Art. 21 
 
Fondo di liquidita' per il pagamento  dei  debiti  commerciali  degli
                          enti territoriali 
 
  1. La  dotazione  del  «Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed   esigibili»,   di   cui
all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno  2021.  L'incremento
e'  attribuito  alla  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'   per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e
delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 1.000 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  2. Al fine di garantire l'immediata operativita' del Fondo  di  cui
al comma 1, entro 10  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con
la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  un  addendum  alla  convenzione
sottoscritta,   ai   sensi   dell'articolo   115,   comma   2,    del
((decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,))  e  trasferisce  l'importo
attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili  degli  enti  locali  e  delle
regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari»  al  corrispondente  conto  corrente  istituito  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del  medesimo  articolo  115
del decreto-legge n. 34 del  2020.  Per  le  finalita'  di  cui  alla
predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'  autorizzata
a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul  conto  corrente
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.  Nell'addendum  alla
convenzione sono definiti,  tra  l'altro,  criteri  e  modalita'  per
l'accesso da parte degli enti  locali  e  delle  regioni  e  province
autonome alle risorse  della  Sezione,  secondo  un  contratto  tipo,
approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e  pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' di
gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla
convenzione  e'  pubblicato   sui   siti   internet   del   Ministero
((dell'economia e delle finanze)) e della Cassa depositi  e  prestiti
S.p.A. 
  3. Gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano che in caso di carenza  di  liquidita',  anche  a
seguito del protrarsi della  situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  non
possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni  per  prestazioni  professionali,
possono  chiedere,  con  deliberazione  della  Giunta,  nel   periodo
intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7  luglio  2021  alla  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare
ai predetti pagamenti, secondo le modalita'  stabilite  nell'addendum
di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento  di
debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per  prestazioni  professionali  e'  subordinata  al
relativo riconoscimento. 
  4. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 3 non  comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma
consentono  di  superare  temporanee  carenze  di  liquidita'  e   di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e'  gia'  prevista
idonea copertura di bilancio e  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano,  le
anticipazioni sono  concesse  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 62 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.
Successivamente al perfezionamento del  contratto  di  anticipazione,
gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante  il
rimborso dei  prestiti,  un  fondo  anticipazione  di  liquidita'  di
importo   pari   alle   anticipazioni   di    liquidita'    accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile. 
  5. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi
del comma 3 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente  l'elenco
dei  debiti  da  pagare  con  l'anticipazione,  come  qualificati  al
medesimo comma 3,  redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, ((n. 64,)) e dell'attestazione di copertura  finanziaria
delle spese concernenti  il  rimborso  delle  rate  di  ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile. 
  6. L'anticipazione e' concessa entro il 23  luglio  2021  a  valere
sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste  di
anticipazione  pervenute  e,  comunque,  nei   limiti   delle   somme
disponibili. 
  7. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di  cui  al  precedente  comma  2.  La  rata
annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non  oltre  il
31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione  e  sino  alla
data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,  il  giorno
lavorativo   bancario   antecedente   tale   data,    interessi    di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  Tesoro  alla  data
della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a  zero,
e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. 
  8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi  previste,  sulla  base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria, e, per le citta'  metropolitane  e  le  province,
all'atto  del   riversamento   alle   medesime   dell'imposta   sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile,  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello  F24.  Con  riferimento  alle  anticipazioni
concesse alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano,
in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai  sensi
del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste,  si  puo'
procedere al  recupero  ((a  valere  sulle))  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 
  9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma  3
entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di  erogazione
dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il  termine
di cui al primo periodo e' rilevante  ai  fini  della  misurazione  e
della  valutazione  della  performance  individuale   dei   dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e  disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.   verifica,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma  5,  l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso  di  mancato
pagamento,  puo'  chiedere  per   il   corrispondente   importo,   la
restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle  modalita'  di
cui al comma 8. 
