Art. 18 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la
realizzazione dei seguenti progetti: 
    a) progetti di  investimento,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art. 19; 
    b)  progetti  di  avviamento,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art. 20; 
    c) progetti  di  innovazione,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art. 21; 
    d) progetti di investimento nel settore della produzione agricola
primaria, secondo le disposizioni di cui all'art. 22; 
    e) progetti di investimento nel settore  della  trasformazione  e
della  commercializzazione   di   prodotti   agricoli,   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 23; 
    f)  progetti  di  investimento  nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura, secondo le disposizioni di cui all'art. 24. 
  2. In funzione dell'ambito tematico del progetto pilota,  prescelto
ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  ciascun  soggetto   responsabile
individua una o piu' disposizioni del presente Capo applicabili  alla
specifica procedura di selezione. 
  3. In alternativa alle forme di agevolazione previste agli articoli
19, 20 e 21, ferme restando le ulteriori  disposizioni  previste  nei
medesimi articoli laddove compatibili con il regolamento de  minimis,
le agevolazioni possono essere concesse dal soggetto responsabile  ai
sensi e nei limiti del regolamento de minimis, comunque nel  rispetto
di quanto previsto all'art. 3 del medesimo regolamento, ai sensi  del
quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non puo'
superare l'importo di  euro  200.000,00  nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari. Tali  agevolazioni  possono  essere  cumulate  con  altre
agevolazioni nei limiti di quanto previsto all'art. 5 del regolamento
de minimis.