Art. 25 
 
          Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali 
 
  1. All'articolo  52  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono ((apportate le)) seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, ((il primo periodo e')) sostituito  dal  seguente:
«1. I versamenti di quote di restituzione  e  di  diritti  di  regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge  24  dicembre
1985, ((n. 808,)) in scadenza nel 2020 e nel  2021,  sono  sospesi  e
sono effettuati, senza applicazione di interessi e  di  sanzioni,  in
unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il
31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci
rate mensili di pari  importo  a  decorrere  rispettivamente  dal  31
dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.». 
    b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse; 
    c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Con
riguardo agli  interventi  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  di
sviluppo  nell'area  della  sicurezza  nazionale,  nelle  more  della
definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31  dicembre
2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati, puo' procedersi all'erogazione delle  quote  relative  ai
finanziamenti gia' oggetto di liquidazione.». 
  2. Agli oneri derivanti dalla  presente  disposizione,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 52  (Interventi  urgenti  per  la  salvaguardia
          della liquidita' delle imprese  dell'aerospazio).  -  1.  I
          versamenti di quote di restituzione e di diritti di  regia,
          relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge  24
          dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel  2020  e  nel  2021,
          sono sospesi  e  sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente
          entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31  dicembre  2023  o
          mediante rateizzazione fino ad un  massimo  di  dieci  rate
          mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal  31
          dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023. Agli oneri  derivanti
          dal presente comma pari a 15 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
                2. Le quote  dei  finanziamenti,  concessi  ai  sensi
          della  legge  24  dicembre  1985,  n.   808   con   cadenza
          nell'esercizio   2020   o   in   esercizi   precedenti    e
          nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro  il
          31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende  per
          le quali non risultano inadempienze rispetto ai  versamenti
          di quote di restituzione  dovuti  fino  alla  data  del  31
          dicembre  2019;  alle  imprese  che  diano  corso  a   tali
          adempimenti successivamente alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, e  comunque  entro  il  30  settembre
          2021, nei limiti delle relative disponibilita' di  bilancio
          le quote vengono erogate entro tre mesi  dal  completamento
          degli adempimenti. Con riguardo agli interventi inerenti ai
          progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza
          nazionale, nelle more  della  definizione  dei  diritti  di
          regia  maturati,  alla  data  del  31  dicembre  2019,   in
          relazione  agli  introiti  derivanti  dalla   vendita   dei
          prodotti utilizzanti le tecnologie  sviluppate  nell'ambito
          dei   singoli   progetti   finanziati,   puo'    procedersi
          all'erogazione delle quote relative ai  finanziamenti  gia'
          oggetto di liquidazione.».