Art. 19 
 
               Proroga degli incentivi per la cessione 
                  di crediti e ACE innovativa 2021 
 
  1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «31  dicembre  2020»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «2 miliardi di euro» sono  aggiunte
le seguenti parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021». 
  2. Nel periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2020, per la variazione  in  aumento  del  capitale  proprio
rispetto a quello  esistente  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta
precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b)  del  comma
287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari  al
15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al
31 dicembre 2020, gli incrementi  del  capitale  proprio  rilevano  a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del  presente
comma la variazione in aumento del capitale  proprio  rileva  per  un
ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo
del patrimonio netto risultante dal bilancio. 
  3. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre  2020,  la  deduzione  del  rendimento  nozionale   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di  cui  al  comma  2
corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo
comma 2, puo' essere alternativamente fruita  tramite  riconoscimento
di un  credito  d'imposta  da  calcolarsi  applicando  al  rendimento
nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  vigore  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito  d'imposta
puo'  essere  utilizzato,  previa  comunicazione  all'Agenzia   delle
entrate da effettuarsi ai sensi del comma  7,  secondo  le  modalita'
stabilite al comma 6, dal giorno successivo  a  quello  dell'avvenuto
versamento del conferimento in denaro o dal  giorno  successivo  alla
rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo
alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto  o  in  parte,  a
riserva l'utile di esercizio. 
  4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza  tra
la variazione in aumento del capitale  proprio  riferita  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita  al  periodo
d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui  quali  si
e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3,  il  credito
d'imposta e' restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora
nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti  inferiore
rispetto a quella del periodo precedente,  il  credito  d'imposta  e'
restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel  secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la
variazione  in  aumento  del  capitale  proprio  risulti  ((inferiore
rispetto a quella del periodo in corso))  al  31  dicembre  2021,  il
credito d'imposta e' restituito in proporzione alla differenza tra la
variazione in  aumento  del  capitale  proprio  riferita  al  secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2021
rispetto a quella riferita  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito  d'imposta  restituito
nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione  della
variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto
del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. 
  5. Nel caso  di  mancata  applicazione  del  comma  3,  qualora  la
variazione in aumento del  capitale  proprio  del  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre  2021  risulti  inferiore
rispetto a quella  esistente  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta
precedente, il  reddito  complessivo  ((ai  fini))  dell'imposta  sui
redditi e' aumentato di un ammontare  pari  al  15  per  cento  della
differenza  tra  la  variazione  in  aumento  del  capitale   proprio
esistente alla chiusura del periodo  d'imposta  precedente  e  quella
esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso.  Qualora  nel
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2021  la  variazione  in  aumento  del   capitale   proprio   risulti
((inferiore rispetto a quella del periodo in corso)) al  31  dicembre
2021, il reddito complessivo ((ai fini)) dell'imposta sui redditi  e'
aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della  differenza  tra
la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura
del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente
alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale
aumento del reddito complessivo ((ai fini)) dell'imposta sui  redditi
effettuato  nel  periodo  d'imposta   precedente.   Ai   fini   della
determinazione  della  variazione  in  aumento  di  cui  ai   periodi
precedenti non  si  tiene  conto  del  limite  del  patrimonio  netto
risultante dal bilancio. 
  6. Il credito d'imposta di cui al comma  3  non  e'  produttivo  di
interessi. Puo'  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241,  oppure  puo'  essere  chiesto  a  rimborso.  In
alternativa, il credito d'imposta puo' essere ceduto, con facolta' di
successiva cessione del credito ad altri soggetti,  ed  e'  usufruito
dal cessionario con le stesse  modalita'  previste  per  il  soggetto
cedente.  I  soggetti  cessionari  rispondono  solo  per  l'eventuale
utilizzo del  credito  d'imposta  in  modo  irregolare  o  in  misura
maggiore rispetto al credito  ricevuto.  Il  credito  d'imposta  deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi,  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di  cui
al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  ((definiti))  le
modalita',  i  termini  di  presentazione  e   il   contenuto   della
comunicazione nonche' le modalita'  attuative  per  la  cessione  del
credito. 
