Art. 24 
 
Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi  imprese  e  misure
  per la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69,)) e' incrementato di  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2. Al fine di scongiurare il rischio di interruzione  del  servizio
di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la  continuita'
territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione  europea
sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  17
marzo 2020 n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' concesso,  per  l'anno  2021,  ad  Alitalia  -
Societa' Aerea Italiana S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  e
alle  altre  societa'  del   medesimo   gruppo   in   amministrazione
straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   un
finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro  e
della durata massima di sei mesi, da utilizzare  per  la  continuita'
operativa e gestionale.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  1  e'
concesso,   anche   mediante   anticipazioni   di   tesoreria,    con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il
giorno lavorativo antecedente la data di  erogazione,  maggiorato  di
1.000 punti base, ed e' restituito  alla  scadenza,  per  capitale  e
interessi, in prededuzione, con  priorita'  rispetto  ad  ogni  altro
debito della procedura. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  300  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 37  del
          citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: 
                «Art. 37 (Sostegno alle grandi imprese). - 1. Al fine
          di  consentire  alle  grandi  imprese  che  si  trovano  in
          situazione  di  temporanea   difficolta'   finanziaria   in
          relazione alla crisi  economica  connessa  con  l'emergenza
          epidemiologica da Covid-19, di proseguire  l'attivita',  e'
          istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un
          apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione  di  euro
          200.000.000,00. 
                (Omissis).». 
              -  Il  testo  del  comma  4-bis  dell'articolo  79  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 11-quater.