Art. 20 Progetti di avviamento 1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento GBER e all'art. 22 del medesimo regolamento, i progetti volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attivita' esistenti. Tali progetti devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del regolamento GBER, non costituiti da piu' di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 22, comma 2 del regolamento GBER; b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; d) avere una durata non superiore a quarantotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; e) non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria. 2. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalita' dello stesso, rispetto ai quali il proponente e' tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione. 3. Ai fini dell'ammissibilita' i costi devono: a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto; b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di avviamento; c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa. 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento GBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti degli importi massimi stabiliti dal medesimo articolo. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento GBER.