Art. 19 Progetti di investimento 1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento GBER e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono: a) la realizzazione di una nuova unita' produttiva; b) l'ampliamento di una unita' produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo. 2. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2; b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori; d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; e) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria. 3. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalita' del progetto di investimento. Detti costi riguardano: a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unita' produttiva oggetto di intervento, nel limite trenta per cento dell'investimento complessivo ammissibile; b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente; c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. 4. Ai fini dell'ammissibilita' i costi di cui al comma 3 devono: a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento; b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalita' rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento; e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del duecento per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento; f) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse: a) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento GBER, nel caso in cui l'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale vigente al momento della concessione; b) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del regolamento GBER, nel caso in cui l'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata in aree diverse rispetto a quelle definite alle precedenti lettere a) e b). Tali agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al venti per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al dieci per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese. 6. Con riferimento alle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma: a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al venticinque per cento dei costi ammissibili complessivi; b) una volta completato, l'investimento e' mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Cio' non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attivita' economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo; c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non puo' essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensita' di aiuto piu' elevata. 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.