  8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n.  178
le parole «e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo
competente per legge, tra il ((1° gennaio)) e il 31  dicembre  2021,»
sono sostituite dalle seguenti: «((qualora il  progetto))  sia  stato
approvato  dall'organo  amministrativo  competente   delle   societa'
partecipanti, in caso di fusioni  e  scissioni,  o  l'operazione  sia
stata  deliberata   dall'organo   amministrativo   competente   della
conferente, in caso di conferimenti, tra il ((1° gennaio)) 2021 e  il
31 dicembre 2021,». 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati  in  2.881,2
milioni di euro per l'anno 2021, 5,28  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02  milioni  di  euro
per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025,  1,13  milioni
di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno  2027,  0,43
milioni di euro per l'anno 2028, 0,40  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per
l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e ((0,25 milioni di
euro per l'anno 2033)), si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   44-bis   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni  di  crisi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 44-bis (Cessione di crediti). - 1. Qualora  una
          societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre  2021,
          crediti  pecuniari  vantati  nei  confronti   di   debitori
          inadempienti a norma  del  comma  5,  puo'  trasformare  in
          credito  d'imposta  le  attivita'  per  imposte  anticipate
          riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora
          computate in diminuzione del reddito  imponibile  ai  sensi
          dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, alla data  della  cessione;  importo
          del rendimento nozionale eccedente il  reddito  complessivo
          netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n.  214,  non  ancora  dedotto  ne'
          trasformato in credito d'imposta alla data della  cessione.
          Ai fini della determinazione delle perdite fiscali  non  si
          applicano i limiti di cui al secondo periodo  del  comma  1
          dell'articolo 84 del predetto testo unico.  Ai  fini  della
          trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al
          presente comma possono essere considerati per un  ammontare
          massimo non  eccedente  il  20%  del  valore  nominale  dei
          crediti ceduti. Ai fini del presente  articolo,  i  crediti
          ceduti possono essere considerati per  un  valore  nominale
          massimo pari a 2 miliardi di euro per ciascuno  degli  anni
          2020 e 2021, determinato tenendo conto di tutte le cessioni
          effettuate entro il 31 dicembre  2021  dalle  societa'  tra
          loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo
          2359 del codice civile e dalle societa' controllate,  anche
          indirettamente, dallo stesso soggetto. In caso  di  crediti
          acquistati  da  societa'  con  le  quali  non  sussiste  un
          rapporto di  controllo  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice  civile  o   che   non   sono   controllate,   anche
          indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore  nominale
          si intende il valore di acquisto del credito. Le  attivita'
          per  imposte  anticipate  riferibili  ai  componenti  sopra
          indicati possono essere trasformate  in  credito  d'imposta
          anche se non iscritte in  bilancio.  La  trasformazione  in
          credito d'imposta avviene alla data di efficacia  giuridica
          della cessione dei  crediti.  A  decorrere  dalla  data  di
          efficacia giuridica della  cessione  dei  crediti,  per  il
          cedente: 
                  a) non sono computabili in diminuzione dei  redditi
          imponibili le perdite di  cui  all'articolo  84  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  relative  alle  attivita'
          per  imposte  anticipate  complessivamente  trasformate  in
          credito d'imposta ai sensi del presente articolo; 
                  b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito
          d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
          reddito complessivo di cui all'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          relative   alle   attivita'    per    imposte    anticipate
          complessivamente trasformate in credito d'imposta ai  sensi
          del presente articolo. 
                1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo
          di cui all'articolo 117 del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che  cede
          i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente,  se
          esistenti, le  eccedenze  del  rendimento  nozionale  della
          societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative
          agli esercizi  anteriori  all'inizio  della  tassazione  di
          gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente  riportate
          a nuovo dal soggetto controllante  ai  sensi  dell'articolo
          118  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  A
          decorrere dalla data di efficacia giuridica della  cessione
          dei  crediti,  per  il  soggetto  controllante   non   sono
          computabili  in  diminuzione  dei  redditi  imponibili   le
          perdite di cui  all'articolo  118  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   relative   alle
          attivita'   per   imposte    anticipate    complessivamente
          trasformate in credito  d'imposta  ai  sensi  del  presente
          articolo. 
