          surgelati (v. d. 01.05 - ex 02.02); 
                6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al  n.
          5, fresche, refrigerate, salate o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03); 
                7)  conigli  domestici,  piccioni,  lepri,   pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana; loro carni,  parti  e  frattaglie,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate; api e bachi da  seta;  pesci  freschi  (vivi  o
          morti),  refrigerati,  congelati  o  surgelati,   destinati
          all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06  e  ex
          03.01); 
                8) carni, frattaglie e parti commestibili,  congelate
          o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri,  pernici
          e fagiani (v. d. ex 02.04); 
                9) grasso di volatili non pressato ne' fuso,  fresco,
          refrigerato,  salato  o  in  salamoia,  secco,  affumicato,
          congelato o surgelato (v. d. ex 02.05); 
                10) lardo, compreso il grasso di maiale non  pressato
          ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,  congelato  o  surgelato,
          salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05); 
                10-bis) pesci freschi (vivi  o  morti),  refrigerati,
          congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
          semplicemente salati o in  salamoia,  secchi  o  affumicati
          (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei  e  molluschi  compresi  i
          testacei (anche separati  dal  loro  guscio  o  dalla  loro
          conchiglia), freschi, refrigerati, congelati  o  surgelati,
          secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e  aragoste  e
          ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente  cotti  in
          acqua o al vapore,  esclusi  astici  e  aragoste  (v.d.  ex
          03.03); 
                11) yogurt, kephir,  latte  fresco,  latte  cagliato,
          siero di latte, latticello (o latte battuto) e  altri  tipi
          di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01); 
                12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d.
          ex 04.02); 
                13) crema di latte fresca, conservata, concentrata  o
          non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02); 
                14) uova di volatili in guscio, fresche o  conservate
          (v. d. ex 04.05); 
                15) uova di volatili e giallo di  uova,  essiccati  o
          altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati  ad  uso
          alimentare (v. d. 04.05); 
                16) miele naturale (v. d. 04.06); 
                17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
          in   pezzi,   esclusi   quelli    di    pesci,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04); 
                18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
          acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
          all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08); 
                19) prodotti di origine  animale,  non  nominati  ne'
          compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed  altri
          simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15); 
                20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe  e  rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti,
          altre piante e radici vive, comprese le talee e  le  marze,
          fiori  e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o   per
          ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed  altre  parti
          di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi (v.d. ex  06.01  -  06.02.  ex  06.03  -
          06.04); 
                20-bis) tartufi  congelati,  essiccati  o  preservati
          immersi in acqua salata, solforata o addizionata  di  altre
          sostanze   atte   ad    assicurare    temporaneamente    la
          conservazione, ma non preparati per il consumo immediato; 
                21)  ortaggi   e   piante   mangerecce   macinati   o
          polverizzati,  ma  non  altrimenti  preparati;  radici   di
          manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate  dolci
          ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di  amido  o
          di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
          palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) ; 
                22) uva da vino (v. d. ex 08.04); 
                23) scorze di agrumi e di  meloni,  fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v. d. ex 08.13); 
                24) te', mate (v.d. 09.02-09.03); 
                25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10); 
                26)  orzo  destinato  alla   semina;   avena,   grano
          saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
          destinati ad usi diversi  da  quello  zootecnico  (v.d.  ex
          10.03, ex 10.04 e ex 10.07); 
                27)  farine  di  avena  e  di  altri  cereali  minori
          destinate ad usi diversi da quello  zootecnico  (v.  d.  ex
          11.01); 
                28) semole e semolini  di  orzo,  avena  e  di  altri
          cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
          di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02); 
                29) riso, avena, altri  cereali  minori,  spezzati  o
          schiacciati, destinati ad usi diversi da quello  zootecnico
          (v.d. ex 10.06 e ex 11.02); 
                30) farine dei legumi  da  granella  secchi  compresi
          nella v. d. 07.05 o della frutta comprese  nel  capitolo  8
          della Tariffa Doganale; farine e  semolini  di  sago  e  di
          radici  e  tuberi  compresi  nella  v.  d.  07.06;  farina,
          semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05); 
                31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07); 
                32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08); 
                33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.
