Art. 8 
 
 
Reclutamento di personale  per  le  attivita'  di  controllo,  audit,
                    anticorruzione e trasparenza 
 
  1. In considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le
funzioni di supporto ai compiti di  audit  del  PNRR  assegnate  alle
Ragionerie territoriali  dello  Stato  ai  sensi  ((dell'art.  7  del
decreto-legge)) 31 maggio 2021, n. 77 e del  sostegno  ai  competenti
uffici del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  per
l'attivita' di monitoraggio e  controllo  del  PNRR,  sono  istituite
sette posizioni dirigenziali  di  livello  generale,  destinate  alla
direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,  Bologna,
Roma,  Napoli,  Bari  e  Palermo,  ed  una  posizione   di   funzione
dirigenziale  di  livello  non  generale  destinata  alla  Ragioneria
territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato. 
  2. I  direttori  delle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato  con
funzioni dirigenziali ((di livello generale assicurano)), nell'ambito
territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato
I, il coordinamento unitario delle attivita' di cui al comma 1. 
  3. Il raccordo con il semestre europeo,  ((come  definito  all'art.
2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del  Consiglio,  del  7  luglio
1997)), in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del  PNRR
e  con  il  programma  nazionale  di  riforma  viene  assicurato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che
provvede inoltre a curare i rapporti con la  Banca  europea  per  gli
investimenti  e  con  altri  soggetti  per  eventuali  partecipazioni
pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il  Dipartimento
del Tesoro verifica in itinere  le  eventuali  proposte  di  modifica
all'accordo di prestito di cui all'art. 15 del  regolamento  (UE)  n.
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato  dall'art.
14 del medesimo regolamento. A tal fine ((sono istituite)) presso  il
Dipartimento del Tesoro due posizioni  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca. 
  4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.  7,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno  2021  e  di  euro
2.257.000 a  decorrere  dal  2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»,
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  ((l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art.   7   (Controllo,   audit,   anticorruzione   e
          trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della  Ragioneria
          generale dello Stato - Ispettorato generale per i  Rapporti
          finanziari con l'Unione europea  (IGRUE)  e'  istituito  un
          ufficio  dirigenziale  di  livello  non   generale   avente
          funzioni di  audit  del  PNRR  ai  sensi  dell'articolo  22
          paragrafo 2, lettera c), punto ii),  del  Regolamento  (UE)
          2021/241. L'ufficio  di  cui  al  primo  periodo  opera  in
          posizione  di   indipendenza   funzionale   rispetto   alle
          strutture coinvolte nella gestione del PNRR  e  si  avvale,
          nello svolgimento delle funzioni di  controllo  relative  a
          linee di  intervento  realizzate  a  livello  territoriale,
          dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
                2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma
          1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede,  anche
          in   collaborazione   con   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  8,  alla  predisposizione  e  attuazione  del
          programma di valutazione in itinere ed ex  post  del  PNRR,
          assicurando  il  rispetto  degli  articoli  19  e  20   del
          Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
          obiettivi  finali  e  intermedi.  Concorre   inoltre   alla
          verifica  della  qualita'  e  completezza   dei   dati   di
          monitoraggio rilevati dal sistema di  cui  all'articolo  1,
          comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178  e  svolge
          attivita' di supporto ai  fini  della  predisposizione  dei
          rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento  del
          Piano. Al fine di avviare tempestivamente le  procedure  di
          monitoraggio  degli  interventi   del   PNRR   nonche'   di
          esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per  l'anno  2021,
          e'  autorizzato  ad  assumere  con  contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, nei limiti della  vigente  dotazione
          organica, un contingente di personale non  dirigenziale  di
          alta professionalita', da  destinare  ai  Dipartimenti  del
          tesoro e delle finanze del medesimo Ministero,  pari  a  50
          unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
          F3, del comparto Funzioni  centrali.  Il  reclutamento  del
          suddetto contingente di personale e'  effettuato  senza  il
          previo svolgimento delle previste procedure di mobilita'  e
          mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di  concorsi
          pubblici. 
                2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 luglio 2003, n.  227,  le  parole:  "e  per  i
          Sottosegretari" sono soppresse. 