                1-ter. In caso di opzione per la trasparenza  fiscale
          di cui all'articolo 115 del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui
          al  comma  1  e'  effettuata  dalla  societa'  partecipata,
          rilevano prioritariamente, se esistenti, le  eccedenze  del
          rendimento nozionale e le  perdite  fiscali  relative  agli
          esercizi  anteriori  all'inizio  della  trasparenza   della
          societa' partecipata congiuntamente a quelle non attribuite
          ai soci ai sensi del citato  articolo  115,  comma  3,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e,  a  seguire,  le
          perdite fiscali  attribuite  ai  soci  partecipanti  e  non
          ancora computate in diminuzione dei  loro  redditi,  avendo
          riguardo  al  valore  dei  crediti  ceduti  dalla  societa'
          trasparente  nella  medesima  proporzione  di  attribuzione
          delle  perdite.  A  decorrere  dalla  data   di   efficacia
          giuridica  della  cessione  dei   crediti,   per   i   soci
          partecipanti  non  sono  computabili  in  diminuzione   dei
          redditi imponibili le perdite di cui  all'articolo  84  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          relative   alle   attivita'    per    imposte    anticipate
          complessivamente trasformate in credito d'imposta ai  sensi
          del presente articolo e non sono  deducibili  ne'  fruibili
          tramite  credito  d'imposta  le  eccedenze  del  rendimento
          nozionale  rispetto   al   reddito   complessivo   di   cui
          all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per  imposte
          anticipate   complessivamente   trasformate   in    credito
          d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di  cui
          al comma  3  del  presente  articolo  e'  esercitata  dalla
          societa' partecipata, nonche'  dai  soci,  qualora  abbiano
          trasformato attivita' per  imposte  anticipate  in  crediti
          d'imposta ai sensi del presente articolo. 
                1-quater. In caso di cessione dei crediti di  cui  al
          comma 1 effettuata da  societa'  di  persone,  rilevano  le
          perdite fiscali e le  eccedenze  del  rendimento  nozionale
          attribuite ai soci e non ancora  computate  in  diminuzione
          dei loro redditi, avendo riguardo  al  valore  dei  crediti
          ceduti  dalla  societa'  nella  medesima   proporzione   di
          attribuzione di cui all'articolo 5 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data
          di efficacia giuridica della cessione dei  crediti,  per  i
          soci partecipanti non sono computabili in  diminuzione  dei
          redditi imponibili le perdite di  cui  all'articolo  8  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          relative   alle   attivita'    per    imposte    anticipate
          complessivamente trasformate in credito d'imposta ai  sensi
          del presente articolo e non sono  deducibili  ne'  fruibili
          tramite  credito  d'imposta  le  eccedenze  del  rendimento
          nozionale  rispetto   al   reddito   complessivo   di   cui
          all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per  imposte
          anticipate   complessivamente   trasformate   in    credito
          d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di  cui
          al comma 3 del presente articolo e' esercitata dai soci che
          abbiano trasformato attivita'  per  imposte  anticipate  in
          crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 
                2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione
          non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di
          efficacia giuridica  della  cessione  essi  possono  essere
          utilizzati, senza limiti di importo,  in  compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 43-bis o  dall'articolo  43-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti
          d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi  e
          non concorrono alla formazione del reddito di  impresa  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive. 
                3. La  trasformazione  delle  attivita'  per  imposte
          anticipate   in   crediti   d'imposta    e'    condizionata
          all'esercizio,   da   parte   della    societa'    cedente,
          dell'opzione  di  cui  all'articolo  11,   comma   1,   del
          decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  2016,   n.   119.
          L'opzione, se non gia' esercitata, deve  essere  esercitata
          tramite  la  comunicazione  di   cui   al   punto   1   del
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  del
          22 luglio 2016 entro la chiusura  dell'esercizio  in  corso
          alla data in  cui  ha  effetto  la  cessione  dei  crediti;
          l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio  successivo
          a  quello  in  cui  ha  effetto  la   cessione.   Ai   fini
          dell'applicazione del citato articolo 11 del  decreto-legge
          n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte
          anticipate sono comprese anche  le  attivita'  per  imposte
          anticipate trasformate in crediti d'imposta  ai  sensi  del
          presente articolo. 
                4. Il presente articolo non si applica a societa' per
          le quali sia stato accertato lo  stato  di  dissesto  o  il
          rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero  lo  stato  di
          insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
          del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di  cui
          al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
                5. Per gli  effetti  del  presente  articolo,  si  ha
          inadempimento quando il mancato pagamento  si  protrae  per
          oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. 