          d. 11.09 - ex 23.03); 
                34) semi di lino e di ricino;  altri  semi  e  frutti
          oleosi non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelli
          frantumati (v. d. ex 12.01); 
                35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
          esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02); 
                36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03); 
                37)  barbabietole  da  zucchero,  anche  tagliate  in
          fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04); 
                38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06); 
                38-bis) - 39; 
                40) radici di cicoria, fresche  o  disseccate,  anche
          tagliate,  non  torrefatte;  carrube  fresche   o   secche;
          noccioli  di   frutta   e   prodotti   vegetali   impiegati
          principalmente nell'alimentazione umana, non  nominati  ne'
          compresi altrove (v. d. ex 12.08); 
                41)  paglia  e  lolla  di  cereali,   gregge,   anche
          trinciate (v. d. 12.09); 
                42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
          da foraggio;  fieno,  erba  medica,  lupinella,  trifoglio,
          cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
          da foraggio (v. d. 12.10); 
                43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.
          d. ex 13.03); 
                44); 
                45) alghe (v. d. ex 14.05); 
                46) strutto ed altri  grassi  di  maiale  pressati  o
          fusi, grasso di oca e di altri volatili,  pressato  o  fuso
          (v. d. ex 15.01); 
                47) sevi (delle  specie  bovina,  ovina  e  caprina),
          greggi  o  fusi,  compresi  i  sevi  detti  "primo   sugo",
          destinati all'alimentazione umana  od  animale  (v.  d.  ex
          15.02); 
                48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto  e
          oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
          preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
          d. ex 15.03); 
                49) grassi ed oli di pesci  e  di  mammiferi  marini,
          anche  raffinati,  destinati  all'alimentazione  umana   od
          animale (v. d. ex 15.04); 
                50)  altri  grassi  ed  oli  animali  destinati  alla
          nutrizione degli animali;  oli  vegetali  greggi  destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d.  ex  15.06  -  ex
          15.07); 
                51) oli e grassi animali o  vegetali  parzialmente  o
          totalmente idrogenati e oli e  grassi  animali  o  vegetali
          solidificati o induriti mediante qualsiasi altro  processo,
          anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12); 
                52)  imitazioni  dello   strutto   e   altri   grassi
          alimentari preparati (v. d. ex 15.13); 
                53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15); 
                54); 
                55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie
          o di sangue (v. d. ex 16.01); 
                56) altre preparazioni  e  conserve  di  carni  o  di
          frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di  oca  o  di
          anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02); 
                57) estratti e sughi di carne ed  estratti  di  pesce
          (V. d. 16.03); 
                58) preparazioni e  conserve  di  pesci,  escluso  il
          caviale  e  i  suoi  succedanei;  crostacei   e   molluschi
          (compresi  i  testacei),  esclusi   astici,   aragoste   ed
          ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05); 
                59) zuccheri di barbabietola e di  canna  allo  stato
          solido, esclusi quelli aromatizzati  o  colorati  (v.d.  ex
          17.01); 
                60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi  quelli
          aromatizzati  o  colorati;   sciroppi   di   zuccheri   non
          aromatizzati ne'  colorati;  succedanei  del  miele,  anche
          misti con miele naturale; zuccheri e  melassi  caramellati,
          destinati all'alimentazione umana  od  animale  (v.  d.  ex
          17.02); 
                61)  melassi  destinati  all'alimentazione  umana  od
          animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.  d.  ex
          17.03); 
                62) prodotti a base di zucchero non contenenti  cacao
          (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e  simili)
          in  confezione  non  di  pregio,  quali   carta,   cartone,
          plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune  (v.  d.
