Art. 18 Interventi ammissibili 1. Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione dei seguenti progetti: a) progetti di investimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 19; b) progetti di avviamento, secondo le disposizioni di cui all'art. 20; c) progetti di innovazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 21; d) progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria, secondo le disposizioni di cui all'art. 22; e) progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 23; f) progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo le disposizioni di cui all'art. 24. 2. In funzione dell'ambito tematico del progetto pilota, prescelto ai sensi dell'art. 6, comma 2, ciascun soggetto responsabile individua una o piu' disposizioni del presente Capo applicabili alla specifica procedura di selezione. 3. In alternativa alle forme di agevolazione previste agli articoli 19, 20 e 21, ferme restando le ulteriori disposizioni previste nei medesimi articoli laddove compatibili con il regolamento de minimis, le agevolazioni possono essere concesse dal soggetto responsabile ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non puo' superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni nei limiti di quanto previsto all'art. 5 del regolamento de minimis.