Art. 7 
 
 
Reclutamento  di  personale  nelle  amministrazioni  assegnatarie  di
                              progetti 
 
  1.  Per  la  realizzazione   delle   attivita'   di   coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione,  monitoraggio  e  controllo  del
PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
indice un concorso pubblico ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  per  il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento  unita'  di
personale non dirigenziale a tempo determinato per un  periodo  anche
superiore  a  trentasei  mesi,  ma  non  eccedente   la   durata   di
completamento del PNRR e comunque  ((non  eccedente  il  31  dicembre
2026)), da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica  F1,  nei
profili    professionali    economico,    giuridico,     informatico,
statistico-matematico,  ingegneristico,  ingegneristico   gestionale,
delle quali ottanta unita' da assegnare, per i profili indicati nella
tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria  generale
dello Stato, e le restanti da ripartire con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  tra  le  amministrazioni  centrali
deputate allo svolgimento delle predette attivita',  individuate  dal
medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
  2. Le graduatorie del concorso di cui comma  1  rimangono  efficaci
per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in
ragione di motivate esigenze fino a ulteriori  300  unita'  a  valere
sulle vigenti facolta' assunzionali. 
  3. Le assunzioni di personale di cui al  comma  1,  da  selezionare
anche avvalendosi della ((Commissione per l'attuazione  del  Progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) )) di cui
all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  non  sono
computate ai fini della consistenza della dotazione organica. 
  ((3-bis. Le amministrazioni di cui al  comma  1,  nelle  successive
procedure di  selezione  per  il  personale  a  tempo  indeterminato,
possono prevedere, nei soli  concorsi  pubblici  per  l'accesso  alle
qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti  in  favore
del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1,  in  misura  non
superiore al 50 per cento.)) 
  4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione del  PNRR  di
cui ((all'art. 6 del  decreto-legge))  31  maggio  2021,  n.  77,  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato puo' avvalersi  di
un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale
fino a un importo massimo di euro  50.000  lordi  annui  per  singolo
incarico, entro il limite di spesa complessivo di  euro  167.000  per
l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno  degli  anni  2022,  2023,
2024, 2025  e  2026.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  efficace  e
tempestiva attuazione degli  interventi  del  PNRR,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo da ripartire con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ((su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze)),
con una dotazione di  euro  2.668.000  per  l'anno  2021  e  di  euro
8.000.000 per ciascuno degli anni 2022,  2023,  2024,  2025  e  2026,
((tra le restanti amministrazioni)) di cui al comma 1, ((che  possono
avvalersi di un contingente)) di esperti di comprovata qualificazione
professionale nelle materie oggetto degli interventi per  un  importo
massimo  di  50.000  euro  lordi  annui  per  singolo  incarico.  Gli
incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi  dell'art.
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  con  le
modalita' di cui all'art. 1 ((del presente decreto)), per  la  durata
massima di  trentasei  mesi.  ((Con  le  medesime  modalita'  di  cui
all'art. 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi  di  cui
all'art. 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.)) 
  5. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  assicura
la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal  fine
e' autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per  l'anno  2021  e  ((di
euro 35.198.000 per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026.))  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma  «Fondi
di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente  utilizzando  ((l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.)) 
  ((6-bis.  La  facolta'  di  cui  all'art.  5-bis,  comma   2,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  puo'  essere
esercitata anche dai dirigenti  medici  di  ruolo  presso  i  presidi
sanitari delle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie
          Generale n.181 del 30 luglio 2021. 
              - Per l'articolo  8,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021,  n.  108,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per l'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 3. 
              - Per l'articolo 9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010,  n.  122,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR).  -
          1. Presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          istituito  un  ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale
          generale, denominato Servizio centrale  per  il  PNRR,  con
          compiti   di   coordinamento    operativo,    monitoraggio,
          rendicontazione e controllo del PNRR,  che  rappresenta  il
          punto di contatto nazionale per l'attuazione  del  PNRR  ai
          sensi  dell'articolo  22  del  Regolamento  (UE)  2021/241,
          conformandosi  ai  relativi   obblighi   di   informazione,
          comunicazione e di pubblicita'. Il Servizio centrale per il
          PNRR e' inoltre responsabile della gestione  del  Fondo  di
          Rotazione del Next  Generation  EU-Italia  e  dei  connessi
          flussi finanziari, nonche' della gestione  del  sistema  di
          monitoraggio  sull'attuazione   delle   riforme   e   degli
          investimenti del PNRR, assicurando il  necessario  supporto
          tecnico   alle   amministrazioni   centrali   titolari   di
          interventi previsti nel PNRR  di  cui  all'articolo  8.  Il
          Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici  di
          livello dirigenziale non generale e,  per  l'esercizio  dei
          propri compiti, puo' avvalersi  del  supporto  di  societa'
          partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. 
                2.  Nello  svolgimento   delle   funzioni   ad   esso
          assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con
          l'Unita' di missione e con gli Ispettorati competenti della
          Ragioneria generale dello Stato. Questi  ultimi  concorrono
          al presidio dei processi amministrativi e  al  monitoraggio
          anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti
          di relativa competenza. A tal fine, sono  istituiti  presso
          il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato
          cinque posizioni di funzione dirigenziale  di  livello  non
          generale di consulenza, studio e ricerca  per  le  esigenze
          degli Ispettorati competenti. 
                3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di  euro  930.000
          per l'anno 2021 e  di  euro  1.859.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 16.». 
              - Per l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n.  165,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  13-bis,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione
          all'emergenza da COVID-19). - (Omissis). 
                13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui  all'articolo
          1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  anche
          con riferimento  alle  opere  necessarie  a  perseguire  le
          finalita' di cui al presente articolo  realizzate  mediante
          il ricorso al partenariato pubblico-privato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   ad
          avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel  limite  complessivo
          di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000  euro
          annui a decorrere dall'anno 2021,  di  esperti  individuati
          all'esito di una selezione comparativa effettuata  mediante
          avviso pubblico tra persone  di  comprovata  esperienza  ed
          elevata  professionalita'  da  destinare  al  potenziamento
          dell'attivita' e delle strutture  del  citato  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. Al  relativo  onere,
          pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro  annui
          a  decorrere   dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2020-2022, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 2, del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: 
                «Art.  5-bis  (Disposizioni  in  materia  di   medici
          specializzandi e dirigenti medici  del  Servizio  sanitario
          nazionale). - (Omissis). 
                2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei
          compiti  primari  di  tutela  della  salute   affidati   al
          Ministero  della  salute,  di  garantire  l'erogazione  dei
          livelli essenziali  di  assistenza  e  di  fronteggiare  la
          carenza di medici specialisti  e  di  specialisti  biologi,
          chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi,  fino
          al 31 dicembre 2022, in deroga  al  comma  1  dell'articolo
          15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          i  dirigenti  medici  e  sanitari  del  Servizio  sanitario
          nazionale nonche' i dirigenti di cui all'articolo 17, comma
          1, della legge 11 gennaio 2018, n.  3,  possono  presentare
          domanda di autorizzazione per il trattenimento in  servizio
          anche oltre il limite del  quarantesimo  anno  di  servizio
          effettivo, comunque  non  oltre  il  settantesimo  anno  di
          eta'.». 
              - Per l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n.  165,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1.