          17.04); 
                63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05); 
                64)  cioccolato  ed  altre  preparazioni   alimentari
          contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali  carta,
          cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
          (v.d. ex 18.06); 
                65)   estratti    di    malto;    preparazioni    per
          l'alimentazione dei  fanciulli,  per  usi  dietetici  o  di
          cucina,  a  base  di  farine,  semolini,  amidi,  fecole  o
          estratti di malto, anche addizionate  di  cacao  in  misura
          inferiore al 50 per cento in peso (v. d. 19.02); 
                66) tapioca, compresa quella di fecola di patate  (v.
          d. 19.04); 
                67)  prodotti  a  base  di  cereali;   ottenuti   per
          soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes''  e
          simili (v.d. 19.05); 
                68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria
          e  della  biscotteria,  anche  addizionati  di   cacao   in
          qualsiasi proporzione (v. d. 19.08); 
                69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati  o
          conservati nell'aceto o nell'acido  acetico,  con  o  senza
          sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01); 
                70)  ortaggi  e   piante   mangerecce   preparati   o
          conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02); 
                71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d.
          20.03); 
                72) frutta, scorze  di  frutta,  piante  e  parti  di
          piante,  cotte  negli  zuccheri  o  candite   (sgocciolate,
          diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04); 
                73) puree e paste di  frutta,  gelatine,  marmellate,
          ottenute mediante cottura, anche con aggiunta  di  zuccheri
          (v. d. 20.05); 
                74) frutta altrimenti preparate o  conservate,  anche
          con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06); 
                75); 
                76) cicoria torrefatta e altri succedanei  torrefatti
          del caffe' e loro estratti; estratti o essenze  di  caffe',
          di te', di mate e di  camomilla;  preparazioni  a  base  di
          questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03); 
                77) farina  di  senape  e  senape  preparate  (v.  d.
          21.03); 
                78)  salse;  condimenti  composti;  preparazioni  per
          zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi,  preparati;
          preparazioni  alimentari   composte   omogeneizzate   (v.d.
          21.04-21.05); 
                79)  lieviti  naturali,   vivi   o   morti,   lieviti
          artificiali preparati (v. d. 21.06); 
                80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
          altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di  qualsiasi
          natura; 
                81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01); 
                82) birra (v. d. 22.03); 
                83) - 84); 
                85) aceto di vino; aceti commestibili non di  vino  e
          loro succedanei (v. d. 22.10); 
                86) farine e polveri di carne  e  di  frattaglie,  di
          pesci,   di   crostacei,   di   molluschi,    non    adatte
          all'alimentazione umana  e  destinate  esclusivamente  alla
          nutrizione    degli     animali;     ciccioli     destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01); 
                87)  polpe  di  barbabietole,  cascami  di  canne  da
          zucchero esaurite  ed  altri  cascami  della  fabbricazione
          dello zucchero; avanzi della fabbricazione  della  birra  e
          della   distillazione   degli    alcoli;    avanzi    della
          fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui  simili
          (v. d. ex 23.03); 
                88)  panelli,  sansa  di  olive  ed   altri   residui
          dell'estrazione dell'olio di  oliva,  escluse  le  morchie;
          panelli ed altri  residui  della  disoleazione  di  semi  e
          frutti oleosi (v. d. 23.04); 
                89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05); 
                90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
          utilizzati per la nutrizione degli  animali,  non  nominati
          ne' compresi altrove (v. d. 23.06); 
                91)   foraggi   melassati   o    zuccherati;    altre
          preparazioni    del    genere    di    quelle    utilizzate
          nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti  per
          cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex
          23.07); 
                92)  tabacchi  greggi  o  non  lavorati;  cascami  di
          tabacco (v. d. 24.01); 
                93) lecitine  destinate  all'alimentazione  umana  od
          animale (v. d. ex 29.24); 
                94) - 97); 
                98) legna da ardere in tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi  i
          pellet (v. d. 44.01); 
                99) - 102); 
                103) energia elettrica  per  uso  domestico;  energia
          elettrica e gas per uso di imprese estrattive,  agricole  e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e simili; energia  elettrica  per  il  funzionamento  degli
          impianti irrigui, di sollevamento e di scolo  delle  acque,