  10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui  al  comma  3,
gli  enti  utilizzano  eventuali  somme  residue  per   la   parziale
estinzione  dell'anticipazione  di  liquidita'  concessa  alla  prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
periodo precedente e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare,  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
  11. Gli importi oggetto della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato  sono  annualmente
versati ad appositi capitoli dello stato di  previsione  dell'entrata
del bilancio dello Stato, distinti per la quota  capitale  e  per  la
quota interessi. Gli  importi  dei  versamenti  relativi  alla  quota
capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei  titoli  di
Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate al fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  le
eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla  data  del  31
dicembre 2021. 
  12. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021  cui
si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  115  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 115 (Fondo di liquidita' per il  pagamento  dei
          debiti  commerciali  degli  enti  territoriali).  -  1.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo,  denominato  "Fondo
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione  di  12.000
          milioni di euro per il 2020. Il Fondo  di  cui  al  periodo
          precedente e' distinto in due sezioni a  cui  corrispondono
          due articoli  del  relativo  capitolo  del  bilancio  dello
          Stato, denominate rispettivamente "Sezione  per  assicurare
          la liquidita' per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti locali  e  delle  regioni  e  province
          autonome  per  debiti  diversi  da  quelli   finanziari   e
          sanitari" con una dotazione di  8.000  milioni  di  euro  e
          "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle
          province autonome per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi
          ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario  Nazionale",
          con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  da  comunicare  al
          Parlamento,    possono    essere    disposte     variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i
          predetti articoli in relazione alle richieste  di  utilizzo
          delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti locali  e  delle  regioni  e  province
          autonome  per  debiti  diversi  da  quelli   finanziari   e
          sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
          pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti  locali  e
          una quota pari a  1.500  milioni  di  euro  destinata  alle
          regioni e  province  autonome.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 12.000 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. 
                2. Ai fini dell'immediata operativita' del "Fondo per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili" di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
          e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
          le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il  Fondo
          su  due  conti  correnti  appositamente  accesi  presso  la
          Tesoreria centrale  dello  Stato,  intestati  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni  di
          prelevamento e versamento per  le  finalita'  di  cui  alle
          predette Sezioni. La suddetta  Convenzione  definisce,  tra
          l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da  parte  degli
          enti locali  e  delle  regioni  e  province  autonome  alle
          risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato
          con decreto del Direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni  da  parte
          di Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  La  convenzione  e'
          pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
                3. Per le attivita' oggetto della convenzione di  cui
          al comma 2 e' autorizzata la spesa complessiva  di  300.000
          euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo
          265. 
                4. Per il potenziamento della struttura di gestione e
          assistenza tecnica della  piattaforma  elettronica  per  la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operativita'
          di cui agli articoli 116 e 117  del  presente  decreto,  e'
          autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno
          2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1.  Ai  fini  del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni. 
                2. Le norme sugli enti locali previste  dal  presente
          testo  unico  si   applicano,   altresi',   salvo   diverse
          disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,  con
          esclusione  di  quelli  che  gestiscono  attivita'   aventi
          rilevanza economica  ed  imprenditoriale  e,  ove  previsto
          dallo statuto, dei consorzi per  la  gestione  dei  servizi
          sociali.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  17  dell'articolo  3
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004): 
                «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri  sociali  e
          di personale e per il funzionamento di  amministrazioni  ed
          enti pubblici). - 1. - 16. (Omissis). 
                17. Per gli enti di cui al  comma  16,  costituiscono
          indebitamento, agli effetti  dell'art.  119,  sesto  comma,
          della Costituzione, l'assunzione di mutui,  l'emissione  di
          prestiti obbligazionari, le  cartolarizzazioni  relative  a
          flussi  futuri  di  entrata,  a  crediti  e   a   attivita'
          finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma  incassata
          al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
          swap  (cosiddetto  upfront),  le  operazioni   di   leasing
          finanziario stipulate  dal  1°  gennaio  2015,  il  residuo
          debito  garantito  dall'ente  a  seguito  della  definitiva
          escussione    della    garanzia.    Inoltre,    costituisce
          indebitamento  il  residuo  debito  garantito   a   seguito
          dell'escussione   della   garanzia   per   tre   annualita'
          consecutive, fermo  restando  il  diritto  di  rivalsa  nei
          confronti del debitore originario. 
