Art. 9 
 
Conferimento di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai
  procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((con il Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud))  e
la coesione territoriale, previa intesa  ((in  sede  di  Conferenza))
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, ((fatte salve  le  assunzioni  a  tempo  determinato  di  cui
all'art. 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi  dell'art.  1,
comma 5, lettera a), da parte delle regioni, delle Province  autonome
di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti  locali,  di  incarichi  di
collaborazione  a  professionisti  ed  esperti,  nel  numero  massimo
complessivo di mille unita', per il supporto ai predetti  enti  nella
gestione  delle  procedure  complesse,  tenendo  conto  del  relativo
livello di coinvolgimento nei  procedimenti  amministrativi  connessi
all'attuazione del PNRR, sono ripartite le  risorse  finanziarie  nel
limite  massimo  di  euro  38.800.000  per  l'anno  2021,   di   euro
106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro  67.900.000
per l'anno 2024.)) 
  2.  I  reclutamenti  di   cui   al   comma   1   sono   autorizzati
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea. Ai relativi oneri pari a ((euro 38.800.000 per l'anno  2021,
euro 106.800.000  per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023  ed  euro
67.900.000 per l'anno 2024)), si  provvede  a  valere  sul  Fondo  di
rotazione per l'attuazione  del  Next  Generation  EU-Italia  di  cui
all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo
le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1037  a
          1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                
                «(Omissis). - 1037. Per  l'attuazione  del  programma
          Next Generation EU e' istituito, nello stato di  previsione
          del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   quale
          anticipazione   rispetto    ai    contributi    provenienti
          dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione
          del  Next  Generation  EU-Italia,  con  una  dotazione   di
          32.766,6 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  di  40.307,4
          milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro
          per l'anno 2023. 
                1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040,  le
          risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su  due
          appositi  conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la
          Tesoreria     centrale     dello     Stato,     denominati,
          rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono  versate
          le  risorse  relative  ai  progetti   finanziati   mediante
          contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
          versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
          prestiti. I predetti conti correnti  hanno  amministrazione
          autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai  sensi
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                1039.  Le  risorse  giacenti   nei   conti   correnti
          infruttiferi di cui  al  comma  1038  sono  trasferite,  in
          relazione   al   fabbisogno   finanziario,    a    ciascuna
          amministrazione  od  organismo   titolare   dei   progetti,
          mediante giroconto su un conto aperto presso  la  Tesoreria
          statale, sulla base delle procedure definite con il decreto
          di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di  gestione
          e controllo delle componenti del Next Generation EU. 
                1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
          comma 1037 siano utilizzate  per  progetti  finanziati  dal
          dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
          comportino minori entrate per il bilancio dello  Stato,  un
          importo corrispondente  alle  predette  minori  entrate  e'
          versato sulla contabilita' speciale n.  1778,  intestata  «
          Agenzia delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio  »,  per  la
          conseguente regolazione contabile mediante  versamento  nei
          pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
          Il  versamento  nella  predetta  contabilita'  speciale  e'
          effettuato mediante utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
          un periodo temporale piu' esteso rispetto  a  quello  della
          dotazione   del   Fondo,   utilizzando   direttamente    le
          disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma  1038
          previamente incrementate dal Fondo. 
                1041. Le  risorse  erogate  all'Italia  dal  bilancio
          dell'Unione europea per  l'attuazione  del  dispositivo  di
          ripresa  e  resilienza  dell'Unione   europea   affluiscono
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in  due  distinti
          capitoli, rispettivamente relativi ai  contributi  a  fondo
          perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
          risorse  del  programma  Next  Generation  EU  oggetto   di
          anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al  comma
          1037. 
                1042.  Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il primo da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,    sono    stabilite    le     procedure
          amministrativo-contabili per la gestione delle  risorse  di
          cui ai commi da  1037  a  1050,  nonche'  le  modalita'  di
          rendicontazione della gestione del Fondo di  cui  al  comma
          1037. 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico. 
