((Art. 8 bis 
 
Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale  del  lavoro
  per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso 
 
  1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per  la  lotta  al
lavoro sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale del lavoro
e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali  pubbliche  da
espletare secondo le modalita' semplificate di cui  all'art.  10  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento  delle
previste procedure di mobilita', e conseguentemente ad assumere,  con
contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  nei  limiti
della vigente dotazione organica, un  contingente  di  personale  con
profilo  «ispettivo»  e  «amministrativo»  pari  a  184  unita',   da
inquadrare  nell'Area  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto
Funzioni centrali. 
  2. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
7.965.291 annui a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 1°  aprile
          2021,   n.44   (Misure   urgenti   per   il    contenimento
          dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni  anti
          SARS-CoV-2,  di  giustizia   e   di   concorsi   pubblici),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76: 
                «Art. 10 (Misure per lo svolgimento  delle  procedure
          per i concorsi pubblici  e  per  la  durata  dei  corsi  di
          formazione iniziale). - Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di
          reclutamento  del  personale,  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, prevedono, anche in  deroga  alla  disciplina
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n. 487, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e  della  legge
          19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate
          di  svolgimento  delle  prove,  assicurandone  comunque  il
          profilo comparativo: 
                  a) nei concorsi per il  reclutamento  di  personale
          non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova  scritta
          e di una prova orale; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                  c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  c-bis)    conformemente    a    quanto     disposto
          dall'articolo 3, comma 6,  lettera  b),  numero  7),  della
          legge 19  giugno  2019,  n.  56,  i  titoli  e  l'eventuale
          esperienza professionale, inclusi  i  titoli  di  servizio,
          possono concorrere, in misura non  superiore  a  un  terzo,
          alla formazione del punteggio finale. 
                1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  ai  fini
          della partecipazione  alle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento di  personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, il possesso del titolo di  laurea  magistrale
          in   scienze   delle   religioni   (LM64),    secondo    la
          classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i  medesimi
          effetti del possesso del titolo  di  laurea  magistrale  in
          scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
          antropologia culturale ed etnologia (LM01). 
                2. Le amministrazioni di cui al comma 1,  nel  limite
          delle  pertinenti  risorse   disponibili   a   legislazione
          vigente,  possono  prevedere,  in  ragione  del  numero  di
          partecipanti,  l'utilizzo  di  sedi   decentrate   con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  247,   comma   2,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e,  ove
          necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
          emergenza deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
          gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
          assicurando comunque la trasparenza e  l'omogeneita'  delle
          prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado
          di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
                3.  Fino  al  permanere  dello  stato  di   emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
          per le procedure concorsuali i cui  bandi  sono  pubblicati
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  le
          amministrazioni di cui al comma 1  prevedono,  qualora  non
          sia  stata  svolta  alcuna  attivita',   l'utilizzo   degli
          strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
          b), nonche' le eventuali misure di  cui  al  comma  2,  nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
          svolta alcuna  attivita',  possono  prevedere  la  fase  di
          valutazione dei titoli di  cui  al  comma  1,  lettera  c),
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di  pubblicita'  adottate  per  il  bando  e
          riaprendo, per un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  i
          termini  di  partecipazione,  nonche',  per  le   procedure
          relative al reclutamento  di  personale  non  dirigenziale,
          l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
          prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi  sono
          pubblicati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e fino al  permanere  dello  stato  di
          emergenza, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
          altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
          e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
          dal comma 1, lettera a). 
                4. Al reclutamento del personale a tempo  determinato
          previsto  dall'articolo  1,  comma  179,  della  legge   30
          dicembre 2020,  n.  178,  provvede  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125,  e  dell'articolo  35,  comma   5,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  avvalendosi
          dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e'  effettuato
          mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          assicurando comunque il profilo comparativo.  La  procedura
          prevede   una   fase   di   valutazione   dei   titoli    e
          dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione
          alle  successive  fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla
          formazione del punteggio finale, e una sola  prova  scritta
          mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione  della
          prova orale. Il Dipartimento della funzione  pubblica  puo'
          avvalersi  delle  misure  previste  dal  comma  2.  Non  si
          applicano gli articoli 34, comma 6, e  34-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 
                5. In ragione dell'emergenza sanitaria in  atto,  per
          le procedure concorsuali in corso di svolgimento  o  i  cui
          bandi sono pubblicati alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, volte  all'assunzione  di  personale  con
          qualifica non  dirigenziale,  che  prevedono  tra  le  fasi
          selettive  un  corso  di  formazione,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga  al  bando,
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
          senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione  e
          garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
          i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia'  espletata,  i
          cui esiti  concorrono  alla  formazione  della  graduatoria
          finale di merito. 
                6. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle procedure concorsuali indette dalla  Commissione
          per l'attuazione del  progetto  di  riqualificazione  delle
          pubbliche amministrazioni  (RIPAM)  prevista  dall'articolo
          35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                8.  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  non  si
          applicano alle procedure di reclutamento del  personale  in
          regime di  diritto  pubblico  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 11-bis. 
                9. Dal 3 maggio 2021  e'  consentito  lo  svolgimento
          delle procedure selettive in presenza dei concorsi  banditi
          dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
          ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del  testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
          linee guida validate dal  Comitato  tecnico-scientifico  di
          cui  all'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile 3 febbraio 2020,  n.  630,  e  successive
          modificazioni. 
                10. All'articolo  259  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) alla rubrica, le parole «e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
          del    Corpo    nazionale    dei    vigili    del    fuoco,
          dell'amministrazione penitenziaria  e  dell'amministrazione
          della giustizia minorile e di comunita'»; 
                  b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del   personale
          dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
          minorile ed esterna». 
                10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          110° corso e il  111°  corso  di  formazione  iniziale  per
          l'accesso alla qualifica di commissario  della  Polizia  di
          Stato hanno durata pari a quattordici  mesi.  I  commissari
          che superano l'esame  finale  dei  predetti  corsi  e  sono
          dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati
          nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la  predetta
          qualifica  essi  svolgono,  nell'ufficio   o   reparto   di
          assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
          mesi, secondo le modalita'  previste  in  applicazione  del
          decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
          legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
          commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del
          terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4. 
                11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole  «graduatorie
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge» sono sostituite dalle seguenti:  «graduatorie  delle
          pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30  aprile
          2021». 
                11-bis.   All'articolo   1-bis,    comma    2,    del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  quinto  periodo,   le   parole   da:   «con
          equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse  e  la  parola:
          «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»; 
                  b) al  sesto  periodo,  le  parole:  «nel  medesimo
          profilo professionale, di  cui  al  secondo  periodo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di  10  unita'  dell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  ivi  incluse  le  5  unita'  con
          particolare  specializzazione  professionale  di   cui   al
          secondo periodo». 
                11-ter. Al fine di ridurre i  tempi  di  reclutamento
          del personale, le  autorita'  amministrative  indipendenti,
          inclusi gli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 2 del testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  dalle  leggi  4
          giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre  1990,  n.  287,  possono
          prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
          modalita'   semplificate   di   svolgimento   delle   prove
          ricorrendo a  ciascuna  ovvero  a  talune  delle  modalita'
          indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
          assicurare il profilo comparativo.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
                «In vigore dal 27  giugno  2015200.  Nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
          che  si  manifestano  nel  corso  della  gestione,  con  la
          dotazione di 27 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  25
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il  Fondo
          e'  ripartito  annualmente  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le occorrenti variazioni di bilancio.».