((Art. 19 bis 
 
           Proroga degli incentivi per le societa' benefit 
 
  1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Tra i costi di costituzione  o  trasformazione  di  cui  al
comma 1 sono compresi quelli notarili e di  iscrizione  nel  registro
delle imprese nonche' le spese inerenti all'assistenza  professionale
e  alla  consulenza   sostenute   e   direttamente   destinate   alla
costituzione o alla trasformazione  in  societa'  benefit.  L'importo
massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e' fissato
in 10.000 euro per ciascun contribuente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38-ter  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 38-ter (Promozione del sistema  delle  societa'
          benefit). - 1. Per sostenere il rafforzamento,  nell'intero
          territorio nazionale, del sistema delle  societa'  benefit,
          di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo  sotto
          forma di credito d'imposta nella misura del  50  per  cento
          dei costi di  costituzione  o  trasformazione  in  societa'
          benefit, sostenuti a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  al
          31 dicembre 2021. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino
          all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di  euro,
          che costituisce limite di spesa. 
                2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel  rispetto
          delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo,  e   al
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   "de   minimis"   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura. Il credito  d'imposta  e'  utilizzabile,
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  per  l'anno
          2021. 
                2-bis. Tra i costi di costituzione  o  trasformazione
          di cui al comma  1  sono  compresi  quelli  notarili  e  di
          iscrizione nel registro  delle  imprese  nonche'  le  spese
          inerenti all'assistenza  professionale  e  alla  consulenza
          sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla
          trasformazione  in  societa'  benefit.  L'importo   massimo
          utilizzabile in compensazione  ai  sensi  del  comma  2  e'
          fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente. 
                3. Per  la  promozione  delle  societa'  benefit  nel
          territorio  nazionale,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dello sviluppo economico e'  istituito  un  fondo
          con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono definiti le
          modalita' e i criteri di attuazione del presente  articolo,
          anche al fine del rispetto del limite di spesa  di  cui  al
          comma 1. 
                4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per
          l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
          comma 5, del presente decreto. 
                4-bis. Le risorse  destinate  al  riconoscimento  del
          credito d'imposta di cui al presente articolo sono  versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  e  sono  trasferite
          nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle  entrate
          -  fondi  di  bilancio'  per  le   necessarie   regolazioni
          contabili.».