                Dal 2015, gli enti di  cui  al  comma  16  rilasciano
          garanzie solo a favore  dei  soggetti  che  possono  essere
          destinatari di contributi agli investimenti  finanziati  da
          debito e per  le  finalita'  definite  dal  comma  18.  Non
          costituiscono indebitamento, agli effetti del  citato  art.
          119, le operazioni che non comportano  risorse  aggiuntive,
          ma  consentono  di  superare,  entro  il   limite   massimo
          stabilito dalla normativa statale , una momentanea  carenza
          di liquidita' e di effettuare spese per le  quali  e'  gia'
          prevista  idonea  copertura  di  bilancio.   Inoltre,   non
          costituiscono  indebitamento,  agli  effetti   del   citato
          articolo 119, le operazioni di revisione,  ristrutturazione
          o  rinegoziazione  dei  contratti   di   approvvigionamento
          finanziario  che  determinano  una  riduzione  del   valore
          finanziario delle passivita' totali. In caso di  estinzione
          anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia
          e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni  e  dagli
          enti locali sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per  essere  riassegnati,  in  relazione  alla  parte
          capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  203  e  204  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 203 (Attivazione delle fonti  di  finanziamento
          derivanti dal ricorso all'indebitamento). - 1.  Il  ricorso
          all'indebitamento  e'  possibile  solo  se  sussistono   le
          seguenti condizioni: 
                  a)    avvenuta    approvazione    del    rendiconto
          dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in  cui
          si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; 
                  b)   avvenuta   deliberazione   del   bilancio   di
          previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. 
                2. Ove nel corso dell'esercizio si  renda  necessario
          attuare nuovi investimenti o variare quelli gia'  in  atto,
          l'organo consiliare adotta apposita variazione al  bilancio
          di previsione, fermo restando l'adempimento degli  obblighi
          di cui al comma  1.  Contestualmente  adegua  il  documento
          unico di programmazione e di conseguenza le previsioni  del
          bilancio degli esercizi successivi per la  copertura  degli
          oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle
          spese di gestione.» 
                «Art. 204 (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui). - 1. Oltre al  rispetto  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi,  sommato
          a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
          garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
          gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento,  a  decorrere
          dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre  titoli
          delle entrate del rendiconto del penultimo anno  precedente
          quello in cui viene prevista l'assunzione  dei  mutui.  Per
          gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
          i primi due anni, ai  corrispondenti  dati  finanziari  del
          bilancio  di  previsione.  Il  rispetto   del   limite   e'
          verificato  facendo  riferimento   anche   agli   interessi
          riguardanti   i   finanziamenti   contratti   e    imputati
          contabilmente agli esercizi successivi. Non  concorrono  al
          limite di indebitamento le garanzie prestate per  le  quali
          l'ente  ha  accantonato   l'intero   importo   del   debito
          garantito. 
