Art. 20 
 
                       Progetti di avviamento 
 
  1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di  cui
al  Capo  1  del  regolamento  GBER  e  all'art.  22   del   medesimo
regolamento, i progetti volti alla realizzazione di nuove  iniziative
imprenditoriali o allo sviluppo di attivita' esistenti. Tali progetti
devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2,  di
piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del regolamento GBER, non
costituiti da piu' di 60 (sessanta) mesi dalla data di  presentazione
della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i  requisiti  di
cui all'art. 22, comma 2 del regolamento GBER; 
    b) essere  realizzati  presso  un'unita'  produttiva  localizzata
nell'area di intervento del progetto pilota; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio
si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; 
    d) avere una durata non superiore a quarantotto  mesi  decorrenti
dalla data del provvedimento di assegnazione dei  contributi  di  cui
all'art. 10, comma 6. Per data di  ultimazione  si  intende  la  data
dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile  alle
agevolazioni; 
    e) non essere  inerenti  al  settore  della  produzione  agricola
primaria. 
  2.  Sono   ammissibili   i   costi   strettamente   connessi   alla
realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e  nella  misura
necessaria  alle  finalita'  dello  stesso,  rispetto  ai  quali   il
proponente e' tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione  in
sede di presentazione della domanda di agevolazione. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita' i costi devono: 
    a) essere sostenuti successivamente alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per
l'ultimazione del progetto; 
    b) in caso di beni, essere relativi  a  beni  nuovi  di  fabbrica
acquistati da terzi che non hanno relazioni  con  l'acquirente,  alle
normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unita'
produttiva oggetto del progetto di avviamento; 
    c) essere pagati esclusivamente  attraverso  conti  intestati  al
soggetto  beneficiario  e  con  modalita'  che  consentano  la  piena
tracciabilita' del pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'  dello
stesso alla relativa fattura o al relativo  documento  giustificativo
di spesa. 
  4. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.  22  del  regolamento
GBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto,  nei  limiti
degli importi massimi stabiliti dal medesimo articolo. 
  5. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche  «de  minimis»,  nei  limiti
previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.