Art. 23 bis 
 
Modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
  creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
  385, in materia di morte del socio delle banche popolari 
 
  ((1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico  delle  leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: 
  «Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di  morte  del  socio,
gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. 
  2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda  di  ammissione  a
socio  o,  se  privi   dei   requisiti,   domanda   di   accertamento
dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al  rigetto
della   domanda   di   ammissione   a   socio   o    all'accertamento
dell'insussistenza dei requisiti,  gli  eredi  possono  esercitare  i
diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2. 
  3. Gli  eredi  ai  quali  il  consiglio  di  amministrazione  abbia
rifiutato l'ammissione a  socio  o  nei  confronti  dei  quali  abbia
accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione  hanno  diritto
al rimborso delle azioni, salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
comma 2-ter. 
  Art. 32-ter  (Criteri  di  valutazione  delle  azioni  in  caso  di
rimborso). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  28,
comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni  a  seguito  di
recesso, morte nel caso previsto dall'articolo  32-bis,  comma  3,  o
esclusione del socio, ai fini  della  determinazione  del  valore  di
rimborso delle azioni si applicano  i  criteri  di  cui  all'articolo
2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in  cui
le azioni siano quotate  in  mercati  regolamentati  si  applicano  i
criteri  di  cui  all'articolo  2437-ter,  terzo  comma,  del  codice
civile». 
  2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «2530, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma,»  sono  inserite  le  seguenti:  «2534,  2535,
secondo comma, primo periodo,». 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  banche  popolari  adeguano  i
propri statuti sociali alle  disposizioni  degli  articoli  32-bis  e
32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  introdotti
dal presente articolo. Anche in deroga a  quanto  previsto  da  altre
disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari,
non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437,
primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice
civile.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 150-bis
          del citato decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  150-bis  (Disposizioni  in  tema   di   banche
          cooperative). - 1. (Omissis). 
                2. Alle banche popolari non si applicano le  seguenti
          disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma,  2512,
          2513,  2514,  2519,  secondo  comma,  2522,  2525,   primo,
          secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
          2528, terzo e quarto comma, 2530,  primo,  secondo,  terzo,
          quarto e quinto comma, 2534,  2535,  secondo  comma,  primo
          periodo, 2538, secondo comma,  secondo  periodo,  e  quarto
          comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e  quarto  comma,
          2543,  primo  e  secondo  comma,   2545-bis,   2545-quater,
          2545-quinquies,  2545-octies,  2545-decies,  2545-undecies,
          terzo    comma,    2545-terdecies,    2545-quinquiesdecies,
          2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2437  del  codice
          civile: 
                «Art. 2437 (Diritto di recesso). - Hanno  diritto  di
          recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i  soci  che
          non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: 
                  a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
          quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
          della societa'; 
                  b) la trasformazione della societa'; 
                  c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
                  d) la revoca dello stato di liquidazione; 
                  e) l'eliminazione di una o piu'  cause  di  recesso
          previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; 
                  f) la modifica dei criteri  di  determinazione  del
          valore dell'azione in caso di recesso; 
                  g) le modificazioni  dello  statuto  concernenti  i
          diritti di voto o di partecipazione. 
                Salvo che lo  statuto  disponga  diversamente,  hanno
          diritto  di  recedere  i  soci  che  non   hanno   concorso
          all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
                  a) la proroga del termine; 
                  b) l'introduzione o la rimozione  di  vincoli  alla
          circolazione dei titoli azionari. 
                Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato  e
          le azioni non sono quotate in un mercato  regolamentato  il
          socio puo' recedere con il preavviso di almeno  centottanta
          giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore,  non
          superiore ad un anno. 
                Lo statuto delle societa' che non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio  puo'  prevedere  ulteriori
          cause di recesso. 
                Restano salve le  disposizioni  dettate  in  tema  di
          recesso per le societa' soggette ad attivita' di  direzione
          e coordinamento. 
                E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
          gravoso l'esercizio del diritto di  recesso  nelle  ipotesi
          previste dal primo comma del presente articolo.».