                2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla  Cassa
          depositi  e  prestiti,  e  dall'Istituto  per  il   credito
          sportivo, devono, a pena di nullita', essere  stipulati  in
          forma  pubblica  e  contenere  le   seguenti   clausole   e
          condizioni: 
                  a) l'ammortamento non puo' avere  durata  inferiore
          ai cinque anni; 
                  b)  la  decorrenza  dell'ammortamento  deve  essere
          fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a  quello  della
          stipula  del  contratto.  In  alternativa,  la   decorrenza
          dell'ammortamento puo'  essere  posticipata  al  1º  luglio
          seguente o al 1º gennaio  dell'anno  successivo  e,  per  i
          contratti stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'
          essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»; 
                  c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,
          sin dal primo anno, della  quota  capitale  e  della  quota
          interessi; 
                  d) unitamente alla prima rata di  ammortamento  del
          mutuo cui si  riferiscono  devono  essere  corrisposti  gli
          eventuali  interessi  di  preammortamento,  gravati   degli
          ulteriori interessi, al medesimo  tasso,  decorrenti  dalla
          data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
          prima rata. Qualora l'ammortamento del  mutuo  decorra  dal
          primo gennaio del secondo anno successivo a quello  in  cui
          e' avvenuta la stipula  del  contratto,  gli  interessi  di
          preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo
          dalla data di valuta della somministrazione al 31  dicembre
          successivo e dovranno essere versati  dall'ente  mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
                  e) deve essere indicata la natura  della  spesa  da
          finanziare con il mutuo e, ove necessario,  avuto  riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta approvazione  del  progetto  definitivo  o
          esecutivo, secondo le norme vigenti; 
                  f) deve essere rispettata  la  misura  massima  del
          tasso  di  interesse  applicabile  ai  mutui,   determinato
          periodicamente dal Ministro dell'economia e  delle  finanze
          con proprio decreto. 
                2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano,  ove
          compatibili, alle altre forme di indebitamento  cui  l'ente
          locale acceda. 
                3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato  del  mutuo
          sulla base dei documenti giustificativi della spesa  ovvero
          sulla base di stati di avanzamento dei lavori.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento). - 1.
          Il ricorso al debito da parte delle  regioni,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dall'art.  40,  comma   2,   e'   ammesso
          esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle  leggi
          vigenti  in  materia,  con  particolare  riferimento   agli
          articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
          gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
          2012, n. 243. 
                2. Non puo'  essere  autorizzata  la  contrazione  di
          nuovo  indebitamento,  se  non  e'  stato   approvato   dal
          consiglio regionale il  rendiconto  dell'esercizio  di  due
          anni  precedenti  a  quello  al  cui  bilancio   il   nuovo
          indebitamento si riferisce. 
                3. L'autorizzazione all'indebitamento,  concessa  con
          la legge di  approvazione  del  bilancio  o  con  leggi  di
          variazione del medesimo, decade al  termine  dell'esercizio
          cui il bilancio si riferisce. 
                4. Le entrate derivanti da operazioni di debito  sono
          immediatamente  accertate  a  seguito  del  perfezionamento
          delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse,  e
          sono imputate agli esercizi in cui e' prevista  l'effettiva
          erogazione del finanziamento. Contestualmente e'  impegnata
          la spesa complessiva riguardante il rimborso dei  prestiti,
          con  imputazione  agli  esercizi  secondo   il   piano   di
          ammortamento, distintamente per la  quota  interessi  e  la
          quota capitale. 
                5.  Le  somme  iscritte  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata in relazione ad  operazioni  di  indebitamento
          autorizzate,  ma  non   perfezionate   entro   il   termine
          dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto  alle
          previsioni. 
                6. Le regioni possono autorizzare nuovo  debito  solo
          se l'importo complessivo delle annualita'  di  ammortamento
          per capitale e interesse dei mutui e delle altre  forme  di
          debito in estinzione nell'esercizio considerato,  al  netto
          dei contributi erariali  sulle  rate  di  ammortamento  dei
          mutui  in  essere  al  momento  della  sottoscrizione   del
          finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
          esclusi  dalla  legge,  non  supera   il   20   per   cento
          dell'ammontare  complessivo  delle   entrate   del   titolo
          "Entrate correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e
          perequativa" al netto di quelle  della  tipologia  "Tributi
          destinati al finanziamento della sanita'" ed  a  condizione
          che gli oneri  futuri  di  ammortamento  trovino  copertura
          nell'ambito  del  bilancio  di  previsione  della   regione
          stessa, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma
          2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
          periodo precedente, sono comprese le risorse del  fondo  di
          cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  alimentato  dalle  compartecipazioni  al  gettito
          derivante   dalle   accise.   Concorrono   al   limite   di
          indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
          a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
          vigenti,  salvo  quelle  per  le  quali   la   regione   ha
          accantonato l'intero importo del debito garantito. 