                6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle cessioni di crediti tra  societa'  che  sono
          tra  loro  legate  da  rapporti  di  controllo   ai   sensi
          dell'articolo  2359  del  codice  civile  e  alle  societa'
          controllate, anche indirettamente, dallo  stesso  soggetto.
          Le  disposizioni  del  presente  articolo  possono   essere
          applicate una sola volta con riferimento alla cessione  dei
          medesimi crediti.». 
              - Si riporta il testo del  comma  287  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                «1. - 286. (Omissis). 
                287. A decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 2018: 
                  a) sono abrogati i commi da 1 a 8  dell'articolo  2
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58,  e  il
          comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
          145; 
                  b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          1 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          ai commi da 549  a  552  dell'articolo  1  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota  percentuale  per  il
          calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
          fissata all'1,3 per cento. 
                (Omissis).». 
              - L'articolo 1 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), abrogato
          dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recava:  «Aiuto  alla
          crescita economica (Ace)». 
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 77 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
                «Art.  11   (Determinazione   dell'imposta).   -   1.
          L'imposta  lorda  e'  determinata  applicando  al   reddito
          complessivo,  al  netto  degli  oneri  deducibili  indicati
          nell'articolo 10, le seguenti  aliquote  per  scaglioni  di
          reddito: 
                  a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
                  b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,  27  per
          cento; 
                  c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,  38  per
          cento; 
                  d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro,  41  per
          cento; 
                  e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 
                2.  Se  alla  formazione  del   reddito   complessivo
          concorrono soltanto redditi di  pensione  non  superiori  a
          7.500 euro, goduti per l'intero anno,  redditi  di  terreni
          per un importo non superiore a 185,92  euro  e  il  reddito
          dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  e
          delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 
                2-bis. Se alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
          di importo complessivo non superiore a 500 euro,  l'imposta
          non e' dovuta. 
                3.   L'imposta   netta   e'   determinata    operando
          sull'imposta  lorda,  fino   alla   concorrenza   del   suo
          ammontare, le detrazioni previste negli  articoli  12,  13,
          15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge. 
                4.  Dall'imposta  netta  si  detrae  l'ammontare  dei
          crediti  d'imposta  spettanti  al  contribuente   a   norma
          dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta  e'
          superiore a quello dell'imposta netta  il  contribuente  ha
          diritto,  a  sua  scelta,  di  computare   l'eccedenza   in
          diminuzione  dell'imposta  relativa  al  periodo  d'imposta
          successivo  o  di  chiederne  il  rimborso   in   sede   di
          dichiarazione dei redditi.» 
                «Art. 77 (Aliquota dell'imposta). - 1.  L'imposta  e'
          commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
          24 per cento.». 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 1. 
              - Il testo del comma 5 dell'articolo  109  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del  comma  233  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2020,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 232. (Omissis). 
                233. In caso di operazioni di aggregazione  aziendale
          realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento  di
          azienda qualora il progetto sia stato approvato dall'organo
          amministrativo competente delle societa'  partecipanti,  in
          caso di fusioni  e  scissioni,  o  l'operazione  sia  stata
          deliberata  dall'organo  amministrativo  competente   della
          conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021
          e il 31 dicembre 2021, e' consentita,  rispettivamente,  al
          soggetto  risultante  dalla  fusione  o  incorporante,   al
          beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito
          d'imposta, con le modalita' di  cui  al  comma  234,  delle
          attivita'  per  imposte  anticipate  riferite  ai  seguenti
          componenti:  perdite  fiscali  maturate  fino  al   periodo
          d'imposta  precedente  a  quello  in  corso  alla  data  di
          efficacia giuridica dell'operazione e non ancora  computate
          in   diminuzione   del   reddito   imponibile   ai    sensi
          dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  alla  medesima  data;  importo  del
          rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto
          di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato  fino  al  periodo
          d'imposta  precedente  a  quello  in  corso  alla  data  di
          efficacia giuridica dell'operazione e  non  ancora  dedotto
          ne' trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le
          attivita' per imposte anticipate riferibili  ai  componenti
          sopra  indicati  possono  essere  trasformate  in   credito
          d'imposta anche se non iscritte in bilancio. 
                (Omissis).».