Art. 23 
 
          Capitalizzazione societa' controllate dallo Stato 
 
  1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole «nell'anno 2020» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma  4  dell'articolo  79  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato  dal  presente  articolo,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 11-quater. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  66  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 66 (Interventi di rafforzamento  patrimoniale).
          - 1.  Al  fine  di  sostenere  programmi  di   sviluppo   e
          rafforzamento  patrimoniale  delle  societa'   soggette   a
          controllo dello Stato, nel rispetto  del  quadro  normativo
          dell'Unione europea e di settore, con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo'  essere  autorizzata  la
          sottoscrizione di aumenti di capitale  e  di  strumenti  di
          patrimonializzazione di societa' controllate per un importo
          complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.».