Art. 20 
 
           Modifiche alla disciplina del credito d'imposta 
                     per beni strumentali nuovi 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 1059, e' aggiunto il seguente: 
  «1059-bis. Per  gli  investimenti  in  beni  strumentali  materiali
diversi da quelli indicati nell'allegato  A  annesso  alla  legge  11
dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020  e
fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del
comma 1054 ai soggetti  con  un  volume  di  ricavi  o  compensi  non
((inferiore)) a 5 milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in
un'unica quota annuale.». 
  2. All'articolo 1, comma 1065, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: «a  3.976,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a
3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di  euro
per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«, a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni  di
euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno  2023,  a
2.063,97 milioni». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in  1.304,80
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  1065  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2020,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 1064. (Omissis). 
                1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051  a  1064
          del presente articolo, ad esclusione della  quota  pari,  a
          5.280,90 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a  3.012,95
          milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro
          per l'anno 2023, a 2.063,97  milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025  e  a  21,79
          milioni di euro per l'anno 2026, si provvede con le risorse
          del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalita' di cui
          al comma 1040. 
                (Omissis).».