Art. 19 
 
                      Progetti di investimento 
 
  1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di  cui
al Capo 1 del regolamento GBER e  agli  articoli  13,  14  e  17  del
medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono: 
    a) la realizzazione di una nuova unita' produttiva; 
    b) l'ampliamento di una unita' produttiva esistente  mediante  la
diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o  il
cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti di cui al comma 1 devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2; 
    b) essere  realizzati  presso  un'unita'  produttiva  localizzata
nell'area di intervento del progetto pilota; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio
si intende la data di  inizio  dei  lavori  di  costruzione  relativi
all'investimento oppure la  data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno  che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione  si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori  preparatori  quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di  fattibilita'
non sono considerati come avvio dei lavori; 
    d) avere una durata non superiore a quarantotto  mesi  decorrenti
dalla data del provvedimento di assegnazione dei  contributi  di  cui
all'art. 10, comma 6. Per data di  ultimazione  si  intende  la  data
dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile  alle
agevolazioni; 
    e) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della
costruzione navale, delle fibre sintetiche,  dei  trasporti  e  delle
relative infrastrutture, della produzione e  della  distribuzione  di
energia,   delle   infrastrutture   energetiche,   della   pesca    e
dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria. 
  3.   Sono   ammissibili   i   costi   relativi   all'acquisto    di
immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,  come   definite   dagli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalita'
del progetto di investimento. Detti costi riguardano: 
    a) opere murarie e  assimilate,  comprese  quelle  riferibili  ad
opere  di  ristrutturazione   dell'unita'   produttiva   oggetto   di
intervento, nel limite trenta per cento dell'investimento complessivo
ammissibile; 
    b) macchinari, impianti ed  attrezzature  strettamente  necessari
all'attivita' oggetto dell'iniziativa  agevolata,  dimensionati  alla
effettiva produzione e identificabili singolarmente; 
    c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi  commisurati
alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono: 
    a) essere sostenuti successivamente alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per
l'ultimazione dell'intervento; 
    b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali  e  immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che  non  hanno  relazioni  con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; 
    c) essere riferiti a beni  ammortizzabili  e  capitalizzati,  che
figurano  nell'attivo   dello   stato   patrimoniale   del   soggetto
beneficiario   e   mantengono   la   loro   funzionalita'    rispetto
all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno  tre  anni  dalla
data di erogazione a saldo delle agevolazioni; 
    d) essere riferiti a beni utilizzati  esclusivamente  nell'unita'
produttiva oggetto del progetto di investimento; 
    e)  nel  caso  di   progetti   di   investimento   diretti   alla
diversificazione della produzione, superare almeno del  duecento  per
cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come
risultante    nell'esercizio    finanziario    precedente     l'avvio
dell'investimento; 
    f) essere pagati esclusivamente  attraverso  conti  intestati  al
soggetto  beneficiario  e  con  modalita'  che  consentano  la  piena
tracciabilita' del pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'  dello
stesso alla relativa fattura o al relativo  documento  giustificativo
di spesa. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse: 
    a) ai sensi e nei limiti di  quanto  previsto  dall'art.  14  del
regolamento GBER, nel caso in cui  l'unita'  produttiva  oggetto  del
progetto di investimento sia localizzata nelle  aree  del  territorio
nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste  dalla  Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale vigente al  momento  della
concessione; 
    b) ai sensi e nei limiti di  quanto  previsto  dall'art.  17  del
regolamento GBER, nel caso in cui  l'unita'  produttiva  oggetto  del
progetto di investimento sia localizzata in aree diverse  rispetto  a
quelle definite alle precedenti lettere a) e  b).  Tali  agevolazioni
assumono la forma del contributo in conto  impianti  per  un  importo
pari al venti per cento dei costi ammissibili  in  caso  di  micro  e
piccole imprese e per un importo pari al dieci per  cento  dei  costi
ammissibili in caso di medie imprese. 
  6. Con riferimento alle agevolazioni di cui alle lettere  a)  e  b)
del precedente comma: 
    a)  i  soggetti  beneficiari  devono   garantire   la   copertura
finanziaria dell'intervento  ammesso  alle  agevolazioni,  attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno  in  una  forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura  almeno  pari
al venticinque per cento dei costi ammissibili complessivi; 
    b) una volta completato, l'investimento e' mantenuto  nella  zona
beneficiaria per almeno tre anni. Cio' non osta alla sostituzione  di
impianti o attrezzature obsoleti  o  guasti  entro  tale  periodo,  a
condizione che l'attivita' economica venga  mantenuta  nella  regione
interessata per il pertinente periodo minimo; 
    c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021  devono,  in  ogni
caso, essere conformi alla carta degli aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale applicabile alla  data  di  concessione  dell'aiuto,  fermo
restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del
beneficiario  non  puo'  essere  modificato  retroattivamente,   dopo
l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare  un'intensita'  di
aiuto piu' elevata. 
  7. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche  «de  minimis»,  nei  limiti
previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.