((Art. 7 bis Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze 1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unita' da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonche' per il connesso e necessario potenziamento della capacita' di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitivita' e la resilienza delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. 3. Per le attivita' indicate all'art. 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento e' autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo. 4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. 5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attivita' anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima societa' e provvede, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalita' la Sogei Spa e' autorizzata, previa delibera dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di societa' o all'acquisto di partecipazioni. 6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
Riferimenti normativi - Per l'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Per l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: «(Omissis). 358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle societa' di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualita' della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).- (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».