((Art. 25 bis 
 
             Misure di sostegno del settore aeroportuale 
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  fino  al  31
dicembre  2021,  l'addizionale  comunale  sui  diritti  d'imbarco  di
passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2,  comma  11,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, non  si  applica  nei  confronti  dei
passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali  che  hanno
registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza  pari
o inferiore a un milione di unita'. A  tale  fine,  i  gestori  degli
scali aeroportuali di cui al primo periodo  comunicano  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile i dati relativi al numero di  passeggeri  partiti  in  ciascun
mese entro il giorno 25 del mese successivo. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  del  presente
articolo, pari complessivamente a 5,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  11  dell'articolo  2
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004): 
                «Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1.  -
          10. (Omissis). 
                11. E' istituita l'addizionale comunale  sui  diritti
          d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale  e'
          pari a 1  euro  per  passeggero  imbarcato  ed  e'  versata
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
          riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un  apposito
          fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo
          modalita'  regolate  dal  contratto  di  servizio  di   cui
          all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per  i
          costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire  la  sicurezza
          ai propri impianti e per garantire la  sicurezza  operativa
          e,  quanto  alla  residua  quota,  in  un  apposito   fondo
          istituito presso  il  Ministero  dell'interno  e  ripartito
          sulla base del rispettivo traffico aeroportuale  secondo  i
          seguenti criteri: 
                  a) il 40 per cento del totale a favore  dei  comuni
          del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti  secondo
          la  media  delle  seguenti  percentuali:   percentuale   di
          superficie del territorio comunale  inglobata  nel  recinto
          aeroportuale  sul  totale  del  sedime;  percentuale  della
          superficie totale del comune  nel  limite  massimo  di  100
          chilometri quadrati; 
                  b) al fine  di  pervenire  ad  efficaci  misure  di
          tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il
          60 per cento del totale  per  il  finanziamento  di  misure
          volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita'  e
          al   potenziamento   della   sicurezza   nelle    strutture
          aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.