          utilizzati dai  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione;
          energia elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di  cui
          all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi  liquefatti,
          destinati ad essere immessi  direttamente  nelle  tubazioni
          delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
          erogati, ovvero destinati ad imprese che li  impiegano  per
          la produzione di energia elettrica; 
                104)  oli  minerali  greggi,  oli   combustibili   ed
          estratti aromatici impiegati per generare,  direttamente  o
          indirettamente,  energia  elettrica,  purche'  la   potenza
          installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali  greggi,
          oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
          fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
          lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
          45 per cento  in  peso  di  prodotti  petrolici,  da  usare
          direttamente come combustibili nelle caldaie e  nei  forni;
          oli combustibili impiegati per produrre direttamente  forza
          motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
          agricolo-industriali, laboratori, cantieri di  costruzione;
          oli combustibili diversi da quelli speciali destinati  alla
          trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
          distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
          distillazione primaria  del  petrolio  naturale  greggio  o
          dalle lavorazioni degli stabilimenti  che  trasformano  gli
          oli minerali in prodotti chimici di natura diversa,  aventi
          punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
          nei quali il distillato a 225°C sia  inferiore  al  95  per
          cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90  per  cento  in
          volume, destinati alla trasformazione in gas  da  immettere
          nelle reti cittadine di distribuzione; 
                105); 
                106) prodotti petroliferi per uso agricolo e  per  la
          pesca in acque interne; 
                107) - 109); 
                110) prodotti fitosanitari; 
                111)  seme  per  la  fecondazione   artificiale   del
          bestiame; 
                112)  principi  attivi   per   la   preparazione   ed
          integratori per mangimi; 
                113)    prodotti    di     origine     minerale     e
          chimico-industriale ed additivi  per  la  nutrizione  degli
          animali; 
                114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
          compresi i prodotti omeopatici; sostanze  farmaceutiche  ed
          articoli  di  medicazione  di  cui   le   farmacie   devono
          obbligatoriamente  essere  dotate  secondo  la   farmacopea
          ufficiale; 
                115) - 118); 
                119)  contratti  di  scrittura   connessi   con   gli
          spettacoli di cui  al  numero  123),  nonche'  le  relative
          prestazioni, rese da intermediari; 
                120) prestazioni rese  ai  clienti  alloggiati  nelle
          strutture ricettive di cui all'articolo 6  della  legge  17
          maggio 1983, n. 217,  e  successive  modificazioni  nonche'
          prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a  persone
          ricoverate in istituti sanitari; 
                121)  somministrazioni   di   alimenti   e   bevande,
          effettuate   anche   mediante   distributori    automatici;
          prestazioni di servizi dipendenti da contratti  di  appalto
          aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di  alimenti
          e bevande; 
                122)  prestazioni   di   servizi   e   forniture   di
          apparecchiature e  materiali  relativi  alla  fornitura  di
          energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
          di teleriscaldamento o nell'ambito del  contratto  servizio
          energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
          all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  e
          successive modificazioni;  sono  incluse  le  forniture  di
          energia prodotta da fonti  rinnovabili  o  da  impianti  di
          cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
          da  altre  fonti,  sotto  qualsiasi   forma,   si   applica
          l'aliquota ordinaria; 
                123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo,  compresi
          opere  liriche,   balletto,   prosa,   operetta,   commedia
          musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
          e in costume, ovunque tenuti; 
                123-bis) - 124); 
                125)  prestazioni  di   servizi   mediante   macchine
          agricole o aeromobili rese a  imprese  agricole  singole  o
          associate; 
                126); 
                127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
          cui alla  legge  23  giugno  1927,  n.  1110,  e  al  regio
          decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  convertito  nella
          legge 5 gennaio 1939, n. 8; 
                127-bis) somministrazione di  gas  metano  usato  per
          combustione per usi civili limitatamente a 480  metri  cubi
          annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione,  di
          gas di petrolio liquefatti per  usi  domestici  di  cottura
          cibi e per  produzione  di  acqua  calda,  gas  di  petroli