                7. In caso di superamento del limite di cui al  comma
          6, determinato dalle garanzie prestate dalla  regione  alla
          data del 31 dicembre 2014, la  regione  non  puo'  assumere
          nuovo  debito  fino  a  quando  il   limite   non   risulta
          rispettato. 
                8. La legge regionale che  autorizza  il  ricorso  al
          debito deve  specificare  l'incidenza  dell'operazione  sui
          singoli  esercizi  finanziari  futuri,  nonche'   i   mezzi
          necessari per la copertura degli oneri, e  deve,  altresi',
          disporre,    per    i    prestiti    obbligazionari,    che
          l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
          regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'. 
                9. Ai mutui  e  alle  anticipazioni  contratti  dalle
          Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto  per  i
          corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  7  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali): 
                «Art. 7  (Ricognizione  dei  debiti  contratti  dalle
          pubbliche  amministrazioni).  -   1.   Le   amministrazioni
          pubbliche, ai fini della certificazione delle somme  dovute
          per   somministrazioni,   forniture   e   appalti   e   per
          obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
          dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2  e  dell'articolo  12,  comma
          11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n.  44,  provvedono   a   registrarsi   sulla   piattaforma
          elettronica per la gestione telematica del  rilascio  delle
          certificazioni, predisposta dal Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria  generale
          dello Stato  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  60  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
                «Art. 60 (Attribuzione alle province e ai comuni  del
          gettito di imposte erariali). - 1. Il gettito  dell'imposta
          sulle  assicurazioni  contro  la   responsabilita'   civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,  esclusi
          i ciclomotori, al netto del contributo di cui  all'articolo
          6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,
          n. 419,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          febbraio 1992, n. 172, e'  attribuito  alle  province  dove
          hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali  i
          veicoli sono iscritti ovvero,  per  le  macchine  agricole,
          alle province nel  cui  territorio  risiede  l'intestatario
          della carta di circolazione. 
                2. 
                3.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,   di
          concerto con i Ministri  dell'interno  e  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  nonche'  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
          a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. 
                4.  Le  regioni  Sicilia,  Sardegna,   Friuli-Venezia
          Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono,  in   conformita'   dei
          rispettivi statuti, all'attuazione delle  disposizioni  del
          comma  1;  contestualmente  sono  disciplinati  i  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e  gli  enti
          locali  al  fine  di  mantenere  il  necessario  equilibrio
          finanziario. 
                5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   hanno
          effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con  riferimento
          all'imposta dovuta  sui  premi  ed  accessori  incassati  a
          decorrere dalla predetta data.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  21  e  55  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.  Il
          mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
          le risultanze del sistema di valutazione di cui  al  Titolo
          II del decreto legislativo  di  attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
                1-bis. Al di fuori dei casi di cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
                2. 
                3. Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.» 
                «Art. 55  (Responsabilita',  infrazioni  e  sanzioni,
          procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies,
          costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli  effetti
          degli articoli 1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile, e  si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all'articolo   2,   comma   2,   alle   dipendenze    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2.
          La violazione dolosa o colposa delle suddette  disposizioni
          costituisce illecito disciplinare  in  capo  ai  dipendenti
          preposti alla loro applicazione. 
                2. Ferma la disciplina in materia di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si  applica  l'articolo  2106  del
          codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro. 
                3. La contrattazione collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
                4. Fermo quanto previsto  nell'articolo  21,  per  le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          articolo  55-bis,  ma  le  determinazioni  conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi  dell'articolo  19,
          comma 3.».