Art. 24 Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri 1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,)) e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuita' territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuita' operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e' restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 37 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69: «Art. 37 (Sostegno alle grandi imprese). - 1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attivita', e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00. (Omissis).». - Il testo del comma 4-bis dell'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 11-quater.