          liquefatti contenuti  o  destinati  ad  essere  immessi  in
          bombole  da  10  a  20   kg   in   qualsiasi   fase   della
          commercializzazione; 
                127-ter); 
                127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
          teleriscaldamento realizzate in conformita' alla  normativa
          in materia di risparmio energetico; 
                127-quinquies) opere  di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria elencate nell'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865; linee di trasporto  metropolitane  tramviarie
          ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti  di
          produzione e reti  di  distribuzione  calore-energia  e  di
          energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica  ed  eolica;
          impianti di depurazione destinati  ad  essere  collegati  a
          reti fognarie anche intercomunali e ai relativi  collettori
          di adduzione; edifici di cui  all'art.  1  della  legge  19
          luglio 1961,  n.  659,  assimilati  ai  fabbricati  di  cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e  successive
          modificazioni; 
                127-sexies)   beni,   escluse   materie    prime    e
          semilavorate, forniti per  la  costruzione  delle  opere  e
          degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 
                127-septies) prestazioni  di  servizi  dipendenti  da
          contratti di appalto relativi alla costruzione delle  opere
          e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 
                127-octies); 
                127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
          rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di  cui  alla
          tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle  esenti  a
          norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 
                127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
          francobolli; 
                127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo
          i criteri  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'
          o in godimento  a  soci  da  cooperative  edilizie  e  loro
          consorzi,  ancorche'   non   ultimate,   purche'   permanga
          l'originaria  destinazione,  qualora   non   ricorrano   le
          condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda  della
          presente tabella;  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,
          diversi dalle predette case di abitazione, di cui  all'art.
          13  della  legge  2  luglio  1949,  n.  408  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ancorche'  non  ultimati,
          purche'  permanga  l'originaria  destinazione,  ceduti   da
          imprese costruttrici; 
                127-duodecies)  prestazioni  di  servizi  aventi   ad
          oggetto la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione
          straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,  lettera
          b), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  agli  edifici  di
          edilizia residenziale pubblica; 
                127-terdecies)  beni,  escluse  le  materie  prime  e
          semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
          di recupero di cui all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,
          n. 457, esclusi quelli di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          primo comma, dello stesso articolo; 
                127-quaterdecies) prestazioni di  servizi  dipendenti
          da contratti di appalto relativi alla costruzione  di  case
          di  abitazione  di  cui  al   n.   127-undecies)   e   alla
          realizzazione degli interventi di recupero di cui  all'art.
          31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
          alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 
                127-quinquiesdecies)   fabbricati   o   porzioni   di
          fabbricati sui quali  sono  stati  eseguiti  interventi  di
          recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)  del  primo
          comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
          effettuato gli interventi; 
                127-sexiesdecies)    prestazioni     di     gestione,
          stoccaggio, e deposito temporaneo,  previste  dall'articolo
          6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo
          7, comma 2, e di rifiuti speciali di  cui  all'articolo  7,
          comma  3,  lettera  g),  del  medesimo   decreto,   nonche'
          prestazioni  di  gestione  di  impianti  di   fognatura   e
          depurazione; 
                127-septiesdecies) oggetti d'arte,  di  antiquariato,
          da  collezione,  importati;  oggetti  d'arte  di  cui  alla
          lettera a)  della  tabella  allegata  al  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori,  dai  loro
          eredi o legatari; 
                127-duodevicies) locazioni  di  fabbricati  abitativi
          effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o  dalle
          imprese  che  vi  hanno  eseguito  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed  f),  del  Testo
          Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
          abitativi destinati ad alloggi sociali  come  definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008; 
                127-undevicies).». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.