Art. 23 Capitalizzazione societa' controllate dallo Stato 1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «nell'anno 2020» sono soppresse.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 4 dell'articolo 79 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 11-quater. - Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente legge: «Art. 66 (Interventi di rafforzamento patrimoniale). - 1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle societa' soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di societa' controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.».