                1044. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definite  le
          modalita'   di   rilevazione   dei   dati   di   attuazione
          finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a   ciascun
          progetto, da rendere disponibili  in  formato  elaborabile,
          con particolare  riferimento  ai  costi  programmati,  agli
          obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta,  alle  ricadute
          sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
          tempi  di  realizzazione  previsti   ed   effettivi,   agli
          indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a  ogni
          altro elemento utile per l'analisi e la  valutazione  degli
          interventi. 
                1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021  al
          2027, anche sulla base dei dati di cui al  comma  1044,  il
          Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere  una
          relazione predisposta dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  sulla  base  dei  dati  forniti   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
          i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma  Next
          Generation EU  e  sui  risultati  raggiunti.  La  relazione
          indica,  altresi',  le  eventuali  misure  necessarie   per
          accelerare l'avanzamento dei progetti e  per  una  migliore
          efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 
                1046.  Al   fine   di   garantire,   nella   gestione
          finanziaria,  il   rispetto   dei   principi   europei   di
          tracciabilita' delle operazioni  contabili  afferenti  alla
          realizzazione  del  programma  Next  Generation  EU  e  dei
          progetti  finanziati,  anche  per  i  successivi  eventuali
          controlli  di  competenza  delle  istituzioni   dell'Unione
          europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo  di  cui
          al comma  1037  sono  utilizzate  dopo  l'approvazione  del
          programma Next Generation  EU  per  finanziare  i  progetti
          previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
          di destinazione,  la  realizzazione  degli  interventi  del
          programma fino a tutta la durata del medesimo programma.  I
          progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
          dalla normativa europea in materia e comunque corredati  di
          indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali  da
          raggiungere,  verificabili  tramite   appositi   indicatori
          quantitativi. 
                1047. Le  anticipazioni  sono  destinate  ai  singoli
          progetti tenendo conto,  tra  l'altro,  dei  cronoprogrammi
          della spesa e degli  altri  elementi  relativi  allo  stato
          delle attivita' desumibili dal sistema di  monitoraggio  di
          cui al comma 1043. 
                1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
          alla concorrenza dell'importo totale  del  progetto,  sulla
          base  di  rendicontazioni  bimestrali,   secondo   i   dati
          finanziari, fisici e procedurali registrati e validati  sul
          sistema informatico di cui al  comma  1043  e  in  base  al
          conseguimento  dei  relativi  target  intermedi  e   finali
          previsti. 
                1049. Ogni difformita' rilevata  nell'attuazione  dei
          singoli progetti rispetto alle disposizioni  dei  commi  da
          1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei  relativi  target
          intermedi  e  finali  con  impatto  diretto  sugli  importi
          richiesti  a  rimborso  alla  Commissione  europea  per  il
          programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
          contributo   pubblico   in   favore    dell'amministrazione
          titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso  di
          revoca  dei  finanziamenti,   gli   importi   eventualmente
          corrisposti   sono   recuperati   e    riassegnati    nelle
          disponibilita' finanziarie del medesimo programma. 
                1050.  Con  decorrenza  dal  1°  gennaio   2021,   e'
          istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          un'apposita   unita'   di   missione   con    compiti    di
          coordinamento, raccordo  e  sostegno  delle  strutture  del
          medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
          di attuazione del programma Next Generation  EU.  Per  tale
          finalita', e' istituito un posto  di  funzione  di  livello
          dirigenziale generale di consulenza, studio e  ricerca.  Al
          fine  di  assicurare  l'invarianza  finanziaria,  e'   reso
          indisponibile  nell'ambito  della  dotazione  organica  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un numero di  posti
          di  funzione   dirigenziale   di   livello   non   generale
          equivalente sul piano finanziario.  L'unita'  di  missione,
          oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia
          e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli  ordinari
          stanziamenti di bilancio del  medesimo  Ministero,  di  non
          piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale  dipendente
          delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
          altro analogo istituto  previsto  dagli  ordinamenti  delle
          amministrazioni  di  rispettiva   appartenenza   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. A tal fine,  all'articolo  26,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123,  la  parola:
          "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero". 
                (Omissis).».