                3. L'Unita' di missione si  articola  in  due  uffici
          dirigenziali  di  livello  non  generale.   Essa   provvede
          altresi' a supportare le  attivita'  di  valutazione  delle
          politiche   di   spesa   settoriali   di   competenza   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  e  a
          valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
          e agli investimenti del PNRR anche attraverso  lo  sviluppo
          di iniziative di trasparenza e  partecipazione  indirizzate
          alle   istituzioni   e   ai   cittadini.   Conseguentemente
          all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, le parole ", di durata  triennale  rinnovabile  una
          sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
          e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione  organica
          del Ministero dell'economia e delle finanze  un  numero  di
          posti di funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale
          equivalente sul piano finanziario" sono soppresse. 
                4. Per le finalita' dell'articolo 6  e  del  presente
          articolo, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          autorizzato  a  conferire  n.  7   incarichi   di   livello
          dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19,  comma
          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
          deroga  ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite
          procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
          vigenti limiti assunzionali, o  a  ricorrere  alle  deroghe
          previste dall'articolo 1, comma  15,  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80,  per  le  restanti  unita'  di  livello
          dirigenziale non generale.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente articolo,  presso  il  citato  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato e' istituita una  posizione
          di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
          studio e ricerca; per le medesime  finalita'  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze puo' avvalersi  del  supporto
          della  societa'  Studiare  Sviluppo  srl,  anche   per   la
          selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche. 
                5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          le modalita' di cui all'articolo 17, comma  4-bis,  lettera
          e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  si  provvede  alla
          ridefinizione, in  coerenza  con  l'articolo  6  e  con  il
          presente articolo, dei compiti  degli  uffici  dirigenziali
          non generali del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          nelle  more  del   perfezionamento   del   regolamento   di
          organizzazione del predetto Ministero, ivi  incluso  quello
          degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi  entro
          il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui all'articolo  10
          del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede  di
          prima  applicazione,  gli  incarichi  dirigenziali  di  cui
          all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
          essere conferiti anche nel caso  in  cui  le  procedure  di
          nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
          regolamento di organizzazione, ma siano  comunque  conformi
          ai compiti e all'organizzazione del  Ministero  e  coerenti
          rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6  e  del
          presente articolo. 
                6. Sogei S.p.A. assicura il  supporto  di  competenze
          tecniche   e   funzionali   all'amministrazione   economica
          finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per  tale  attivita'
          puo' avvalersi di  Studiare  Sviluppo  s.r.l.,  secondo  le
          modalita' che saranno definite  in  specifica  Convenzione,
          per la selezione di esperti cui affidare  le  attivita'  di
          supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non  si  applicano  le
          disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  la   stessa
          determina i processi di selezione e assunzione di personale
          in base  a  criteri  di  massima  celerita'  ed  efficacia,
          prediligendo modalita' di  selezione  basate  su  requisiti
          curriculari e su  colloqui  di  natura  tecnica,  anche  in
          deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  19  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al  presente  comma  si
          provvede   nell'ambito   delle   risorse   disponibili    a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
                7. La Corte dei conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione di cui all'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di
          economicita', efficienza ed efficacia circa  l'acquisizione
          e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi
          di cui al PNRR. Tale controllo  si  informa  a  criteri  di
          cooperazione e di coordinamento  con  la  Corte  dei  conti
          europea,  secondo  quanto   previsto   dall'articolo   287,
          paragrafo 3  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea.   La   Corte   dei   conti    riferisce,    almeno
          semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del
          PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
                8. Ai  fini  del  rafforzamento  delle  attivita'  di
          controllo,  anche  finalizzate  alla  prevenzione   ed   al
          contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
          i  conflitti  di  interesse  ed  il   rischio   di   doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando  le
          competenze    in    materia    dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione, le  amministrazioni  centrali  titolari  di
          interventi previsti dal PNRR  possono  stipulare  specifici
          protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
          per l'anno 2021 e  di  euro  3.428.127  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
          euro 218.000 per l'anno 2021  e  a  euro  436.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2022, ai  sensi  dell'articolo  16  del
          presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
          euro 476.027 annui a  decorrere  dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e  a
          euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del programma  «?Fondi  di
          riserva e speciali?» della missione «?Fondi da  ripartire?»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero.». 
              - Il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio,  del  7
          luglio 1997, e' pubblicato nella GUCE 2 agosto 1997,  n.  L
          209. 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.